InformaImpresa 16 - 2013 - page 3

ambiente
45 Rifiuti. Sistema Conai: in Gazzetta Ufficiale lo
schema tipo di statuto dei Consorzi costituiti
per la gestione degli imballaggi.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 29/07/13,
n. 176, del Decreto 26/04/2013 del Ministero dell’am-
biente, è stato approvato lo schema tipo dello Statuto
per i consorzi costituiti per la gestione degli imballag-
gi.
Fra i consorzi che dovranno adeguarsi si trovano quelli
del sistema CONAI:
- RICREA
(Consorzio nazionale riciclo e recupero im-
ballaggi acciaio);
- CIAL
(Consorzio imballaggi alluminio);
- COMIECO
(Consorzio nazionale recupero e riciclo im-
ballaggi a base cellulosica);
- RILEGNO
(Consorzio nazionale per la raccolta il recu-
pero e il riciclaggio degli imballaggi in legno);
- COREPLA
(Consorzio nazionale per la raccolta, il rici-
claggio e il recupero degli imballaggi in plastica);
- COREVE
(Consorzio recupero vetro).
L’articolo 223, comma 1 del decreto legislativo 152/06
stabilisce che i produttori che non organizzano autono-
mamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o
che non attestano la messa in atto di un sistema di re-
stituzione dei propri imballaggi, costituiscono un Con-
sorzio per ciascun materiale di imballaggio.
L’articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 152/06
stabilisce che i consorzi per ciascun tipo di materiale di
imballaggi sono retti da uno statuto adottato in confor-
mità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell’am-
biente di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico.
Con il decreto 26/04/2013, il Ministero dell’ambiente
ha approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi
costituiti per la gestione degli imballaggi.
• • •
CONTRATTUALE
105 Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.
IN.VENETO: Regolamento e nuove
disposizioni.
Con la stesura del Regolamento gli organi del Fondo SANI.
IN.VENETO confermano l’avvio dei versamenti al 16 settem-
bre con alcune precisazioni e novità operative.
In attuazione dell’Accordo Regionale del 5 luglio 2013,
che ha promosso il Fondo di Assistenza Sanitaria Inte-
grativa
SANI.IN.VENETO
, sono stati costituiti gli
Organi
statutari del Fondo ed è stato redatto l’articolato delle
principali disposizioni del Regolamento
, il cui testo è
stato visto e approvato dalle parti sociali e dagli stessi
Organi del Fondo.
Con la redazione finale del testo approvato sono state
definite
alcune importanti precisazioni e alcune varianti
rispetto a quanto previsto nelle precedenti note
relati-
ve agli accordi regionali del 12 giugno e del 5 luglio
2013.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali dispo-
sizioni del Regolamento, con le relative precisazioni e
novità introdotte:
1) SFERA DI APPLICAZIONE
Non vi sono novità rispetto a quanto specificatamente
definito dagli Accordi regionali.
Il Fondo SANI.IN.VENETO è rivolto ai dipendenti di
imprese del Veneto che rientrano nell’ambito di appli-
cazione dei contratti collettivi artigiani di tutti i settori,
con esclusione di quello edile, stipulati ai diversi livelli
dalle parti firmatarie.
Il Fondo potrà accogliere tra i propri aderenti/iscritti
anche le imprese non venete, a condizione che appli-
chino la contrattazione artigiana del Veneto (compresa
l’adesione ad EBav). Inoltre potranno aderire al Fondo le
stesse Organizzazioni datoriali e sindacali venete promo-
trici di SANI.IN.VENETO, comprese le loro articolazioni
territoriali e gli enti dalle stesse promossi.
2) DENUNCIA DEI DATI
(AZIENDE ADERENTI – LAVORATORI ISCRITTI)
I dati relativi ai lavoratori verranno
comunicati al Fondo
tramite l’EBav, entro il 16 del mese successivo a quello
di competenza, utilizzando il nuovo mod. B/02.
Il B/02 riporta la
stessa anagrafica aziendale
e si rife-
risce agli
stessi dipendenti indicati nel modello B/01
(denuncia mensile delle quote Ebav) e sarà trasmesso
all’Ente con le stesse modalità.
Quindi nei due modelli, B/01 e B/02, vi sarà la stessa
anagrafica aziendale e lo stesso elenco dei dipendenti,
ai quali corrisponderanno le relative quote da versare.
Non necessariamente il dipendente avrà entrambe le
imputazioni di quota, a causa delle diverse regole che
determinano la contribuzione EBav rispetto a quella di
SANI.IN.Veneto.
L’ente bilaterale sta approntando i tracciati per la predi-
sposizione del nuovo modello in modo che
entro il 16
settembre p.v. le aziende provvedano alla trasmissione
all’Ente dei modelli B/02 relativi al mese di agosto e ai
mesi arretrati di maggio, giugno e luglio 2013.
Il mod. B/02,
oltre a contenere la denuncia dei dati,
funge anche da dichiarazione aziendale di pagamento e
di adesione al Fondo.
Le imprese pertanto non dovran-
no effettuare alcuna registrazione preventiva: la loro
adesione avviene con la compilazione degli appositi
spazi previsti nel modello B/02, che comporta in auto-
matico anche l’iscrizione dei lavoratori in forza. Analoga
iscrizione avverrà per i lavoratori assunti e dichiarati
successivamente.
L’adesione/iscrizione è perfezionata con l’invio ad EBav
dell’autorizzazione alla riscossione delle quote
(modello
emesso da EBav a seguito dell’invio del primo B/02) e
mantenuta con la trasmissione mensile del modello
B/02 e con la regolarità della relativa contribuzione.
3) QUOTA DI VERSAMENTO
Da maggio 2013 la quota di versamento al Fondo a ca-
rico impresa è di € 8,75 mensili
per ogni dipendente.
Dal 1° gennaio 2014 la quota passa a € 10,42 mensili
(pari ad
€ 125,00
su base annua, 12 mesi).
L’Accordo Regionale del 5 luglio 2013 aveva previsto
che, assieme alla quota di agosto 2013, le imprese
provvedessero a versare gli arretrati relativi ai mesi di
maggio, giugno e luglio.
Nel testo finale del Regolamento è stata prevista una
dilazione del pagamento delle quote arretrate fissando
una
nuova scaletta dei versamenti, correnti e arretrati
(vedi punto MODALITA’DI RISCOSSIONE), con le seguenti
cadenze:
- quote di maggio e giugno: pagamento entro il mese
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