Statuto del Veneto. Pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 5 del 13/01/2012. Si riporta il testo dell’articolo 8 (patrimonio culturale e ambientale)
Nell’importante testo di legge statutario della regione Veneto, con l’articolo 8 è stato valorizzato quanto riguarda il patrimonio culturale e ambientale. Si riporta integralmente
art. 8 – patrimonio culturale e ambientale
1.Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazioni e il risanamento dell’ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra, l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.
2. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché l’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita.
3. La Regione, consapevole dell’inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurare la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.
4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell’ambiente e delle produzioni venete.
5. la Regione tutela il paesaggio e riconosce l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.
6. la Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell’ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.