InformaImpresa 16 - 2013 - page 9

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CONTRATTUALE
110 Assunzioni agevolate di disoccupati con
almeno 50 anni di età: l’Inps illustra gli
incentivi.
L’INPS con Circolare n. 111/2013 illustra il nuovo in-
centivo introdotto dall’art.4 legge 92/2012, per l’as-
sunzione di uomini e donne con almeno 50 anni di età
e “disoccupati da oltre dodici mesi”.
L’art. 4, commi 8-11, legge 92/2012 ha introdotto a de-
correre dal 1 gennaio 2013 un nuovo incentivo in favo-
re dei datori di lavoro che assumono lavoratori over 50,
disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualun-
que età, prive di impiego dal almeno ventiquattro mesi
ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e apparte-
nenti a particolari aree.
L’INPS con la Circolare n. 111 del 24 luglio scorso illu-
stra le indicazioni operative per l’applicazione dell’in-
centivo con riferimento alle sole
assunzioni di lavora-
tori (uomini e donne) over 50 e disoccupati da oltre
dodici mesi
, rimandando ad un secondo momento le
precisazioni in merito alle altre casistiche che danno ti-
tolo all’agevolazione (donne di qualunque età, prive di
impiego dal almeno ventiquattro mesi ovvero prive di
impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari
aree) in attesa della circolare ministeriale esplicativa.
L’incentivo, consistente nella
riduzione del 50% dei con-
tributi a carico del datore di lavoro
, è riconosciuto nel
caso di
assunzioni a tempo determinato o indetermi-
nato (anche a part-time)
e per le trasformazioni a tem-
po indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’agevolazione è riconosciuta anche qualora l’assunzio-
ne sia a scopo di somministrazione.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domesti-
co, intermittente, ripartito ed accessorio.
La durata del beneficio contributivo è fissata nelle se-
guenti misure:
- Per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione
spetta per 18 mesi;
- Per le assunzioni a tempo determinato la riduzione
spetta fino a 12 mesi. L’incentivo spetta anche in ca-
so di proroga del rapporto nel limite complessivo dei
dodici mesi;
- Per le trasformazioni a tempo indeterminato la ridu-
zione spetta per complessivi 18 mesi. In tal caso la
trasformazione a tempo indeterminato deve interve-
nire prima della scadenza del beneficio (cioè prima
che scadano i dodici mesi di agevolazione previsti
per il rapporto a termine).
L’incentivo spetta anche nell’ipotesi in cui, dopo un pri-
mo rapporto agevolato a tempo determinato
scaduto,
venga effettuata una nuova assunzione, a tempo deter-
minato o indeterminato, dell’ex dipendente. In tal caso
è necessario che il lavoratore mantenga l’anzianità di
disoccupazione superiore a 12 mesi.
L’incentivo spetta
per il residuo rispetto a quanto già goduto preceden-
temente.
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine alla spettanza
dell’incentivo anche nei casi di proroghe e trasforma-
zioni di rapporti non agevolati, instaurati prima del 1
gennaio 2013 o dopo tale data.
Con riferimento ai rapporti instaurati prima del 1 gen-
naio 2013 l’istituto individua le seguenti casistiche:
1.1. L’incentivo all’assunzione spetta nel caso di proro-
ga di contratti a tempo determinato non agevolati
instaurati prima del 1 gennaio 2013, a condizione
che, al momento della proroga, il lavoratore abbia
un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi (al
riguardo deve considerarsi la situazione del sog-
getto se il rapporto fosse cessato invece di essere
prorogato) e non abbia maturato un diritto di pre-
cedenza.
2.2. L’incentivo all’assunzione spetta nel caso di tra-
sformazione di contratti a tempo determinato non
agevolati instaurati prima del 1 gennaio 2013, fino
al limite massimo di 18 mesi, a condizione che, al
momento della trasformazione, il lavoratore abbia
un’anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi (al
riguardo deve considerarsi la situazione del sog-
getto se il rapporto fosse cessato invece di esse-
re trasformato) e non abbia maturato un diritto di
precedenza.
In entrambe le ipotesi sopra descritte è necessario che
il lavoratore abbia almeno 50 anni al momento della
proroga o della trasformazione.
In relazione ai
rapporti non agevolati
instaurati
nel
2013
l’Istituto si riferisce ai casi in cui il lavoratore ab-
bia meno di 50 anni al momento dell’assunzione. In tali
ipotesi l’incentivo spetta se il lavoratore alla data della
proroga o della trasformazione ha almeno 50 anni e a
condizione che lo stesso abbia un’anzianità di disoccu-
pazione di oltre 12 mesi (al riguardo deve considerarsi
la situazione del soggetto se il rapporto fosse cessato
invece di essere prorogato o trasformato) e non abbia
maturato un diritto di precedenza.
Per espressa previsione dell’art. 4 legge 92/2012 l’in-
centivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di
somministrazione. In tal caso l’agevolazione contribu-
tiva è riconosciuta all’agenzia di somministrazione sia
per le assunzioni a tempo indeterminato che determi-
nato.
Rimandando ad una attenta lettura della circolare in
merito alla somministrazione, si trattano di seguito due
importanti profili per il godimento dell’incentivo.
In primo luogo, l’INPS specifica che nel caso di assun-
zione diretta da parte dell’azienda del lavoratore pre-
cedentemente somministrato, l’incentivo spetta all’im-
presa per il periodo residuo non goduto, se al momento
dell’assunzione il lavoratore possiede ancora lo stato di
disoccupazione superiore a 12 mesi. Spetta invece l’in-
centivo residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccu-
pazione posseduta dal lavoratore al momento dell’as-
sunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene
prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito
di un rapporto a tempo anch’esso determinato – e poi
venga assunto alle dirette dipendenze dell’ex utilizza-
tore, a condizione che:
1.a. l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione
di continuità rispetto all’utilizzazione indiretta;
2.b. l’assunzione diretta sia effettuata entro la scaden-
za dell’incentivo, computata rispetto alla situazio-
ne dell’ex utilizzatore.
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