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Trasporto rifiuti: circolare dell’Albo dei gestori ambientali relativa al comodato o locazione senza conducente dei veicolili

Disponibilità dei veicoli adibiti al trasporto di cose, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la circolare n. 5681 del 16/03/2015 con cui ha fornito precisazioni riguardanti la disponibilità dei  veicoli destinati al trasporto di cose,  tramite  il comodato o la locazione senza conducente.

A seguito della succitata circolare,  l’Albo nazionale gestori ambientali ha ritenuto opportuno emettere  un proprio atto, ovvero la circolare n. 345 del 30/04/2015,  al fine di integrare la  precedente circolare n. 995 del 09/09/2013, relativa ai titoli di disponibilità dei mezzi ritenuti idonei per l’iscrizione all’Albo stesso.

In riferimento alla circolare  n. 995 del 09/09/2013 i titoli di disponibilità erano i seguenti :

  • proprietà,
  • usufrutto,
  • acquisto con patto di riservato dominio
  • leasing.
  • locazione senza conducente. Tale locazione è consentita per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, purché entrambe le ditte coinvolte nel rapporto, locatrice e locataria, siano iscritte all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, a REN e quindi titolari di autorizzazione.

Per i veicoli  ad uso di terzi con massa a pieno carico fino a 6 tonnellate e per i veicoli ad uso speciale è ammessa la locazione senza conducente qualora la locatrice sia un’azienda che effettua, come attività,  la locazione di veicoli con idonea iscrizione al registro imprese. Ed i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione. In questo caso il locatario, se è una ditta che effettua il traposto conto terzi,  deve essere una ditta iscritta all’Albo trasportatori di cose per conto di terzi e al REN.

E’ ammessa la locazione senza conducente dei veicoli ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico fino a 6 tonnellate.

  • Comodato senza conducente. E’ ammissibile il comodato  senza conducente, alla luce del regolamento CE n. 1071/2009,  che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e relativa normativa nazionale di applicazione.

E’ possibile il comodato senza conducente anche di veicoli ad uso di terzi non assoggettati aòl regolamento  CE n. 1071/2009, purché il locatario sia dotato del titolo per l’esercizio dell’attività.

Non è consentito il comodato riguardante veicoli adibiti ad uso proprio.

 

La circolare n. 345 del 30/04/2015 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla precedente circolare e che possono essere così riassunte:

  • Locazione senza conducente. Non è ammessa la sublocazione o il subcomodato sia nell’esercizio dell’attività di trasporto di cose per conto di terzi sia nel trasporto in conto proprio con mezzi presi in locazione ai sensi dell’articolo 84 , comma 4, del Codice della Strada.

Il leasing non viene considerato una locazione senza conducente, quindi i mezzi disponibili con questa forma di titolo possono essere locati senza conducente, alle condizioni previste,  e salvo diversa indicazione del contratto di leasing.

Nel caso di trasporti conto proprio con veicoli noleggiati senza conducente e con massa a complessiva a pieno carico sino a 6 tonnellate si ribadisce l’ammissibilità di tale forma di disponibilità, purché il locatore sia impresa che esercita attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4 del codice della strada e che i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell’art. 82, commi 45 e 5, lettera4), dello stesso codice.

Per i trasporti conto terzi  i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l’attività di locazione di veicoli sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate. Qui è possibile notare la differenza di indicazione rispetto alla circolare n. 995 del 09/09/2013, che permetteva solo alle aziende esercenti attività di locazione di noleggiare veicoli.

Si ribadisce poi che i veicoli di massa complessiva maggiore di 6 tonnellate possono essere ceduti in locazione solo da imprese di autotrasporti regolarmente autorizzate. Si ricordi che l’impresa locataria del veicolo deve essere legittimata ad effettuare l’attività di trasporto per conto di terzi.

 

Comodato d’uso. E’ consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente anche per veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore od uguale a 6 tonnellate. Si ricorda che in precedenza non era ammesso il comodato per i veicoli adibiti ad uso proprio.

   

Per  ulteriori chiarimenti contattare la Confartigianato Vicenza al seguente numero di telefono:

0444/168367 risponde Rudi Cestonaro

 

  • Data inserimento: 27.07.15