Versamenti con modello F24 - Le novità a decorrere dal 1° ottobre 2014
L’articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, ha introdotto sostanziali novità sull’utilizzo del modello F24, a decorrere dal 1° ottobre 2014. Per perseguire la finalità di riduzione dei costi della riscossione, e per potenziare i controlli, sono infatti ridotte le ipotesi in cui potrà essere utilizzato il modello F24 cartaceo anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27/E del 19 settembre 2014 ha fornito chiarimenti, peraltro in parte già anticipati dalla scrivente Direzione nelle News nn. 56/2014 e 57/2014, relativamente ad alcune problematiche poste alla Confederazione da numerose associazioni territoriali.
In generale, dal prossimo 1° ottobre 2014, è necessario differenziare il canale di presentazione del modello F24 a seconda del saldo del medesimo e della presenza o meno di compensazioni.
- 1. Modelli F24 a saldo zero (cioè, con compensazioni a debito e a credito di pari importo)
Sono presentati esclusivamente per via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel):
- direttamente dal contribuente (titolare di partita IVA o privato), tramite lo strumento F24 on line o F24 web;
- tramite intermediario abilitato (professionista, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”.
Il modello F24 non può essere presentato in forma cartacea, né tramite il servizio di internet banking.
- 2. Modelli F24 con crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero, nonché modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di compensazioni)
Sono presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel):
- direttamente dal contribuente (titolare di partita IVA o privato), tramite lo strumento F24 on line o F24 web;
- tramite intermediario abilitato (professionista, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”.
In alternativa possono essere utilizzati i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, poste, Agenti della riscossione).
Il modello F24 non può essere presentato in forma cartacea.
Come chiarito nella circolare n. 27/E/2014, rimangono fermi gli obblighi già vigenti in materia. In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA resta l’obbligo di utilizzare:
- le modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi, premi di cui all’art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 241/97, nonché delle entrate spettanti agli enti e casse previdenziali di cui all’art. 28, comma 1, decreto legislativo n. 241/97;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per effettuare la compensazione, tramite mod. F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a euro 5.000 annui.
Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del mod. F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del mod. F24 con saldo maggiore di zero.
- 3. Modelli F24 cartacei
Il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato, anche dopo il 1° ottobre 2014, dai soggetti non titolari di partita IVA che devono versare somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro, senza utilizzo di crediti in compensazione.
L’Agenzia ha chairito, nella circolare n. 27/E/2014, che possono continuare ad utilizzare il mod. F24 cartaceo:
- i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate inviate dagli enti impositori, con saldo finale superiore a 1.000 euro e semprechè non siano indicati crediti in compensazione;
- i contribuenti non titolari di partita IVA che, per l’anno 2014, stanno effettuando versamenti rateali di tributi e contributi: tali soggetti possono, fino al 31 dicembre 2014, continuare ad utiizzare il modello F24 cartaceo sia a saldo zero, sia per importi superiori a 1.000 euro, anche utilizzando crediti in compensazione.
- i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di credito d’imposta utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione: per tale finalità possono continuare a presentare il mod. F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Infine, l’Agenzia fornisce chiarimenti per i contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente (ad esempio, soggetti protestati):
- se la somma da pagare supera i 1.000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione, il contribuente può affidarsi ad un intermediario abilitato a Entratel disponibile all’addebito sul proprio conto, oppure ad un intermedairio della riscossione che consenta di pagare, ad esempio, con carte prepagate. In via residuale, se tali canali non sono praticabili, si può utilizzare il mod. F24 cartaceo;
- le predette modalità potranno essere utiizzate anche per i modelli di versamento contenenti compensazioni e saldo finale maggiore di zero. In via residuale, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il debito restante può essere versato anche con modello cartaceo.