InformaImpresa 01 - 2014 - page 6

con il decreto interministeriale 11/04/2008.
Gli obiettivi principali della revisione del Piano d’azio-
ne per la sostenibilità riguardano:
- il rafforzamento del ruolo delle associazioni di cate-
goria degli operatori economici nel processo di dif-
fusione e promozione dei criteri ambientali minimi
(CAM) presso gli associati, oltre che nel processo di
definizione dei CAM;
- il maggiore coinvolgimento delle Centrali di commit-
tenza nella predisposizione e nell’adozione dei CAM
nelle proprie iniziative di gara;
- una migliore divulgazione dei CAM verso i grandi en-
ti (es. Università, CNR, ENEA, ISPRA, …);
- un maggiore supporto alle stazioni appaltanti per
l’integrazione degli aspetti sociali, specie sulle cate-
gorie di appalto più soggette al rischio di lesione dei
diritti dei lavoratori;
- l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività
di monitoraggio sin’ora svolte;
- la promozione dell’uso di strumenti di analisi e valu-
tazione del costo dei prodotti lungo il ciclo di vita;
- il maggiore coinvolgimento degli operatori economi-
ci nazionali nel processo di definizione delle propo-
ste europee dei criteri ambientali per gli appalti ver-
di del toolkit;
- la promozione della conoscenza dei sistemi di eco-
etichettatura, in particolare dall’Ecolabel Europeo,
presso i consumatori privati e pubblici.
Le categorie di prodotti e servizi
Al momento sono state individuate 11 categorie d’ap-
palto oggetto del Piano di sostenibilità:
1. arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per
sale archiviazione e sale lettura);
2. edilizia (costruzione e ristrutturazioni di edifici con
particolare attenzione ai materiali da costruzione,
costruzione e manutenzione delle strade);
3. gestione dei rifiuti;
4. servizi urbani e al territorio (gestione del verde
pubblico, arredo urbano)
5. servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e
raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica
e segnaletica luminosa)
6. elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di
telecomunicazione);
7. prodotti tessili e calzature;
8. cancelleria (carta e materiali di consumo);
9. ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
10. servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e
materiali per l’igiene);
11. trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mo-
bilità sostenibile)
Gli appalti verdi: i criteri ambientali minimi (CAM)
I CAM rappresentano le “misure volte all’integrazione
delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle proce-
dure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazio-
ni competenti” previste al comma 1126 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
I CAM per le diverse tipologie di prodotto o servizio che
ricadono nell’ambito delle categorie individuate, sono
adottati con appositi decreti emanati dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I CAM sono le “indicazioni tecniche” del Piano d’azione
per la sostenibilità, che consistono in indicazioni spe-
cifiche di natura ambientale e, quando possibile, etico-
sociale, collegate a diverse fasi che caratterizzano le
procedure di gara: la definizione dell’oggetto dell’ap-
palto; la selezione dei candidati laddove sia opportu-
no selezionare gli offerenti in base alla loro capacità
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tecnica di assicurare migliori prestazioni ambientali
durante l’esecuzione del contratto; la definizione delle
specifiche tecniche; i criteri premianti con i quali valu-
tare le offerte che offrono prestazioni o soluzioni tec-
niche più avanzate rispetto alle caratteristiche definite
nel capitolato d’appalto; la definizione delle condizioni
di esecuzione dell’appalto/clausole contrattuali. I CAM,
inoltre includono alcune indicazioni generali volte alla
razionalizzazione di acquisti e dei consumi e gli obiet-
tivi settoriali da raggiungere.
I CAM sono applicabili nelle procedure d’appalto sopra
e sotto la soglia di rilievo comunitario delle categorie
d’appalto cui si riferiscono.
Tali criteri ambientali si definiscono “minimi” in quanto,
devono, tendenzialmente, permettere di dare un’indi-
cazione omogenea agli operatori economici in modo
da garantire, da un lato, un’adeguata risposta da par-
te del mercato alle richieste formulate dalla pubblica
amministrazione e, dall’altro, di rispondere agli obietti-
vi ambientali che la pubblica amministrazione intende
raggiungere tramite gli appalti pubblici.
Pertanto, le stazioni appaltanti che vogliono qualificare
come “verde” la propria gara d’appalto devono recepire
almeno le indicazioni contenute nel Piano di sostenibi-
lità ambientale, nelle sezioni specifiche tecniche, clau-
sole contrattuali/condizioni di esecuzione, selezione
dei candidati, salvo diverse o ulteriori indicazioni con-
tenute nel paragrafo 2 “Oggetto e struttura del docu-
mento” dell’allegato allo specifico decreto di adozione
del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare.
Inoltre si ricorda che, nell’ambito degli appalti di lavo-
ri, l’articolo 120 del citato Dpr 207/2010, “sull’Offer-
ta economicamente più vantaggiosa” stabilisce che, “In
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta eco-
nomica più vantaggiosa .... al fine di attuare nella lo-
ro concreta attività di committenza il principio di cui
all’articolo 2, comma 2, del Codice nonché l’articolo 69
del Codice, le stazioni appaltanti nella determinazione
dei criteri di valutazione: “lett a) ‘’ai fini del persegui-
mento delle esigenze ambientali, in relazione all’arti-
colo 83, comma 1, lettera e), del Codice, si attengono ai
criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi”.
Dunque tale norma sancisce l’obbligo di tener conto
del set dei “criteri premianti” relative alle categorie di
appalti di lavori previste dal Piano di azione ambien-
tale (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione
di edifici, lavori di costruzione e manutenzione delle
strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I criteri individuati dal Piano d’azione non pregiudicano
la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte
delle stazioni appaltanti in grado di accedere ad un’of-
ferta ambientale migliore. Per facilitare l’implementa-
zione di ulteriori criteri o di performance ambientali
più avanzate, sono elaborate indicazioni specifiche per
ciascun settore d’intervento, indicate nella relazione
d’accompagnamento ai CAM. Altresì la stazione appal-
tante potrà inserire come “specifiche tecniche” o come
“clausole contrattuali” uno o più “criteri premianti” indi-
viduati dai decreti di adozione dei CAM, previa analisi
di mercato e nel rispetto delle indicazioni del Codice
dei contratti pubblici.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Decreto Ministero dellambiente 10 aprile
2013.pdf
alla notizia 1261 su
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
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