Settore manifatturiero: condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per le forniture di energia elettrica e gas
La voce n. 103, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72 prevede che siano assoggettate all’aliquota del 10%, tra le altre, le cessioni di “energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili”.
Ad una prima lettura della disposizione, non è immediata la percezione dei soggetti che possono fruire di tale agevolazione. Poiché nell’ultimo periodo la richiesta di chiarimenti, per talune attività, torna con frequenza, si ritiene utile ricordare i documenti di prassi amministrativa che, sebbene datati, risultano ancora validi per ricostruire correttamente l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione.
LA DISPOSIZIONE NORMATIVA E LA PRASSI AMMINISTRATIVA
La voce n. 103, Tab.A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, espressamente stabilisce l’applicazione dell’IVA al 10% per: “energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifattuirere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; (…).”
La circolare ministeriale n. 26 del 19 marzo 1985, ha precisato che per l’individuazione delle imprese beneficiarie dell’aliquota IVA agevolata occorre far riferimento al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 recante la tabella coefficienti di ammortamento, per il quale le imprese estrattive e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV.
La Risoluzione n. 79/E del 25 marzo 2009 fornisce l’ulteriore chiarimento secondo cui, ai fini dell’inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell’aliquota IVA del 10%, oltre alla verifica, in prima istanza, se l’attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del D.M. 31/12/1988, qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi utile riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi “ATTIVITÀ MANIFATTURIERA”.
Prosegue la Risoluzione citata, sostenendo che: «Elementi utili ai fini della classificazione di un’attività tra quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell’ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge, tra l’altro, che “le unità manifatturiere possono:
- lavorare direttamente i materiali;
- subappaltare una parte della lavorazione dei materiali;
- subappaltare l’intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti del prodotto;
- portare a termine le lavorazioni subappaltate menzionate sopra. Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere ed include il montaggio dei prodotti creati tramite pezzi auto-prodotti o acquistati.”»
ADEMPIMENTI
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le imprese utilizzatrici che ne hanno titolo debbono inviare alle imprese erogatrici apposita richiesta scritta, valida fino a revoca, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge e che l’energia elettrica o il gas saranno utilizzati nell’esercizio dell’impresa estrattiva o manifatturiera.
Tale adempimento, già previsto nella citata circolare ministeriale n. 26/85, è altresì confermato nella risoluzione n. 79/E/09.
ALCUNI CASI CONCRETI
Recentemente, sono pervenute alla Confartigianato richieste di chiarimento in merito ad alcune attività che potrebbero fruire del beneficio.
In particolare, sono stati esaminati i seguenti casi:
- 1. Produzione di panetteria
L’attività di “produzione di panetteria” è compresa nel gruppo V, specie 3, D.M. 31/12/1988, rubricato “Panificazione, produzione di biscotti e di pasticcerie”, nonché nella sezione C, classificazione ATECO 2007. C conseguentemente per la medesima si rende applicabile l’aliquota ridotta sull’energia elettrica, previa presentazione di apposita istanza al proprio fornitore.
Attenzione: Se oltre all’attività di produzione (manifatturiera) è svolta anche un’attività di commercio (attività promiscue di produzione e commercio), qualora non fosse possibile determinare la parte non destinata all’attività “manifatturiera” (ad esempio, per la mancanza di distinti contatori), si ritiene che debba essere applicata l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura (in tal senso, circ. 82/E/99 relativamente all’utilizzo dell’energia per uso diverso da quello domestico).
- 2. Odontotecnici
Le imprese odontotecniche, nell’ambito della tabella di ammortamento approvata con D.M. 31/12/1988, sono collocabili nel gruppo VII specie 10.a rubricato: “Specie 10a - Fabbricazione di strumenti ed apparecchi per chirurgia, medicina, odontotecnica e di apparecchi ortopedici (Vedi specie 2a)”.
Inoltre, secondo la classificazione ATECO 2007 il codice attività loro attribuibile è il 32.50.2 - Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) contenuto nella sez. C della citata classificazione ATECO.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che le imprese di produzione di protesi dentarie (odontotecnici) possano legittimamente richiedere, alle imprese di somministrazione, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata sulle loro forniture.