InformaImpresa 16 - 2013 - page 7

CONTRATTUALE
106 Accordo Regionale 16.07.2013. Sospensione
per mancanza di lavoro nel 2013: documenti
per attivare l’intervento.
Documentazione utile per attivare tra settembre e di-
cembre 2013 gli interventi di sospensione per man-
canza di lavoro nelle aziende artigiane. Richieste da
inviare a partire dal 28 agosto p.v.
Con riferimento alla precedente notizia n° 1119 del 23
luglio scorso, che illustrava l’Accordo Interconfederale
Regionale del 16.07.2013 che ha fissato le
procedure
per attivare nel 2013 gli interventi di sospensione per
mancanza di lavoro per tutti i settori artigiani, “edilizia”
escluso, comunichiamo che è stata predisposta la docu-
mentazione utile per gli interventi di sospensione nella
provincia di Vicenza.
Tale documentazione, allegata più sotto con accesso on
line,comprende:
-
richiesta dell’azienda
(modello SOSP 2013 compila-
bile);
-
stampato “privacy”
da compilare e inviare da parte
delle aziende non associate ad alcuna Organizzazio-
ne artigiana;
-
scheda illustrativa delle procedure
, con note sulla
compilazione del mod. SOSP 2013 e sui sussidi EBav
ed INPS.
Confartigianato Vicenza dà seguito alle richieste invia-
te con mod. SOSP 2013 a partire dal 28 agosto 2013.
Le richieste vanno indirizzate a
lavoro@confartigiana-
tovicenza.it
, (solo in caso di malfunzionamento dell’in-
dirizzo mail, utilizzare il fax 0444 392477).
ATTENZIONE: Non saranno registrate le richieste di at-
tivazione degli interventi di sospensione inviate prima
del prossimo 28 agosto.
Si ricorda che l’intervento della “sospensione” potrà es-
sere attivato solo dopo avere completamente esaurito
il periodo di 180 giorni lavorativi di Cassa Integrazione
in Deroga
.
Nel caso di
mancato esaurimento dei 180 gg
. nell’am-
bito del periodo di cassa giunto a scadenza, l’azienda
dovrà attivare
nuovo intervento di CIG in Deroga
per i
giorni non ancora utilizzati. A tal fine occorre inviare un
secondo mod. M 2013 e attivare conseguente nuovo
incontro di consultazione sindacale per la sottoscrizio-
ne del Verbale di CIG in Deroga.
Relativamente al calcolo dei 180 giorni, ricordiamo che
va considerata ogni giornata lavorativa nella quale al-
meno un dipendente dell’azienda sia assente per cassa
integrazione. Tenuto conto che nel 2013 i primi inter-
venti di CIG in Deroga sono iniziati il 2 gennaio, per le
aziende che hanno dal 2 gennaio sempre utilizzato la
cassa, l’esaurimento dei 180 giorni avverrà non prima
della prima decade di settembre.
E’ confermata la durata dei
sussidi EBav ed INPS per un
massimo di 90 gg.
di calendario nel biennio e ai fini
dei 90 gg., nel conto individuale del dipendente, per
entrambi i sussidi
non si tiene conto di quanto già fru-
ito prima del 2013.
L’erogazione dell’ASpI
prevista dalla Riforma Fornero
a
favore dei lavoratori sospesi, art. 3 legge 92 del 2012,
avviene solo in presenza dell’erogazione del sussidio
da parte dell’Ente Bilaterale e dei requisiti individuali
previsti
(vedi circolare INPS n. 36 del 2013).
Per consentire nel 2013 l’intervento combinato (sus-
sidio EBav e indennità INPS) sono state
confermate le
previgenti convenzioni tra l’Ente Bilaterale e l’Istituto.
Si ricorda ancora che per poter accedere all’indenni-
tà dell’INPS, “ASpI per lavoratori sospesi”, il dipendente
deve essere in possesso di requisiti contributivi non fa-
cilmente soddisfabili in tempi di crisi. Sono richiesti al-
meno 52 contributi settimanali nel biennio precedente
l’inizio della sospensione e almeno un contributo utile
versato antecedentemente a tale biennio.
A questo proposito, ricordiamo che le posizioni contri-
butive dei periodi di apprendistato sono utili solo a de-
correre dal 2013 e che non sono computabili i contri-
buti figurativi relativi a periodi di malattia, infortunio
o cassa integrazione, privi di integrazione a carico dit-
ta,. Tali periodi sono considerati neutri, nel senso che
l’ambito temporale in cui ricercare le 52 contribuzioni
settimanali, retroagisce per un periodo pari a quello di
questi eventi.
Si dovrà quindi tener conto che gli apprendisti ed ex
apprendisti nonché molti degli altri dipendenti che nel
passato hanno fruito di consistenti periodi di cassa /so-
spensione, non hanno i requisiti per accedere al sussi-
dio INPS e potranno percepire solo il sussidio EBav di €
8,8 giornaliere (per max 30 gg. al mese x 3 mesi)
Si ricorda infine che il sussidio Ebav viene liquidato alle
seguenti condizioni:
- l’azienda e il dipendente siano in regola con la con-
tribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazio-
ne dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2013) e
la domanda di sussidio all’Ebav presentata dal di-
pendente presso uno sportello del sindacato; vi sia-
no le successive comunicazioni mensili a consuntivo
dell’azienda all’EBav.
Riguardo ai consuntivi mensili da inviare ad EBav, fac-
ciamo presente che al momento non sono ancora stati
predisposti i relativi stampati da parte dell’Ente.
Dovrebbe essere già operativa la procedura telemati-
ca INPS relativa alla comunicazione della sospensio-
ne all’Istituto da parte delle aziende, da inviare entro
20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione . Essacom-
prende anche la predisposizione delle domande dei
dipendenti (mod SR 72) e prevede anche le modalità
per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS. Per appro-
fondimenti consultare on line il modello SOSP 2013, il
modello PRIVACY e la SCHEDA ISTRUZIONI:
- Download a Mod. SOSP 2013 Richiesta aziendale COM-
PILABILE 8.13.pdf
- Download a STAMPATO PRIVACY 2013 compilabile
8.13.pdf
- Download a SCHEDA Procedure sospensioni 2013 PDF
8.13.pdf
alla notizia 1139 su
CONTRATTUALE
107 Conversione in legge del Decreto del Fare.
Novità in materia di lavoro e previdenza.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversio-
ne del Decreto del Fare che contiene diverse disposizioni,
anche in materia di lavoro.
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 194, S.O. n 63 del 20
agosto 2013, la Legge 98/2013, di conversione del D.L.
69/2013 (Decreto del Fare). Molteplici sono le novità
introdotte, che riguardano più ambiti; in questa prima
fase vediamo in sintesi le principali disposizioni riguar-
danti la disciplina del lavoro, rimandando ad una suc-
cessiva notizia le novità riguardanti le semplificazio-
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