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Area Meccanica: CCRL 30.09.2025 – Premio di Risultato Veneto (P.R.V.) anno 2025

Procedura per effettuare la verifica dei parametri aziendali per l’erogazione P.R.V. di competenza anno 2025 con erogazione ad ottobre 2026.

Il CCRL Area Meccanica ha istituito per le annualità 2025, 2026 e 2027 il Premio di Risultato Veneto (P.R.V.) che è regolamentato da uno specifico accordo allegato al CCRL e di cui ne costituisce parte integrante.

Sono tenute all’erogazione del P.R.V. tutte le imprese che rientrano del campo di applicazione del CCRL 30.09.2025 (imprese artigiane dei settori metalmeccanico di produzione, installazione di impianti ed autoriparazione; imprese artigiane dei settori orafo, argentieri ed affini; imprese artigiane e non artigiane (PMI) del settore odontotecnico).

La quantificazione del P.R.V. è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore (superminimi compresi). In pratica, ricorrendo le condizioni definite dall’accordo regionale di seguito descritte, il lavoratore ha sempre diritto al P.R.V., essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.

  1. A) Determinazione importo E.V.R.

Per la determinazione dell’importo E.V.R. per l’annualità 2025 spettante ai lavoratori le imprese dovranno operare la verifica dei seguenti due indicatori/parametri di riferimento secondo il seguente schema:

  1. Volume affari IVA: confronto della dichiarazione IVA 2026 riferita all’anno di imposta 2025 rispetto alla dichiarazione IVA 2025 riferita all’anno di imposta 2024. Per le imprese in regime forfettario potranno essere utilizzati documenti contabili equipollenti.
  2. Numero medio dei dipendenti occupati (cessati compresi) nell’anno 2025 rispetto al numero medio dei lavoratori occupati (cessati compresi) nell’anno 2024.

Ciascun parametro incide in misura percentuale rispetto all’importo E.V.R. lordo totale: 90% il primo indicatore (volume di affari IVA) e 10% il secondo (numero medio dei dipendenti).

Ciascun paramento è raggiunto se il valore risulta incrementale, anche su valori decimali.

Ai fini del conteggio dei lavoratori per la verifica del parametro “Numero medio dei dipendenti occupati” si considerano tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell’impresa, ossia quadri, impiegati, operai e apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non si contano gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato di 1° e 3° livello (c.d. apprendistato duale).

I lavoratori part time saranno conteggiati in proporzione all’orario.

I lavoratori a tempo determinato, i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, nonché gli assunti/cessati in corso dell’anno, sono conteggiati in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro negli anni di riferimento (a tal fine è considerato mese intero il mese in cui il lavoratore è in forza per un periodo superiore a 15 gg di calendario). Sebbene l’accordo non citi i lavoratori a chiamata, si ritiene che, laddove presenti, vadano computati in base all’orario effettivamente lavorato nell’anno di riferimento, cioè conteggiati in proporzione all’orario svolto nel periodo 01.01.2025 – 31.12.2025.

Entrambi i parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non con riferimento alle singole unità produttive territoriali.

In caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, riferita allo stesso settore, i parametri sono verificati anche in relazione al periodo di riferimento riferiti all’impresa cedente. Lo stesso criterio si applica nelle ipotesi di trasformazione societaria (es. da impresa individuale a srl).

Le imprese di nuova costituzione – ad esclusione dei casi di trasformazione/trasferimento di azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro sopra descritti – che non siano in grado di effettuare la verifica dei parametri in sede aziendale, erogheranno il P.R.V. nella misura intera (100%) alla scadenza prevista dall’accordo regionale senza poter applicare la tassazione agevolata.

La verifica dei parametri potrà portare ai seguenti esiti:

  1. entrambi i parametri risultano incrementati rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà il P.R.V. al 100% dell’importo previsto (280,00 euro – impiegati, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti – no duali) potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
  2. un solo parametro risulta incrementato rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda erogherà il P.R.V. nella misura quantificata per il singolo parametro (252,00 euro per parametro “Volume affari IVA; 28,00 euro per parametro “Numero dipendenti”), potendo applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa vigente al momento dell’erogazione;
  3. entrambi i parametri risultano pari o inferiore rispetto al periodo osservato per il calcolo degli indicatori, l’azienda non provvederà all’erogazione del P.R.V.

Nel caso in cui l’impresa non effettui la verifica dei parametri dovrà erogare il P.R.V. per intero, senza possibilità di accedere al regime di tassazione agevolata prevista dalla normativa fiscale, né commutare l’importo in welfare (successivo paragrafo C).

Compiuta la verifica dei parametri (punti 1, 2 e 3), l’impresa è tenuta ad inviare un’autocertificazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato A dell’Accordo E.V.R. - CCRL Area Meccanica, completo delle informazioni richieste relative alla verifica dei parametri per erogazione EVR, a mezzo PEC alla Commissione Provinciale Premi di Risultato e Welfare di Confartigianato Imprese Vicenza, nell’arco temporale compreso dal 1° maggio 2026 ed entro il 15 luglio 2026 (termine perentorio). Nella PEC, oltre all’allegato A, vanno allegate le dichiarazioni sintetiche delle dichiarazioni IVA relative alle annualità oggetto del raffronto incrementale. Le autodichiarazioni prive degli allegati saranno considerate irricevibili.

L’autodichiarazione va trasmessa al seguente indirizzo PEC:

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L’invio dell’autodichiarazione alla Commissione Provinciale entro la scadenza perentoria del 15 luglio è un obbligo contrattuale da CCRL, indispensabile per accedere al regime fiscale agevolato. Il mancato invio entro la scadenza preclude all’impresa l’accesso alla fiscalità agevolata con conseguente erogazione ai dipendenti dell’importo P.R.V. assoggettato a imposizione fiscale ordinaria.

