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Trasporto dei propri rifiuti. Quando non necessita il formulario

Con l’avvio della operatività del Sistri (ad oggi prevista dal 1° settembre 2011) sarà vigente il nuovo articolo 193, del decreto legislativo 152/2006. Tale articolo prevede che nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale o saltuario, e nel caso di trasporto di rifiuti urbani (è il caso degli assimilati) effettuati dal produttore degli stessi ai centri di raccolta (ecocentri comunali) non è necessario l’accompagnamento del formulario per il trasporto dei rifiuti, durante il viaggio.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg. o 100 litri l’anno.

  • Data inserimento: 13.06.11