Terre e rocce da scavo: devono essere regolamentate con apposito decreto ministeriale
Pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficiale n. 79 del 03/04/2012, la legge di conversione 24/03/2012, n. 27, del decreto legge 24/01/2012, n. 1. Con l’art. 49 (testo coordinato) viene prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che regolamenterà l’utilizzo delle terre e rocce da scavo
L’articolo stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo venga regolamentato con apposito decreto ministeriale (approvato il 10/08/2012 e pubblicato in gazzetta ufficiale il 21/09/2012) . Il decreto doveva essere adottato entro il 01/06/2012.
Il decreto stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti (ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs 152/2006).
Viene inoltre precisato che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che regolamenterà l’utilizzo delle terre e rocce da scavo, verrà automaticamente abrogato l’articolo 186 del D.lgs 152/2006, riguardante appunto le terre e rocce da scavo.
Definizione di sottoprodotto come prevista dal D.lgs 152/2006, all’articolo 183, comma 1, lettere qq)
“Sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Articolo 184-bis – Sottoprodotto
“1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1), possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23/08/1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.”