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Approvo

Apprendistato Duale: Accordo Interconfederale Regionale 8 maggio 2025.

Sottoscritto il nuovo accordo regionale che regola in Veneto le tipologie di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio.

Lo scorso 8 maggio 2025, Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni datoriali regionali dell’artigianato e CGIL, CISL e UIL regionali, hanno sottoscritto il nuovo Accordo Interconfederale che disciplina l’apprendistato di primo e terzo livello (ex art. 43 ed ex art. 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, c.d. duale) e, nel contempo, abroga e sostituisce le disposizioni contenute nel precedente Accordo interconfederale regionale del 1° ottobre 2018.

Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello attivati a decorrere dal 9 maggio 2025 da imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato, nonché ai rapporti di apprendistato duale in essere alla data di sottoscrizione dell’accordo (8 maggio 2025) con decorrenza dal mese di giugno 2025.

L’accordo, quindi, regola, in Veneto, l’apprendistato duale trasversalmente per tutti i settori, edilizia inclusa. Per quest’ultimo settore, però, l’accordo non è immediatamente applicabile; le nuove norme saranno oggetto di armonizzazione con le specificità della contrattazione di settore attraverso una intesa fra le parti sociali di categoria.

Tra le principali novità, nella Parte Generale dell’intesa, si segnalano le norme sui seguenti istituti:

