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Tachigrafo – Una nota ministeriale conferma la non obbligatorietà del “modulo delle assenze”

Interessati tutti i conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (tachigrafi), ai sensi del Regolamento UE n. 165/2014 e CE n. 561/2006

Il Dlgs. del 4 agosto 2008, n. 144, aveva introdotto il cosiddetto “modulo di controllo delle assenze” dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo (tachigrafi), ai sensi del Regolamento UE n. 165/2014. Tale modulo prevedeva che l’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea. Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall’impresa per un anno dalla data di scadenza del periodo cui sui riferiva.

L’art. 34 del Regolamento UE n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. La Commissione Europea ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall’art. 9 del Dlgs. n. 144/2008 non è più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il modulo per giustificare le assenze, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.

Il Ministero dell’Interno, con una specifica nota (n. 300/A/5933/15/111/20/3), ribadisce l’inapplicabilità delle sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del Dlgs. n. 144/2008, sottolineando tuttavia che l’impresa di trasporto può comunque continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo, “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.


In merito all’utilizzo del tachigrafo, si ricorda che l’articolo 45 del Regolamento UE n. 165/2014 ha modificato il Regolamento CE n. 561/2006 anche nella parte che riguarda le tipologie di trasporto che sono esentate dal regolamento stesso. In particolare, all’articolo 3 del Regolamento del 2006 è stata aggiunta la lettera a bis) concernente i trasporti con “veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.” Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l’esenzione dall’applicazione del Regolamento n. 561/2006 e, quindi, dall’obbligo di dotazione ed uso dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo) per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività.

  • Data inserimento: 27.09.16