Torri di Quartesolo: quali sono gli insediamenti produttivi ammessi nelle zone D, con riferimento alle aziende insalubri
Con riferimento al Piano Regolatore Generale, in vigore nel territorio comunale di Torri di Quartesolo (Vi), grande importanza hanno le norme tecniche di riferimento.
In particolare il capo III (dall’articolo 29 al 37), delle norme tecniche, tratta delle zone per insediamenti produttivi e detta le relative disposizioni urbanistiche ed edilizie. Nell’ambito di tale titolo, va posta attenzione all’articolo 30 riguardante gli insediamenti produttivi consentiti nelle zone D (zone per insediamenti produttivi). L’articolo fa riferimento in particolare agli insediamenti insalubri di 1^ e 2^ classe (definiti tali per legge), che il sindaco può autorizzare nelle zone D del comune.
Di seguito si riporta l’articolo 30 delle norme tecniche di riferimento al PRG del comune di Torri di Quartesolo.
Articolo 30. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONSENTITI NELLE ZONE D
1. Il Sindaco, previo parere favorevole dell' ULSS che accerti l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l'insediamento di attività insalubri di prima e di seconda classe (in riferimento al D.M. 05.09.1994) limitatamente ai seguenti casi e previa presentazione, oltre delle normali informazioni richieste per identificare correttamente l'attività nel suo insieme e il suo disturbo ambientale (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, produzione e stoccaggio rifiuti, ecc.), apposito studio sul possibile impatto acustico e rispetto dei limiti di zona di cui alla L. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997:
Attività insalubri di 1^ classe:
A. sostanze chimiche ammesse: nessuna
B. prodotti e materiali ammesse: nessuna
C. attività industriali: ammesse:
"attività di carrozzeria" come normate dall'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 2 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente).
Attività insalubri di 2^ classe
A. sostanze chimiche ammesse: nessuna
B. prodotti e materiali ammesse:
- lavorazione materie plastiche a freddo;
- lavorazione materie plastiche a caldo escluse polimerizzazioni e reticolazioni;
C. attività industriali ammesse:
- "Lavorazione del legno" come normate dall'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 1 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- "Laboratori orafi" come normati dall'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 3 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente),escluso la lettera "c" ;
- "Attività di stampa" come normate dall'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 5 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- "Lavorazioni meccaniche" come normate dall'autorizzazione di carattere generale di cui a punto 8 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), con esclusione della lettera "d" (anodizzazione/galvanica);
- "Fusione e pressofusione di metalli e leghe" come normate dall'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 14 del Decreto Dirigenziale della Provincia di Vicenza n. reg. 247 del 29.05.2007 prot. 36.226/amb emanato in forza dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs152/2006 (Codice dell'Ambiente);
- “C-14 Stazioni di servizio per automezzi e motocicli”.
In generale, per quanto riferibile agli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo ad uso produttivo e/o per riscaldamento degli ambienti, viene concessa l'attivazione e/o l'ampliamento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Per le industrie insalubri esistenti, non rientranti nelle categorie delle "ammesse" ai sensi del precedente punto Articolo 30, non è consentito alcun ampliamento.
Per le industrie insalubri esistenti, rientranti nelle categorie delle "ammesse" ai sensi del precedente punto Articolo 30, sono consentiti tutti gli ampliamenti nei limiti fissati dal sopracitato punto Articolo 30.
Per le industrie insalubri esistenti sono consentiti ampliamenti delle attività esistenti fino ad un massimo del 20%, nel rispetto dei limiti di zona, della superficie coperta esclusivamente per interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, nonché tutti gli interventi volti alla riduzione dell'impatto dell'attività sull'ambiente circostante, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelli relativi alla riduzione di rifiuti, degli scarichi, delle emissioni, all'attivazione di sistemi di risparmio energetico, etc.
L'ampliamento è subordinato alla presentazione di documentazione idonea a comprovare che l'ampliamento edilizio consente di conseguire i miglioramenti di cui al capoverso precedente.
Nella zona D individuata al catasto terreni al foglio 11 n. mappale 212, in conseguenza della delibera di Giunta Provinciale n. 243 del 16.06.2009, è consentita l’attività di recupero rifiuti oggetto della suddetta delibera, limitatamente allo svolgimento ed alla permanenza della stessa. Per tutti gli altri aspetti si rimanda alla delibera di Giunta Provinciale n. 243 del 16.06.2009.
Allo scopo di incentivare una collocazione territoriale compatibile, il Sindaco, previo parere favorevole del responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS, in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare l'insediamento in zona D, di quelle attività produttive secondarie esistenti in zona impropria che il PI individua da trasferire, anche se non rientranti nei limiti del precedente punto 1.
Allo scopo di incentivare una collocazione territoriale compatibile e, previo parere favorevole del responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, nelle zone D/1 poste al di fuori della perimetrazione dei centri abitati e localizzate a sud dell'autostrada A/4 e ad ovest del prolungamento a sud della A/31 "Valdastico", sono ammesse, oltre alle attività insalubri di 1^ e 2^ classe compatibili di cui al precedente punto 5, le seguenti attività:
- attività esistenti, alla data di adozione del PI anche se non rientranti nei limiti del precedente punto 1, indicate e non nelle tavole del PI come attività da trasferire, fermo restando l'esclusione di quelle definite a R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante).
- Nelle medesime zone sarà incentivato il trasferimento di attività produttive che il PI individua da trasferire, che risultino localizzate su aree incompatibili con gli insediamenti circostanti.
Le norme tecniche al PRG cui si riferisce la presente notizia, sono aggiornate al mese di luglio 2015.Sono riportate in allegato.