  • Periodo di prova (art. 4): la durata del periodo di prova è pari a 90 ore di presenza in azienda. Al riguardo, si considerano sia le ore di formazione interna e quelle di effettivo lavoro.
  • Welfare Aziendale e Collettivo (art. 7): il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dell’apprendista nel mese di giugno di ciascuno anno scolastico/formativo, l’importo di 300 euro (annui) a titolo di welfare. Nel caso in cui il contratto di apprendistato di primo o terzo livello si esaurisca in unico anno scolastico/formativo l’importo sarà messo a disposizione entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro con il correlativo cedolino paga. Maturano il diritto alla corresponsione del welfare, tutti gli apprendisti che abbiano positivamente superato il periodo di prova ed il cui contratto di lavoro abbia superato la durata minima di sei mesi prevista dall’articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato di durata pluriennale, tali importi saranno messi a disposizione entro il mese di cessazione del rapporto di lavoro con il correlativo cedolino paga. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di mettere a disposizione modalità di offerta alternative delle somme di welfare (welfare aziendale), come ad esempio, su richiesta del lavoratore, il versamento di tali importi a titolo di quota annua aggiuntiva ad uno dei fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato (Fon.Te. o Solidarietà Veneto), qualora l’apprendista vi aderisca con il conferimento del TFR. In tal caso l’importo di contributo datoriale versato al Fondo pensione si intende comprensivo della contribuzione di solidarietà INPS.
  • Emolumenti Retributivi e Ratei (art. 8): agli apprendisti duali spetta l’Elemento Retributivo Regionale pari a 0,44 euro mensili (0,00254 euro orari) – c.d. E.R.R. confederale ex A.I. regionale 23.08.1989 – nella misura intera e non proporzionato sulla base della percentuale retributiva di riferimento, salva diversa disposizione dei contratti collettivi regionali di categoria. Al riguardo, si ricorda che per i settori afferenti all’Area Meccanica l’E.R.R. non è riconosciuto agli apprendisti duali (si veda CCRL 01.12.2022). I ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti e ai fini del TFR maturano con riferimento alle ore di presenza in azienda dell’apprendista, vale a dire sulle ore di formazione interna e ore di effettivo lavoro, e in base alle regole della contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Sono, pertanto, espressamente escluse dal periodo temporale di riferimento per la maturazione le ore di formazione esterna (ore a scuola). Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si applica la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro. Se la contrattazione collettiva la contempla, la progressione degli aumenti retributivi automatici per i lavoratori qualificati dovrà comprendere anche il periodo lavorativo trascorso in apprendistato di primo o terzo livello qualora lo studente/lavoratore al termine del periodo formativo venga confermato/a in servizio, o il rapporto di lavoro sia trasformato in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca (3° livello) ai sensi della normativa vigente. Quanto sopra descritto, trova applicazione anche ai rapporti di apprendistato duale in essere alla data di sigla dell’Accordo (8 maggio 2025), con decorrenza dal mese di giugno 2025.
  • Orario di lavoro e aspettativa non retribuita (art. 9): l’orario di lavoro deve essere definito tenendo conto dell’articolazione del monte ore formativo, comprensivo della formazione interna (in azienda) ed esterna (a scuola) e delle ore di prestazione lavorativa. La somma delle ore delle tre componenti del contratto di apprendistato (formazione formale interna ed esterna + ore di prestazione lavorativa), c.d. monte ore contrattuale, così come previso dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 6 giugno 2022, determina l’orario full time o part time del contratto di apprendistato di 1° o 3° livello. Qualora si configurasse la necessità, per le parti sarà possibile ricorrere all’istituto dell’aspettativa non retribuita per assenza dovuta ai casi di sospensione dell’attività didattica, così come individuati dal calendario dell’istituzione scolastica o formativa ovvero nei casi in cui siano necessari momenti di studio per la preparazione all’esame di fine percorso. Tale previsione trova applicazione anche agli apprendisti duali assunti e in forza alla data dell’Accordo dell’8 maggio 2025, con decorrenza dal mese di giugno 2025.
  • Sospensione involontaria del rapporto di lavoro (art. 10): in caso di malattia, maternità, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, l’apprendista giustifica la propria assenza (1) in quanto studente, secondo le regole dell’istituzione formativa (2) in quanto lavoratore, secondo le regole previste, ex lege, dalla contrattazione collettiva di riferimento. Il trattamento economico previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro per tali assenze sarà riconosciuto per le ore di presenza in azienda dello studente svolte a titolo di ore di formazione interna e/o di lavoro. Tale previsione trova applicazione anche agli apprendisti duali assunti e in forza alla data dell’Accordo dell’8 maggio 2025, con decorrenza dal mese di giugno 2025.
  • Recesso e Preavviso (art. 11): al termine del periodo di apprendistato (ossia la data di pubblicazione degli esiti dell’esame per il conseguimento del titolo di studio) le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del Codice civile, con preavviso di 5 giorni di calendario decorrenti dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Nel caso in cui ci fosse l’inosservanza del periodo di preavviso, scatta l’obbligo di erogare l’indennità sostitutiva, che il nuovo accordo individua convenzionalmente in 20 ore da erogare con il valore orario previsto per le ore di lavoro.

Con specifico riguardo all’apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene chiarito che in caso conferma a tempo indeterminato ovvero di trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, oppure di riassunzione presso il medesimo datore di lavoro entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, per lo svolgimento di mansioni riferibili al titolo di studio conseguito, non sarà ammesso il periodo di prova (art. 16).

All’apprendista di 1° livello viene attribuito un livello convenzionale al fine di determinare il trattamento economico spettante. Per le ore di prestazione lavorativa l’accordo (art. 17) definisce le nuove percentuali minime da applicare alla retribuzione tabellare su base oraria prevista dal CCNL applicato dal datore di lavoro per il livello/categoria di inquadramento convenzionale (primo anno 65%, secondo anno 70%, a partire dal terzo anno 75%). Si precisa che la progressione delle percentuali è legata all’anno di inserimento dell’apprendista in azienda e non a quello del percorso formativo/scolastico a cui è iscritto lo studente – apprendista.

Per le ore di formazione interna svolte presso l’impresa spetta all’apprendista una retribuzione oraria pari al 20% (in precedenza 10%) della retribuzione tabellare prevista dal CCNL per il livello di inquadramento convenzionalmente attribuito al lavoratore nel contratto di assunzione.

