SPLIT PAYMENT - SCISSIONE DEI PAGAMENTI
Lo “Split Payment”, ovvero il meccanismo che prevede la scissione dei pagamenti, è disciplinato dall’art. 17 ter del D.P.R.633/72. Tale regime prevede che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni (per i quali le P.A. non siano debitori di imposta – reverse charge), l’Iva addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata dalla P.A. direttamente all’erario in luogo del fornitore dei beni/servizi scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Ricordiamo che lo Split Payment era in scadenza il 30 giugno 2020. L’Unione Europea ha però concesso il benestare al suo utilizzo fino al 30 giugno 2023 e pertanto continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed altri enti e società secondo quanto previsto dall’art. 17ter D.P.R. 633/72.
Per emettere correttamente le fatture soggette al meccanismo di scissione dei pagamenti è necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano i soggetti che dispongono delle caratteristiche previste dalla Legge per ricevere fatture sulla base di quanto disposto dall’art. 17 ter.
In merito alla “consultazione” sono stati resi noti (e pubblicati) gli elenchi dei soggetti per l’anno 2022. Al momento della fatturazione i fornitori dovranno accertarsi delle condizioni, sulla base dell’inserimento del soggetto negli elenchi, di applicabilità della scissione dei pagamenti.
Vi proponiamo il link per consultare gli elenchi pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio2022
Sul fondo della pagina del sito, è presente un’utile funzione che permette, mediante l’inserimento del codice fiscale del committente, di individuare velocemente l’applicabilità dello split payment e a quale “categoria” di soggetti fa parte il committente.
Gli elenchi risultano aggiornati alla data del 20 ottobre 2021 nel rispetto della norma che prevede la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetto a valere per l’anno successivo.