InformaImpresa 16 - 2013 - page 15

ed interessi. In tal caso il ravvedimento si considera
perfezionato in relazione alla quota dell’imposta ver-
sata. L’Agenzia potrà recuperare l’imposta non versata
applicando sul residuo le sanzioni e gli interessi.
Al fine di individuare la data da cui fare decorrere il
termine per il ravvedimento del saldo e del primo ac-
conto dovuti in base alle dichiarazioni, occorre fare ri-
ferimento al comportamento tenuto dal contribuente
nell’eseguire il versamento originario. In assenza di
versamenti, la data da cui fare decorrere i termini per
il ravvedimento è quella naturale di scadenza ossia il
16 giugno.
Una volta scaduti i termini utili per il ravvedimento, le
somme residue non versate non potranno fruire del
beneficio del ravvedimento operoso. Sulle somme non
versate saranno dovuti interessi e sanzioni in misura
ordinaria.
Versamento di sanzioni ed interessi
non commisurati all’imposta
versata con ravvedimento
Un caso particolare riguarda il ricorso all’istituto del
ravvedimento operoso versando un importo comples-
sivo per imposta, interessi e sanzioni inferiori al dovuto
ove le sanzioni e gli interessi non siano commisurati
all’imposta versata.
Il ravvedimento si considera perfezionato:
- se dal modello F24 risultano versate le sanzioni con
il relativo codice tributo;
- in proporzione all’importo complessivamente corri-
sposto a vario titolo.
Sull’importo non ravveduto saranno irrogate sanzioni
ed interessi calcolati con decorrenza dalla data della
scadenza originaria.
L’Agenzia con la Circolare 27/E/2013 intende salvare
gli istituti deflativi del contenzioso ed invita gli Uffici
ad abbandonare l’eventuale contenzioso pendente in-
staurato per comportamenti difformi da quelli enun-
ciati.
Il software utilizzato in sede di controllo automatizza-
to dei versamenti non è in linea con le interpretazioni
fornite dall’Agenzia, tuttavia l’Ufficio applicherà i nuovi
criteri ai contribuenti che saranno raggiunti dagli avvisi
bonari emessi in difformità alle ultime interpretazioni.
Carenti versamenti nella definizione
dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento può essere definito mediante
acquiescenza ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 218/1997.
A fronte di un versamento inferiore al dovuto l’acquie-
scenza non si perfeziona e le somme non versate con le
relative sanzioni in misura piena, sono iscritte a ruolo.
Se l’errore commesso dal contribuente è di lieve entità
tale da non configurare un atteggiamento incompatibi-
le con la volontà di definire amichevolmente l’accerta-
mento, la definizione sarà considerata valida salvo l’in-
tegrazione del versamento.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche nel caso
di insufficiente versamento per la definizione delle so-
le sanzioni ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 472/1997.
In caso di anomalie di lieve entità per il perfeziona-
mento dell’accertamento con adesione rimangono va-
lide le indicazioni fornite con la Circolare 65/E/2001
che rimanda alla discrezionalità dell’Ufficio la valuta-
zione del permanere o meno dell’effettivo interesse
pubblico al perfezionamento dell’adesione.
FISCO
13 Recupero delle ritenute subite dai contribuenti
minimi in Unico 2013 (Ris. dell’Agenzia delle
Entrate n. 55/E del 5 agosto 2013).
E’ possibile recuperare in Unico le ritenute subite dai con-
tribuenti minimi.
Nella Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E, l’Agenzia delle En-
trate ha affrontato il caso delle ritenute del 4% inde-
bitamente operate dalle banche sui bonifici accreditati
a favore dei contribuenti minimi in relazione a lavori
per i quali il disponente usufruisce della detrazione del
36%- 50% o 55%. Per tale fattispecie l’Agenzia consen-
te di recuperare, in via eccezionale, direttamente nel
mod. UNICO, quanto trattenuto a tali soggetti.
L’Agenzia ritorna sull’argomento con la risoluzione n.
55/E del 5 agosto 2013 per chiarire la procedura da
seguire per il recupero delle ritenute diverse da quelle
di cui sopra, subite dai soggetti rientranti nel regime di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’arti-
colo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98.
I casi più frequenti riguardano:
- le indennità di maternità corrisposte dall’INPS o da
altre casse di previdenza;
- i compensi percepiti nei primi mesi di applicazione
del regime agevolato;
- i compensi percepiti a saldo di fatture emesse in vi-
genza del precedente regime dei minimi per il quale
era prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto.
L’Agenzia precisa che, con riferimento al 2012, tutte le
ritenute erroneamente subite dai contribuenti in regi-
me di superminimi se sono state operate e regolarmen-
te certificate dal sostituto, possono, in via eccezionale,
in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimbor-
so entro 48 mesi dalla versamento, essere scomputate
dal modello Unico PF 2013.
A tal fine il contribuente deve:
- indicare il codice “1” nel campo “Situazioni particola-
ri” presente nel Frontespizio nel riquadro “Firma Del-
la Dichiarazione”;
- riportare le ritenute subite nel 2012 a colonna 2 di
rigo RS33, generalmente destinato alle ritenute ce-
dute da consorzi di imprese (la colonna 1 di tale rigo,
riservata ai consorzi non va compilata);
- scomputare quanto trattenuto a rigo LM13 ovvero a
rigo RN32, colonna 4.
L’ Agenzia, considerata la “sostanziale analogia” con la
problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del
2013 riguardante le ritenute applicate dagli istituti
bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di
recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio ener-
getico, conferma le medesime modalità operative for-
nite nella suddetta risoluzione.
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