TARI: il Governo conferma che la quota variabile deve essere applicata una volta sola e non moltiplicata per ogni singola pertinenza
In relazione alla TARI è stata presa una posizione chiara e inequivocabile da parte del Ministero delle Finanze, per quanto riguarda le utenze domestiche e la quota variabile della tariffa che viene deliberata dalle amministrazioni comunali.
Con una interrogazione a risposta scritta presso la commissione finanze alla camera, presentata dall’onorevole Giuseppe L’Abbate (Cinque stelle), è stato sollevato il problema della doppia o tripla imposizione, nella TARI (la tariffa sui rifiuti), della parte varabile (si ricorda la tariffa sui rifiuti è composta da una quota fissa e da una quota variabile).
Nella sostanza, il quotidiano “Il sole 24 ore” da tempo aveva segnalato che alcuni comuni applicavano la parte variabile della tariffa per ogni singola pertinenza (vedere l’esempio riportato nella tabella che segue), anziché calcolarla una sola volta e per l’intera abitazione. Questo comportamento penalizzava e penalizza i cittadini di quei comuni che tengono tale comportamento, in quanto soggetti ad una tassazione moltiplicata, peraltro assolutamente ingiustificata e che non trova alcun riscontro attuativo nella normativa.
Va però evidenziato che si stima non siano molti i comuni coinvolti, ma fra questi, sembra, se ne trovino anche di grandi come ad esempio Milano e Catanzaro.
L’interrogazione posta riprendeva quindi la segnalazione del quotidiano citato, per chiedere al Governo, se il comportamento tenuto da questi comuni fosse legittimo oppure no.
Il Governo, con il sottosegretario Baretta Pierpaolo il 18/10/2017 ha quindi risposto, all’interrogazione fatta, precisando che sia per la Tares (nel 2013) che per la TARI (entrata in vigore nel 2014) “la parte variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sai dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune”. Nella sostanza viene dichiarata, dal Governo, l’illegittima dell’applicazione della quota variabile fatta per il garage, le cantine, ecc., in quanto va applicata una volta sola e per l’intera abitazione.
Per quanto riguarda i comuni della provincia di Vicenza, non si è a conoscenza di comportamenti anomali e scorretti, come quello dell’applicazione moltiplicata della quota variabile. Nessuna segnalazione è pervenuta al momento alla Confartigianato di Vicenza, che suggerisce comunque di verificare gli avvisi di accertamento arrivati e le voci riportate nella bolletta relativa alla TARI.
A chi ha pagato le tariffe maggiorate non dovute si suggerisce come primo approccio di rivolgersi all’ufficio tributi del comune o del gestore della TARI per verificare la possibilità della restituzione del dovuto senza dover avviare procedure formali. Tale ipotesi appare comunque poco probabile, vista la consueta resistenza della pubblica amministrazione ad agire senza richieste formali. Vi è poi la possibilità di presentare un ricorso individuale al comune che nella sostanza richiami l’interrogazione parlamentare e la risposta del Governo. Se però il comune non riconoscesse il diritto al rimborso, allora è necessario ricorrere alla Commissione Tributaria, dando il via ad una procedura impegnativa, ancorchè molto probabilmente vittoriosa, vista la posizione assunta dal Governo. Vale comunque la pena di attendere qualche giorno/settimana, in quanto il dipartimento finanze del ministero dell’economia ha fatto sapere che emanerà “in tempi molto brevi un documento di chiarimento sulle modalità di corretta applicazione della TARI” e si ritiene che includa anche le modalità per richiedere il rimborso di quanto pagato ma non dovuto.
Eventuali informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.
Si riporta di seguito l’esempio evidenziato su più testate giornalistiche, che chiarisce bene il comportamento che le amministrazioni comunali dovrebbero tenere nell’applicazione della TARI.
Abitazione di 100 mq con garage di 15 mq e cantina di 10 mq (tot. 100 mq) con famiglia di 4 componenti. Quota fissa = 2 euro a mq; quota variabile = 141 euro |
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Quota fissa |
Quota variabile € |
Totale € |
Calcolo corretto |
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2 € x 125 mq = 250 € |
141 |
391 |
Calcolo illegittimo |
Appartamento |
2 € x 100 mq = 200 € |
141 |
341 |
Garage |
2 € x 15 mq = 30 € |
141 |
171 |
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Cantina |
2€ x 10 mq = 20 € |
141 |
161 |
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Importo complessivo illegittimo |
673 |
Di seguito l’interrogazione fatta e la risposta del governo
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-1462
presentato da
L'ABBATE Giuseppe
testo di
Lunedì 24 ottobre 2016, seduta n. 697
L'ABBATE e SCAGLIUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti), con le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 5, illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando all'allegato 1 e precisamente al punto 4.2 del medesimo relativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», redatto dal dipartimento delle finanze e da StudiareSviluppo, all'articolo 16, riporta le «tariffe per le utenze domestiche» e risulta essere l'ultimo vademecum a disposizione di enti e contribuenti in grado di illustrare la normativa in oggetto;
il Sole24Ore, nell'articolo dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio» (datato 4 dicembre 2014), parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»; - :
se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici.
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18/10/2017 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-10764
Risposta del governo – Baretta Pierpaolo - sottosegretario di Stato economia e finanze
Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il prototipo di «Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all'articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
l'articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze [...] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;
Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze.
Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza».
Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova supporto normativo.
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.