InformaImpresa 16 - 2013 - page 8

ni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul
lavoro.
DURC
L’art. 31 stabilisce che il DURC rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e fornitura, ha
validità di 120
giorni dalla data di rilascio
; lo stesso documento può
essere autorizzato ai fini della fruizione dei benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e legisla-
zione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti
dalle normative europee, statali e regionali.
L’estensione della validità del DURC a 120 giorni, si ap-
plica,
fino al 31 dicembre 2014,
anche ai lavori edili
per i soggetti privati.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è
confermato l’obbligo per le stazioni appaltanti e per
gli aggiudicatari, di acquisire d’ufficio il DURC, attraver-
so strumenti informatici; viene precisato che lo stesso
documento, in corso di validità, può essere utilizzato
anche per contratti pubblici diversi da quelli per i quali
è stato espressamente acquisito.
Fermi restando i termini di validità del DURC sopra in-
dicati, la norma precisa che
per il pagamento del saldo
finale dei lavori è in ogni caso necessaria l’acquisizione
di un nuovo DURC.
Ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso i
mancanza dei requisiti previsti per il rilascio, gli En-
ti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC
o dell’annullamento del documento già rilasciato, invi-
tano l’interessato o l’intermediario abilitato, mediante
PEC, a regolarizzare la propria posizione entro un ter-
mine non superiore a 15 giorni, indicando analitica-
mente le cause della irregolarità.
Qualora dal DURC emerga che uno o più soggetti im-
piegati nell’esecuzione del contratto siano inadempien-
ti in materia contributiva, la norma prevede che l’Ente
gestore del contratto trattenga dal certificato di paga-
mento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Trasmissione telematica del certificato di gravidanza
In termini di semplificazione amministrativa, l’art. 34
della legge prevede che il certificato di gravidanza in-
dicante la data presunta del parto e la certificazione di
nascita del bambino o di interruzione della gravidanza,
dovrà essere inviato all’INPS esclusivamente per via te-
lematica, a cura del medico del SSN o con esso conven-
zionato. La disposizione sarà operativa a decorrere dal
90° giorno successivo all’entrata in vigore di un decre-
to interministeriale che stabilirà le modalità per ope-
rare la predetta comunicazione. Fino alla scadenza di
tale termine, permane l’obbligo, in capo alla lavoratrice,
di consegnare all’INPS il certificato medico di gravidan-
za indicante la data presunta del parto e la dichiarazio-
ne sostitutiva attestante la data del parto.
Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative
di breve durata.
L’art. 35 prevede l’individuazione, con decreto dei Mi-
nisteri del Lavoro e della Salute, di specifiche misure di
semplificazione degli obblighi di informazione, forma-
zione e sorveglianza sanitaria nel caso di prestazioni
lavorative che comportino la permanenza del lavorato-
re in azienda per meno di 50 giornate nell’anno solare
di riferimento.
Soppressioni certificazioni sanitarie
Fermi restando gli obblighi di certificazione previsto
dal D.Lgs. 81/2008 (testo Unico in materia di Sicurez-
za), l’art. 42 della legge prevede numerose abrogazio-
ni riguardanti l’attestazione dell’idoneità psico-fisica al
lavoro (si fa riferimento a varie discipline, all’assunzio-
ne nel pubblico impiego, alla professione di maestro
di sci, all’idoneità all’esecuzione di operazioni relative
all’impiego di gas tossici, ecc..); per quanto di nostro
specifico interesse, va evidenziata la
soppressione del
certificato medico di idoneità per l’assunzione di ap-
prendisti e dei minori
. Posto quanto sopra, restano tut-
tavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria pre-
visti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro per i
lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria e per le la-
vorazioni a rischio.
Responsabilità fiscale negli appalti
In sede di conversione del decreto, l’art. 50 della leg-
ge, nell’ambito della responsabilità fiscale negli appal-
ti, ha cancellato la responsabilità riferita al versamen-
to dell’IVA. Di conseguenza la normativa oggi prevede,
per la parte fiscale, che l’appaltatore risponde in solido
con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente in relazione alle prestazioni fornite nel su-
bappalto
E’ stata poi stralciata in via definitiva la disposizione,
inserita inizialmente nel decreto, che introduceva la
“certificazione tributaria” (DURT) per comprovare la re-
golarità del versamento delle ritenute fiscali.
CONTRATTUALE
108 Denunce Inail da parte di intermediari: mese
di agosto 2013.
Considerate le condizioni di difficoltà che prevedibil-
mente si determineranno nel mese di agosto e i con-
seguenti disagi nell’assolvimento degli adempimenti
connessi all’invio delle denunce di infortunio sul lavoro
e di malattia professionale con modalità telematica e
tenuto conto che tale situazione si presenterà a breve
distanza di tempo dalla decorrenza dell’obbligo di
utilizzo dei servizi telematici, per i datori di lavoro che
si avvalgano esclusivamente di intermediari professio-
nali per la presentazione delle predette denunce, tale
obbligo potrà essere assolto, nel mese di agosto, anche
mediante invio di copia scansita dei relativi moduli
cartacei a mezzo PEC.
CONTRATTUALE
109 Ebav. Servizi previsti alle aziende artigiane.
Scadenzario del mese di settembre 2013.
Contributi alle aziende
15 SETTEMBRE 2013
-
Ristorno per CIG (Cassa Integrazione) - 2012.
Modello A/24
Categorie interessate: TUTTE
30 SETTEMBRE 2013
-
Gestione della sicurezza in azienda - 2013.
Modello A/59
Spese per la valutazione e redazione del DVR (Docu-
mento di Valutazione dei Rischi), solo per le imprese
che oggi fanno l’autocertificazione.
Categorie interessate: TUTTE
Per la presentazione delle domande rivolgersi al-
InformaImpresa
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Venerdì
6
settembre
2013
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