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Cassazione: dispositivo di sicurezza disattivato di un tornio. Formazione inadeguata. Mancanza di delega formale e rigorosa al preposto. Risponde sempre il datore di lavoro

I dispositivi di sicurezza dei macchinari non devono essere mai disattivati per velocizzare la produzione. La delega di funzioni deve essere espressa e certa. La formazione deve essere adeguata all'utilizzo del macchinario

Il dipendente di un’officina meccanica aveva subito una grave ferita alla palpebra superiore, con invalidità permanente del 15%. Il tribunale di Firenze aveva condannato l’amministratore unico della società per il reato di lesione colpose per violazione della normativa antinfortunistica ed in particolare: 1) per non aver predisposto un sistema di sicurezza idoneo ad impedire l’apertura del portellone scorrevole di accesso alla zona lavoro del tornio mentre il mandrino (del tornio) era in movimento; 2) per non aver fornito ai dipendenti una adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza; 3) per aver omesso di controllare che i lavoratori indossassero gli occhiali di protezione.

La Corte di Appello di Firenze confermava sostanzialmente le decisioni del Tribunale contestando non l’idoneità della macchina, bensì le modalità di utilizzo della stessa, con dispositivo di sicurezza disattivato, a causa dell’inserimento dell’apposita chiave, che restava sempre inserita per velocizzare i tempi di lavorazione. Nel caso di specie, il portellone era rimasto aperto mentre il mandrino era in movimento, l’operaio aveva appoggiato una chiave inglese sul portellone che era caduta dentro la macchina, aveva colpito il mandrino, ed era schizzata colpendo l’occhio del lavoratore.

Il comportamento negligente dell’operaio non costituiva quel comportamento esorbitante (comportamento abnorme) tale da escludere il collegamento tra le omissioni colpose del datore di lavoro e l’evento- infortunio. Se il dispositivo di sicurezza del tornio non fosse stato disattivato, il comportamento negligente del lavoratore non avrebbe causato alcun incidente.

Ricordiamo che per comportamento abnorme s’intente un comportamento atipico, eccezionale e sproporzionato rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze, il difensore del titolare aveva proposto ricorso in Cassazione contestando: 1) l’estinzione del reato per prescrizione; 2) la sussistenza della posizione di garanzia in capo all’amministratore unico, in quanto nella sede dove era avvenuto l’ incidente era presente un preposto (responsabile e capo officina) tenuto a sorvegliare, nella sua qualità di preposto, il corretto utilizzo dei macchinari; 3) il mancato controllo nell’uso da parte dei lavoratori degli occhiali protettivi dal momento che tale utilizzo degli occhiali era funzionale ad evitare contatti degli occhi con polveri, scintille o residui della lavorazione, di un macchinario non schermato, sicché, se i torni fossero stati usati con la dovuta chiusura del portellone, gli occhiali non sarebbero serviti; 5) il fatto che il datore di lavoro non aveva svolto adeguata attività di formazione del lavoratore, in quanto all’ epoca del fatto l’obbligo di formazione si poteva ritenere adempiuto anche in presenza di un periodo di formazione svolto dal dipendente in una scuola specializzata, inoltre l’operaio era stato affiancato ad un lavoratore esperto proprio per erogare la migliore formazione possibile.

Con sentenza n. 7071 del 13/02/2015 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso e ha posto in rilievo alcune valutazioni in materia di sicurezza.

In riferimento alla posizione di garanzia assunta dall’amministratore unico, per la Corte non basta per escluderne la responsabilità, la semplice affermazione da parte dello stesso di aver incaricato il capo officina della sorveglianza delle lavorazioni nello stabilimento, in quanto il datore di lavoro non aveva rilasciato alcuna delega in materia di sicurezza. In tema d’ infortuni sul lavoro, l’esistenza in cantiere di un preposto non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza. La delega deve essere espressa, inequivoca e certa non potendo essere implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa.

Per quanto riguarda l’inosservanza degli obblighi formativi e informativi in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti, in effetti, nel caso di specie, vi era stata una specifica attività formativa del dipendente consistita nell’affiancamento ad lavoratore esperto, ma al dipendente era stato insegnato a lavorare ai torni con il sistema di sicurezza costantemente disinserito, grazie all’utilizzo dell’apposita chiave, al fine di garantire un risparmio di tempio, nel caso di lavorazione su due macchine contemporaneamente. Soltanto all’indomani dell’infortunio, gli altri dipendenti avevano trovato il tornio con il sistema di blocco del portello regolarmente inserito.

In conclusione, di fronte alla manomissione di un macchinario di cui vengono disattivati i dispositivi di sicurezza, il datore di lavoro, in caso d’incidente, risponderà del reato di lesioni colpose non potendo a sua discolpa invocare una delega di funzioni implicita o un comportamento negligente del lavoratore che non incide sul verificarsi dell’infortunio

 

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

 

 

 

  • Data inserimento: 27.07.15