InformaImpresa 16 - 2013 - page 14

to della domanda attraverso l’apposito servizio on-li-
ne, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo
PEC al quale il documento, sulla base dell’indicazione
effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.
• • •
DOCUMENTI CONFARTIGIANATO
4 Bonomo (Confartigianato Vicenza): “Pur
modificato, torna ancora in ballo il Sistri, il
sistema di tracciabilità dei rifiuti che non ha
mai funzionato”.
«Ci risiamo con il Sistri. Nonostante tutto quello che è
avvenuto nei mesi passati, vedi l’intervento della ma-
gistratura di Napoli, il sistema che non ha funzionato
mai, i dispositivi USB ormai superati dalle semplici pas-
sword, le “black box” disinstallate dai mezzi, l’aggior-
namento all’utilizzo del sistema abbandonato da tut-
ti i soggetti coinvolti, il sistema stesso che fino a po-
co tempo fa latitava, nel senso che se chiamavi il call
center del Sistri nessuno rispondeva. Ecco: nonostante
tutto questo, comunque si deve partire con il nuovo si-
stema di tracciabilità dei rifiuti». Esprime così tutta la
sua perplessità il presidente di Confartigianato Vicen-
za, Agostino Bonomo, alla luce del decreto legge sulla
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ap-
provato dal Consiglio dei Ministri, che include anche
disposizioni in materia di Sistri.
«È vero–aggiunge– che dal 1° ottobre solo i gestori di
rifiuti pericolosi devono iniziare a utilizzare il Sistri, ma
ci si dimentica che la scadenza è ravvicinata e, ovvia-
mente, da più di un anno i nostri imprenditori si sono
disinteressati a qualsiasi cosa avesse a che fare con il
Sistri. Mi pare normale che, se un sistema non funzio-
na, sia inutile dedicare tempo per imparare a utilizzar-
lo. E poi, cosa significa che i nuovi produttori di rifiuti
devono comunque utilizzarlo, anch’essi dal 1° ottobre,
e tutti gli altri dal 3 marzo 2014? Non più di un paio
di mesi fa, il Ministro dell’Ambiente aveva chiesto alle
associazioni di categoria di esprimere un parere sul Si-
stri e tutte quante, in maniera unitaria, lo hanno boc-
ciato. Questa è una delle classiche situazioni dove la
politica non vuole e non sa ascoltare. Gli imprenditori,
e quindi i cittadini, dicono che quanto è stato fatto non
va bene e lo dicono convinti, tutti assieme. Ma chi do-
vrebbe rappresentare proprio la cittadinanza continua
a trovare giustificazioni al fatto che non si può tornare
indietro. La motivazione è chiara: chi ha creato il Sistri
ha un contratto blindato col Ministero dell’Ambiente e
quindi si deve per forza proseguire con questo siste-
ma. Siamo diventati ostaggi di un contratto che, forse,
qualcuno non ha saputo o voluto valutare con atten-
zione. Il problema è che un numero enorme di aziende
dovrà comunque, nel giro di pochi mesi, attrezzarsi per
applicare il nuovo sistema sulla tracciabilità dei rifiuti,
che creerà comunque ancora difficoltà. Ormai è chia-
ro a tutti che, al di là delle dichiarazioni dei partiti, la
volontà politica per abrogare il Sistri non c’è. La strada
intrapresa è quella delle semplificazioni, ma dubitia-
mo che saranno risolutive dei problemi che abbiamo
già visto. Ribadiamo che il buon senso avrebbe dovuto
condurre all’eliminazione del Sistri e alla strutturazio-
ne di un nuovo sistema di tracciabilità concordato con
chi rappresenta le imprese. Oggi prendiamo atto, anco-
ra una volta, della mancanza di coraggio di chi ci rap-
presenta politicamente, ostaggio di un contratto che
non avrebbe mai dovuto essere stipulato».
• • •
FISCO
12 Errori nel versamento delle imposte: i
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
(Circolare n. 27/E del 2 agosto 2013).
L’ Agenzia delle Entrate rivede la propria posizione sugli
errati versamenti.
L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire i dubbi
sorti in merito alla modalità di applicazione delle san-
zioni in caso di versamenti dovuti a titolo di saldo e pri-
mo acconto Irpef, Ires, ed Irap nel maggior termine di
30 giorni dalla scadenza prevista (es: 16 luglio anziché
16 giugno) senza l’applicazione della maggiorazione
dello 0,40% ovvero con una maggiorazione inferiore
a quella dovuta.
L’Agenzia richiamando il parere dell’Avvocatura di Sta-
to del 2 luglio 2012, evidenzia che il versamento del
tributo entro 30 giorni dalla scadenza, senza maggio-
razione dello 0,40% non costituisce un tardivo versa-
mento, ma “semplicemente” un versamento insufficien-
te. La maggiorazione dello 0,40% viene infatti versa-
ta congiuntamente al tributo e non con un codice ap-
posito. Essa rappresenta il corrispettivo pagato per il
vantaggio che il contribuente ritrae dalla disponibilità
del denaro che spetta all’Amministrazione finanziaria.
La sanzione deve essere perciò rapportata alle somme
non versate e non all’intero importo dovuto.
La Circolare propone il seguente esempio:
Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia er-
roneamente versato a titolo di saldo IRES 2011 l’importo
di € 100 - in luogo di € 400 effettivamente dovuti - uni-
tamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di €
100,4 (anziché € 401,6).
L’ufficio provvederà all’irrogazione della sanzione nel-
la misura ordinaria del 30 per cento sull’importo di €
301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto dovuto
(imposta più maggiorazione), pari ad € 401,6, e quanto
versato nel termine lungo, ossia € 100,4. In tale sede,
si provvederà, altresì, al recupero della differenza d’im-
posta dovuta, di € 301,2, e degli interessi calcolati a far
data dalla scadenza del termine lungo.
Il contribuente può anche regolarizzare il carente ver-
samento facendo ricorso al ravvedimento operoso di
cui all’art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 eseguendo il pa-
gamento del tributo nel termine di 30 giorni dalla sca-
denza del “termine lungo” (es. entro 30 giorni dal 16
luglio), della sanzione nella misura del 3% oltre che
degli interessi calcolati al tasso legale. In alternativa
la regolarizzazione può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione, con il
pagamento del tributo, della sanzione nella misura del
3,75% oltre che degli interessi calcolati al tasso lega-
le.
Validità del ravvedimento operoso
in caso di insufficiente versamento
Rifacendosi a quanto già affermato nella risoluzione
67/E/2011 l’Agenzia conferma la validità del ravvedi-
mento parziale, effettuato con il versamento di un im-
porto inferiore al dovuto a titolo di imposta, sanzioni
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