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InformaImpresa
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Venerdì
10
gennaio
2014
In allegato alla presente, trovate copia della Guida,
consultabile anche dal sito internet
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
Articolo 221
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili del-
la corretta ed efficace gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei propri prodotti.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e
220 e del Programma di cui all’articolo 225, i pro-
duttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del
servizio e secondo quanto previsto dall’accordo di
programma di cui all’articolo 224, comma 5, adem-
piono all’obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio
primari o comunque conferiti al servizio pubblico
della stessa natura e raccolti in modo differenziato.
A tal fine, per garantire il necessario raccordo con
l’attività di raccolta differenziata organizzata dalle
Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità in-
dicate nell’articolo 224, i produttori e gli utilizza-
tori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi
di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente arti-
colo.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recu-
pero nonché agli obblighi della ripresa degli imbal-
laggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari su superfici private, e con riferi-
mento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Con-
sorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224,
dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pub-
blico, i produttori possono alternativamente:
a) organizzare autonomamente, anche in forma col-
lettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio
sull’intero territorio nazionale:
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223;
c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato
messo in atto un sistema di restituzione dei propri
imballaggi, mediante idonea documentazione che
dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto
dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono te-
nuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e
terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
in un luogo di raccolta organizzato dai produttori
e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono
tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti im-
ballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivan-
ti dai criteri determinati ai sensi dell’articolo 195,
comma 2, lettera e).
5. I produttori che non intendono aderire al Consor-
zio nazionale imballaggi e a un Consorzio di cui
all’articolo 223, devono presentare all’Osservato-
rio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di
cui al comma 3, lettere a) o c) richiedendone il ri-
conoscimento sulla base di idonea documentazio-
ne. Il progetto va presentato entro novanta giorni
dall’assunzione della qualifica di produttore ai sen-
si dell’articolo 218, comma 1, lettera r) o prima del
recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è,
in ogni caso, efficace solo dal momento in cui, in-
tervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il
funzionamento del sistema e ne dia comunicazione
al Consorzio, permanendo fino a tale momento l’ob-
bligo di corrispondere il contributo ambientale di
cui all’articolo 224, comma 3, lettera h). Per ottene-
re il riconoscimento i produttori devono dimostrare
di aver organizzato il sistema secondo criteri di ef-
ficienza, efficacia ed economicità, che il sistema sa-
rà effettivamente ed autonomamente funzionante
e che sarò in grado di conseguire, nell’ambito delle
attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclag-
gio di cui all’articolo 220. I produttori devono inol-
tre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali
degli imballaggi siano informati sulle modalità del
sistema adottato. L’Osservatorio, acquisiti i necessa-
ri elementi di valutazione forniti dal Consorzio na-
zionale imballaggi, si esprime entro novanta giorni
dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel ter-
mine sopra indicato, l’interessato chiede al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
l’adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da
emanarsi nei successivi sessanta giorni. L’Osserva-
torio sarà tenuto a presentare una relazione annua-
le di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.
Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi
della previgente normativa. Alle domande discipli-
nate dal presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alle attività sot-
toposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che sia-
no rispettate le condizioni, le norma tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presen-
te articolo, le attività di cui al comma 3 lettera a) e
c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni
dallo scadere del termine per l’esercizio dei pote-
ri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare come indicato
nella presente norma.
6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmet-
tono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all’ar-
ticolo 224 un proprio Programma specifico di pre-
venzione che costituisce la base per l’elaborazione
del programma generale di cui all’articolo 225.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di
cui al comma 5 presentano al Consorzio nazionale
imballaggi un piano specifico di prevenzione e ge-
stione relativo all’anno solare successivo, che sarà
inserito nel programma generale di prevenzione e
gestione di cui all’articolo 225.
8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare al Con-
sorzio nazionale imballaggi una relazione sulla
gestione relativa all’anno solare precedente, com-
prensiva dell’indicazione nominativa degli utilizza-
tori che, fino al consumo, partecipano al sistema di
cui al comma 3, lettere a) o c), del programma spe-
cifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel ri-
ciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazio-
ne possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le even-
tuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del
comma 5, o la revoca disposta, previo avviso all’in-
teressato, qualora i risultati ottenuti siano insuffi-
cienti per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo
220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti
dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l’ob-
bligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all’ar-
ticolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni
livello fino al consumo, al consorzio previsto dall’ar-
ticolo 224. I provvedimenti sono comunicati ai pro-
duttori interessati e al Consorzio nazionale imbal-
laggi. L’adesione obbligatoria ai consorzi disposta
in applicazione del presente comma ha effetto re-
troattivo ai soli fini della corresponsione del contri-
buto ambientale previsto dall’articolo 224, comma
3, lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai pro-
duttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, non provve-
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