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Il Governo ha presentato, nella giornata del 24 dicembre
2014, il primo decreto attuativo riferito alla legge delega
sul JobsAct.
In data 24 dicembre 2014 il Governo ha presentato il
primodecretoattuativo inmateriadi contrattoa tempo
indeterminato a tutele crescenti (il testo non è ancora
statopubblicato inGazzetta ufficiale).
Di seguito proponiamo, in questa sintesi, le principali
disposizioni che sono contenutenel decreto, chedi fat-
to segna uno spartiacque tra neo assunti e lavoratori
già in forza.
Art.1–Campodi applicazione
Il decreto detta la disciplina sui licenziamenti illegitti-
mi di lavoratori assunti con qualifica di operai, impie-
gati o quadri con contratto a tempo indeterminato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; rimangono quindi esclusi i dirigenti. Le nuo-
ve norme pertanto si applicano solo a coloro che ver-
ranno assunti successivamente alla pubblicazione del
decreto, per gli altri rimangono in vigore le vecchie di-
sposizioni.
Per leaziendenon soggetteallenormedell’art. 18del-
lo Statuto dei Lavoratori (in genere aziende che occu-
pano fino a 15 dipendenti), che a seguito di nuove as-
sunzioni raggiungono la soglia di applicazione dell’art.
18 (quindi superano i 15 dipendenti), le nuove dispo-
sizioni sui licenziamenti si applicano anche ai rapporti
di lavoro instaurati anteriormente (in pratica in questi
casi si avrà una sostanziale parificazione di trattamen-
to tra tutti i lavoratori presenti in azienda).
Art. 2–Licenziamento discriminatorio, nullo e intima-
to in formaorale
La norma di fatto ripropone quanto già previsto dal-
la precedente disciplina sui licenziamenti, così come
modificata dalla Legge Fornero. In pratica, nel caso di
licenziamento discriminatorio (per motivi di religione,
di sesso, di credo politico ecc…), nullo (licenziamento
permotivo illecito), oppure intimato oralmente, quindi
senza atto scritto, la sanzione resta invariata rispetto
al precedente regime: reintegrazionenel postodi lavo-
ro (salvo che il lavoratore chieda l’indennità sostitutiva
pari a 15mensilità), più risarcimento del danno consi-
stente inuna indennità commisurata all’ultima retribu-
zione globale di fattomaturata dal licenziamento sino
all’effettiva reintegrazione , dedotto quanto percepito
per lo svolgimento di altre attività; in ogni caso lami-
sura non può essere inferiore a 5 mensilità. Inoltre il
datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali per il periodo indicato.
È importante precisare che le sanzioni sopra indicate
si applicano a tutte le aziende, indipendentemente dal
numerodi lavoratori occupati.
Art. 3–Licenziamentoper giustificatomotivooggetti-
voegiusta causa
Fermo restando quanto indicato nel precedente art. 2,
cambiano le norme sui licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo (in pratica per motivi legati all’atti-
vitàproduttiva, all’organizzazione dell’impresa e al re-
golare funzionamento della stessa) o per giustificato
motivo soggettivo (notevole inadempimento degli ob-
blighi contrattuali da parte del lavoratore) oper giusta
causa (fatti gravissimi posti inesseredal lavoratoreche
non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria,
del rapportodi lavoro).
In tali ipotesi, qualora fosseaccertatadal giudice l’ ille-
gittimità del licenziamento, non scatta più la reintegra
sul posto di lavoro, ma viene stabilità un’indennità ri-
sarcitoria, non assoggettata a contribuzione, di impor-
topari a duemensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto per ogni anno di servizio, inmisura comunque
non inferiorea4enon superiorea24mensilità (inpra-
tica si dovranno pagare 4mensilità fino al 2° anno di
anzianità, per poi crescere di 2mensilità all’anno fino
al 12° annodi anzianità).
Per le sole ipotesi di licenziamentoper giustificatomo-
tivo soggettivo o per giusta causa, qualora il giudice
accerti direttamente l’insussistenza del fattomateriale
contestato al lavoratore (in pratica quando il fatto og-
getto di contestazione non esiste), il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla rein-
tegrazione (con il versamento dei contributi previden-
ziali e assistenziali) e al risarcimento del danno, che
in questo caso non può eccedere le dodici mensilità
dell’ultima retribuzione di fatto.
Rispetto all’attuale disciplina prevista dalla Legge For-
nero, la nuova norma parla esclusivamente di insus-
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