In secondo luogo, nei casi in cui un soggetto svolga con
lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato
- agevolato o non agevolato - e poi lo utilizzi mediante
contratto di somministrazione, l’incentivo relativo alla
somministrazione spetta – ricorrendo tutti gli altri pre-
supposti di legge -, a condizione che il lavoratore sia di-
soccupato da almeno dodici mesi al momento dell’as-
sunzione.
Condizioni di spettanza
La circolare n. 111 descrive in modo dettagliato le con-
dizioni a cui è subordinato il godimento del beneficio.
Rinviando ad una attenta lettura della casistica illu-
strata dall’INPS, si riassumono brevemente di seguito
le condizioni che devono essere soddisfatte per acce-
dere all’incentivo:
1.1.
Regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e
1176, della legge 296/2006, inerente:
2.2.
applicazione dei principi generali stabiliti dall’arti-
colo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
3.3.
condizioni generali di compatibilità con il mercato
interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regola-
mento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008. In particolare, l’incentivo spetta se
l’assunzione, la proroga e la trasformazione realiz-
zino un incremento netto del numero dei dipen-
denti del datore di lavoro interessato rispetto alla
media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è co-
munque applicabile, qualora l’incremento non av-
venga per:
1.
l’adempimento degli obblighi contributivi;
2.
l’osservanza delle norme poste a tutela delle
condizioni di lavoro;
3.
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei la-
voratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato mo-
tivo soggettivo.
Coordinamento con altri incentivi
L’INPS si sofferma sul rapporto fra il nuovo incentivo ed
altre agevolazioni previste dalla normativa vigente.
1.1.Incentivo per assunzione over 50 e agevolazioni
contributive per l’assunzione di disoccupati di qua-
lunque età disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8,
comma 9, legge 407/1990):
nel caso in cui sussi-
stano i presupposti per l’applicazione di entrambi
gli incentivi trova applicazione solo quello di cui al-
la legge 407/1990. In casi eccezionali
però è pos-
sibile godere prima dell’incentivo previsto dalla
legge 92/2012, per un rapporto a tempo determi-
nato, e poi dell’incentivo della legge 407/1990 per
la trasformazione a tempo indeterminato. L’incen-
tivo previsto dalla legge 407/1990 spetta infatti,
nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indetermi-
nato un rapporto a termine agevolato
a condizione
che
, al momento della trasformazione ,
il lavoratore
avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di alme-
no 24 mesi
, se il rapporto di lavoro fosse cessato in-
vece di essere trasformato a tempo indeterminato.
Il beneficio invece non sé riconosciuto se il lavora-
tore ha maturato nel frattempo il diritto di prece-
denza all’instaurazione del rapporto a tempo inde-
terminato. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data
di decorrenza della trasformazione.
Incentivo per assunzione over 50 e agevolazioni contri-
butive per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.
8, commi 2 e 4, o 25, comma 9, legge 223/1991):
nel
caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione
di entrambi gli incentivi trova applicazione SOLO quelli
di cui alla legge 223/1991.
Note operative
Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interes-
sati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS;
avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”
(verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cas-
setto previdenziale Aziende). La comunicazione deve
essere presentata prima dell’invio della denuncia con-
tributiva ove viene indicata la contribuzione agevola-
ta.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informa-
tivi centrali effettuano alcuni controlli formali e attri-
buiscono un esito positivo o negativo alla comunica-
zione.
L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica ammini-
strativa, i necessari controlli circa la sussistenza effetti-
va dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che
verranno rese note alle Sedi con successive disposizio-
ni interne.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro am-
messi all’incentivo saranno contraddistinte dal
codice
di autorizzazione “2H”,
attribuito automaticamente dai
sistemi informativi centrali contestualmente all’attri-
buzione dell’esito positivo al modulo di istanza “92-
2012”.
I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceran-
no il lavoratore valorizzando nell’
elemento individuale
<TipoContribuzione> il codice “55”
che assume il nuo-
vo significato di “ lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4,
commi 8-11, della legge 92/2012”.
Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi
tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà re-
cuperare la differenza tra la contribuzione versata in
misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzan-
do all’interno dell’elemento <Denuncia individuale>,
<Dati retributivi>, <AltreACredito>,<CausaleACredito>
il nuovo codice “L431” avente il significato di “Rec. Con-
tr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012.” e nell’ele-
mento <ImportoACredito> il relativo importo.
Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizio-
ne nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere
dal periodo di paga di agosto 2013.
I dati relativi al recupero - esposti nell’UniEmens - sa-
ranno riportati, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito
dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a
credito “L431”.
Per i
lavoratori non più in forza
alla data del riconosci-
mento dell’agevolazione i datori di lavoro, per il rela-
tivo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti,
provvederanno ad inviare–per ogni lavoratore interes-
sato - un
flusso regolarizzativo
riferito all’ultimo mese
di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431”.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esposto il co-
dice “L431” per conguagli non spettanti, le somme in-
debitamente conguagliate dovranno essere restituite
valorizzando nell’elemento <CausaleADebito> di <Al-
InformaImpresa
10
Venerdì
6
settembre
2013