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TARI – Ulteriori approfondimenti sulle innovazioni introdotte dalla nuova normativa di settore.

Come è noto, anche la disciplina sulla tariffa rifiuti è stata recentemente rivisitata dal Decreto Legislativo 116 del 3 settembre u.s.

Giova ricordare che in origine, una delle “competenze dello Stato” (ex Art 195, c.2 lettera “e” del D. Lgs. 152/2006) riguardava “la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani”. Una volta attuata tale misura, i comuni avrebbero dovuto riscrivere i rispettivi regolamenti di applicazione della TARI con il nuovo elenco di rifiuti speciali assimilati agli urbani come previsto dall’ ex Art 198, c.2 lettera “g” del medesimo D. Lgs. 152/2006.

Invece, con la nuova definizione di “rifiuto urbano” contenuta nelle nuove disposizioni, si limitano i poteri di deliberazione dei Comuni e vengono considerati tali i rifiuti  - differenziati ed indifferenziati – provenienti da determinate categorie di Aziende ed individuati in un apposito elenco che si allega.

Nello stesso provvedimento viene altresì puntualizzato che le aziende (tranne le industrie) che producono rifiuti destinati al recupero (ovvero quelli che riportano la R seguita da un numero nello spazio “destinazione del rifiuto” del formulario d’identificazione del rifiuto) e gestiti tramite aziende autorizzate -  al di fuori quindi del circuito urbano di raccolta - sono escluse dal pagamento della parte della TARI commisurata alla effettiva produzione di rifiuti. A tale proposito, anche a seguito di numerose richieste pervenute, Confartigianato ha avviato una costante interlocuzione con gli organi tecnici istituzionali per una interpretazione condivisa della norma in merito – in particolare - al pagamento della sola parte variabile della tariffa o anche della fissa.

Appena in nostro possesso, seguiranno inoltre ulteriori precisazioni sulle ricadute economiche che tutti questi provvedimenti avranno nei bilanci di famiglie ed aziende.

 

  • Data inserimento: 05.10.20