Area Chimica-Ceramica: sottoscritto il 10 giugno 2015 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
Il 10 giugno 2015 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) che si applica alle imprese artigiane, scaduto il 31 dicembre 2012. Nella medesima giornata è stato sottoscritto anche il CCNL applicabile alle Piccole e Medie industrie del settore Chimica-Ceramica.
Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano.
Il nuovo CCNL Area Chimica – Ceramica decorre dal 1° gennaio 2013 e avrà durata quadriennale (un anno in più quindi rispetto alla durata normale dei contratti), dunque scadrà il 31 dicembre 2016. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 10 giugno 2015, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.
È previsto un incremento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) rispettivamente di 65 euro sul 3° livello per il settore Chimica, Gomma Plastica e Vetro e di 62 euro sul livello E per il settore Ceramica, Terracotta, Gres e decorazione piastrelle. Tali aumenti, per entrambi i settori, sono suddivisi in quattro tranches da erogare con decorrenza:
- per il settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro: 1° luglio 2015, 1° gennaio 2016, 1° luglio 2016 e 1° dicembre 2016,
- per il settore Ceramica, Terracotta, Gres e decorazioni di piastrelle: 1° luglio 2015, 1° marzo 2016, 1° settembre 2016 e 1° dicembre 2016.
Al personale in forza alla data del 10.06.2015 il periodo di carenza contrattuale è coperto con apposito importo una tantum rispettivamente di importo pari a 150 euro lordi per il settore Chimica, Gomma Plastica e Vetro e di importo pari a 130 euro lordi per il settore Ceramica, Terracotta, Gres e decorazioni di piastrelle. I predetti importi sono suddivisibili in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato e sono da erogarsi in due soluzioni: la prima con la retribuzione del mese di ottobre 2015 (80 euro per il settore Chimica e 70 euro per il settore Ceramica), la senconda con la retribuzione del mese di ottobre 2016 (70 euro per il settore Chimica e 60 euro per il settore Ceramica) . Agli apprendisti in forza alla data del 10.06.2015 sarà erogato a titolo di una tantum un importo pari al 70% delle somme lorde sopra indicate secondo le medesime decorrenze (ottobre 2015 – ottobre 2016). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.
Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali devono considerarsi come anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali importi devono essere detratti dall’ “una tantum” fino a concorrenza.
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Contratto a tempo determinato:
viene riscritto l’art. 51, adeguando la norma alle ultime novità legislative in tema di contratto a termine. È possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi.
Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 90 giorni di calendario (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire). Nel caso in cui l’assenza delle lavoratrici/tori sia programmata per i congedi di cui al Testo Unico sulla Maternità, il contratto a termine oltra all’affinacamento potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l’allatttamento.
I limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato sono così definiti:
- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavoratori a termine;
- per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavotatore a termine ogni due dipendenti in forza.
I predetti limiti devono calcolarsi prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Sono esenti dai predetti intervalli temporali le assunzioni a termine effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Apprendistato:
per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 31 maggio 2015 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a decorrere dal 1° giugno 2015 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato. Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede: il periodo di prova di durata massima non superiore ai 3 mesi, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 10 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine, per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo prevede che il Piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto di lavoro.
Viene intregrato l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa. Si registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la previsione della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25 lordi mensili per 13 mensilità.
Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Si ricorda che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.
In allegato il testo dell’accordo siglato il 10 giugno scorso. Rimandiamo ad una successiva notizia la pubblicazione delle tabelle salariali complete.