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Sentenza del Tribunale di Trento: responsabilità della società per reato colposo, nozione d’interesse o vantaggio.

La società non è responsabile del reato colposo commesso nell’ambito aziendale se tale reato non è stato compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il lavoratore di un’impresa appaltatrice, incaricato d’installare un ventilatore in una cella frigorifera presso l’unità locale di altra società, veniva in contatto con una sacca di azoto posta nella parte alta della cella, probabilmente a causa dell’apertura accidentale della manopola di erogazione. Il lavoratore, che si era recato con piattaforma elevabile nel punto in cui doveva sostituire il ventilatore, perdeva immediatamente conoscenza e purtroppo moriva per soffocamento.

A seguito della contestazione del reato di omicidio colposo determinato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, veniva avviato il procedimento penale contro diversi soggetti ritenuti responsabili, in particolare: il datore di lavoro, presidente del consiglio di amministrazione della società presso la cui unità locale doveva essere installato il ventilatore; il direttore dello stabilimento, delegato in materia di applicazione delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro con riferimento all’unità locale interessata cui si è contestata, tra le altre cose, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) inerenti ai lavori di manutenzione eseguiti da lavoratori di altre ditte all’interno delle celle frigo; il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società appaltante per non aver segnalato adeguatamente al datore di lavoro il rischio di asfissia derivante dall’esposizione ad atmosfere modificate in caso di guasti e/o anomalie dell’impianto di generazione e trasporto dell’azoto.

Contemporaneamente al procedimento penale, è stata promossa l’azione per responsabilità amministrativa a carico della società appaltante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Ricordiamo come i presupposti per la responsabilità “amministrativa” dell’ente siano: la commissione di uno dei reati indicati dalla legge (tra cui anche l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), che il reato sia stato commesso da una persona fisica (che abbia con l’ente rapporti di tipo organizzativo funzionale e rivesta una posizione qualificata), nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Nel caso di specie il PM aveva considerato sussistente il vantaggio nel risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del DUVRI, documento di valutazione del rischio da interferenze, in relazione alle lavorazioni appaltate all’interno dell’unità locale, nonché dalla mancata attuazione di protocolli di sicurezza (quali, per esempio, idonee attrezzature per il monitoraggio della composizione dell’aria all’interno delle celle soggette ad interventi manutentivi). Il tutto senza che fosse adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Il Tribunale di Trento, con sentenza del 18 marzo 2015, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa della società, rigetta le conclusioni del PM sulla base dell’insussistenza, nel caso di specie, dell’interesse o vantaggio per l’ente.

Il Pm aveva contestato la mancata predisposizione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi “interferenziali”) ma al Tribunale non era bastato in quanto, secondo lo stesso, occorreva verificare se, da una tale omissione, sia derivato un risparmio economico dell’ente: tale risparmio veniva quantificato in 250-700 euro e cioè un importo modesto in raffronto con le spese sostenute in materia di sicurezza dalla stessa società. Il PM aveva sostenuto anche che, una volta redatto il DUVRI, le spese per l’installazione dei necessari impianti sarebbero state di 20.000 euro rilevando così un notevole risparmio economico per la società che non le aveva adottate. Il Tribunale rigettava questo ragionamento poiché il risparmio “noto”, e come tale suscettibile di essere preso in considerazione dalla società al momento dell’omissione, era solo quello della redazione del documento DUVRI, mentre l’altro risparmio riguardava spese mai previste e quindi mai prese in esame. La conclusione sarebbe stata diversa se il DUVRI fosse stato predisposto e poi non fosse stato attuato.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, è necessario prendere atto che nulla consente di ricollegare l’omissione negligente ad una intenzione di illecito risparmio sulle spese per la sicurezza. Perché si configuri la responsabilità amministrativa per le imprese occorre che l’inosservanza della normativa antinfortunistica sia stata compiuta in adempimento di una dolosa o almeno consapevole scelta di risparmio aziendale in materia di sicurezza e di questo deve essere fornita una prova adeguata in sede di giudizio non potendosi fondare la sua esistenza su semplici presunzioni.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357).

 

 

  • Data inserimento: 24.08.15