Anche con riguardo all’apprendistato di terzo livello l’accordo (art. 20) interviene sulle regole per la determinazione della retribuzione dell’apprendista, definendo le percentuali minime per il calcolo della retribuzione delle ore di prestazione lavorativa da applicare alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento convenzionale in base all’anno di inserimento in azienda (primo anno 80%, secondo anno 85%, terzo anno 90%, anni successivi al terzo 92%) e fissando al 20% la percentuale retributiva per le ore di formazione interna in azienda.  

Le nuove regole sul trattamento retributivo per le ore di formazione interna e per quelle di lavoro si applicano anche ai rapporti di apprendistato duale in essere all’8 maggio 2025, con decorrenza dal mese di giugno 2025. Pertanto, la retribuzione di competenza del mese di giugno va adeguata alle nuove percentuali per le ore di formazione interna e per quelle di prestazione lavorativa da applicare alla retribuzione tabellare su base oraria del livello di inquadramento convenzionale assegnato all’apprendista.

Contributi EBAV

L’accordo regionale interviene anche sulle prestazioni dell’Ente Bilaterale – EBAV legate all’apprendistato duale.

Viene rafforzato il servizio D61, ossia la Borsa di studio erogata dall’Ente agli apprendisti duali che conseguono il titolo di studio. In pratica, previa domanda del lavoratore/della lavoratrice corredata da idonea documentazione scolastica attestante il titolo di studio conseguito, EBAV riconosce un importo pari a € 1.600 lordi (aumentato rispetto al precedente contributo di € 1.050 lordi).

Possono richiedere la Borsa di studio anche gli apprendisti che conseguono il titolo di studio al termine dell’anno scolastico/formativo 2024 – 2025.

La domanda di contributo va presentata presso gli sportelli Ebav delle Organizzazioni Sindacali.

Vengono, inoltre, confermati i servizi rivolti alle imprese:

  • il servizio A74, dedicato alla valorizzazione del ruolo del tutor ricoperto dal titolare, dal socio o dal collaboratore dell’impresa, prevede l’erogazione di un contributo di 150,00 € lordi in favore dell’impresa per ogni apprendista assunto con un contratto di apprendistato formativo. Tale incentivo sarà maggiorato di € 100,00 qualora il tutor dell’apprendista sia anche in possesso del titolo di Maestro Artigiano.

Il servizio sarà attivo a partire dall’anno di competenza 2025. L’impresa potrà, quindi richiedere il contributo nel 2026 con riguardo alle assunzioni di apprendisti duali effettuate nel 2025.

  • il servizio A75, relativo al rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto e accompagnamento all’attivazione di apprendistati di primo e terzo livello svolte dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato del Veneto, prevede il rimborso del 100% dei costi sostenuti, e, comunque, per un massimo erogabile pari ad euro 350. Il contributo è richiedibile per ogni attivazione di apprendistato di primo o terzo livello effettuata dall’impresa.  Il servizio sarà attivo a partire dall’anno di competenza 2025 (richiedibile nel 2026) e, in particolare, con riguardo alle attività di supporto e accompagnamento all’attivazione di apprendistati duali effettuate dall’anno scolastico/formativo 2025/2026;
  • il servizio A76, destinato alle imprese per l’integrazione del DVR ovvero per la sua predisposizione, qualora l’assunzione dell’apprendista formativo configuri la prima assunzione di personale effettuata da realtà produttive prive di dipendenti. A decorrere dall’anno scolastico/formativo 2025/2026, di competenza 2025 l’importo massimo erogabile è pari a 350 €. Requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda da parte di Ebav è la consultazione da parte del datore di lavoro dell’RLST sulle specifiche dell’aggiornamento del DVR, nelle forme previste dalle vigenti regole del Comitato Paritetico Bilaterale per la Sicurezza dell’artigianato COBIS (www.cobis.it).
  • Data inserimento: 05.06.25