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TARI – scelta tra servizio pubblico e privato per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Conferire al di fuori del servizio pubblico può riguardare solamente singole frazioni di rifiuto

L’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, con parere del 5 agosto u.s. ha respinto l’interpretazione dell’art. 238 del T.U. Ambiente (D.Lgs 152/2006) formulata da un comune secondo il quale, le aziende che si avvalgono della facoltà di smaltire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, devono farlo per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti .

L’Autorità infatti, rileva che la necessità di intervenire sia motivata dal fatto che con tale condotta, i comuni costringerebbero di fatto le aziende ad aderire al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani attuando in questo modo una “ingiustificata estensione della propria privativa” in special modo in quelle zone ove sia difficile reperire uno smaltitore privato.

 

 

  • Data inserimento: 19.09.22