Entro il 31 agosto 2026 la Commissione potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione che l’impresa dovrà produrre entro i successivi 10 giorni di calendario. In caso di mancato riscontro da parte dell’impresa entro predetto termine la richiesta verrà respinta dalla Commissione.

La Commissione Provinciale concluderà la valutazione della documentazione pervenuta entro il 30 settembre 2026, dando comunicazione dell’esito della verifica all’impresa nelle modalità previste dall’Accordo regionale. Trascorso il termine del 30 settembre senza risposta da parte della Commissione, la documentazione si intende accolta. Sebbene l’Accordo preveda un meccanismo di “silenzio – assenso”, la Commissione Provinciale comunicherà in ogni caso l’esito della verifica dei parametri all’impresa, trasmettendo alla stessa e all’intermediario la comunicazione in quanto funzionale al deposito telematico della dichiarazione di conformità (scheda monitoraggio) sul portale di cliclavoro per accedere al regime di tassazione agevolata (vedi successivo punto D).

L’impresa, inoltre, è tenuta ad informare i dipendenti circa l’esito della misurazione dei parametri e l’eventuale non erogazione o erogazione in misura ridotta dell’importo P.D.R., utilizzando il modello di cui all’Allegato C dell’Accordo regionale che andrà consegnato ai lavoratori dopo il ricevimento della comunicazione da parte della Commissione Provinciale verso l’impresa. L’Allegato C può essere consegnato ai dipendenti e firmato dagli stessi per presa visione oppure portato a conoscenza degli stessi mediate invio tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail dei lavoratori, se conosciuto, oppure affisso in azienda etc.

La documentazione è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/ (si veda spazio dedicato alla Commissione Provinciale Premi di risultato e Welfare – Premio di Risultato Veneto – Area Meccanica).

  1. B) Erogazione E.V.R.

Determinato l’importo dell’E.V.R.2025 in esito alla verifica dei parametri di cui al precedente punto A), le imprese procederanno all’erogazione ai lavoratori aventi diritto con le seguenti modalità:

  • l’importo spettante (misura intera o ridotta) è corrisposto in unica soluzione con il cedolino di competenza della retribuzione di ottobre 2026;
  • l’importo spettante (misura intera o ridotta) è erogato ai soli dipendenti (impiegati, operai, quadri, apprendisti professionalizzanti – no duali) in forza: a) presso l’impresa nel periodo di misurazione del parametro 2 (numero medio dipendenti occupati), ossia 01.01.2025 – 31.12.2025, e b) al momento dell’erogazione dell’importo, cioè mese di ottobre 2026. I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi;
  • ai dipendenti con orario di lavoro part time alla data del 1° maggio 2026 pari o superiore al 50%, l’importo P.R.V. determinato in esito della verifica dei parametri spetta nella misura del 100% (vale a dire il medesimo importo del full time); ai lavoratori con orario di lavoro part time alla data del 1° maggio 2026 inferiore al 50%, l’importo R.V. determinato in esito della verifica dei parametri spetta nella misura del 50%;
  • per i lavoratori a chiamata, l’E.V.R. è calcolato in percentuale sulla base della media dell’orario di lavoro contrattuale nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026;
  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa, fino a 6 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2 (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025), intendendosi per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, il P.R.V. è riconosciuto nella misura del 50%; (es. per l’erogazione P.R.V. nel 2026 si verifica la presenza in azienda nel 2025);
  • per i lavoratori con anzianità aziendale, anche non continuativa superiore a 6 mesi e fino a 12 mesi nel periodo di misurazione di cui al parametro 2 (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025), intendendosi per mese l’essere in forza per un periodo superiore a 15 gg. di calendario, il P.R.V. è riconosciuto nella misura del 100% (es. per l’erogazione E.V.R. nel 2026 si verifica la presenza in azienda nel 2025).
  • nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione (1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025) cessi il rapporto antecedentemente alla data di erogazione (ottobre 2026) e venga successivamente assunto nel corso dell’annualità di erogazione (novembre e/o dicembre 2026) presso la medesima azienda, il P.R.V. verrà erogato con la retribuzione del mese di assunzione.
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dal 1° maggio 2026 e fino al 30 settembre 2026 per motivi riconducibili a pensionamento, dimissioni in maternità, dimissioni per giusta causa che danno titolo al riconoscimento della NASPI e per fine periodo di comporto, l’importo del P.R.V., laddove spettante a seguito della verifica dei parametri effettuata tramite la Commissione Provinciale (paragrafo A), sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
  1. C) Opzione welfare

L’accordo P.R.V. prevede un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o in misura ridotta del P.R.V. spettante, in un’unica soluzione, a prestazioni, opere, servizi in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di welfare, solo laddove siano messi a disposizione da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà darne comunicazione ai dipendenti mediante consegna della Scheda Welfare (Allegato D dell’Accordo regionale) unitamente all’Allegato C, prima dell’erogazione del P.R.V.  I lavoratori che intendono esercitare l’opzione welfare devono restituire la scheda compilata e firmata entro il 31 ottobre 2026.

Rientra fra le prestazioni di welfare opzionabili anche la previdenza complementare.

È possibile, infatti, per il lavoratore optare per la destinazione dell’importo welfare spettante in esito alla verifica di cui al paragrafo A) al Fondo di previdenza complementare (anche aperto) a cui lo stesso è iscritto con conferimento del TFR. L’importo trasferito al Fondo pensione si configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro, senza oneri aggiuntivi per l’impresa e, pertanto, l’importo P.R.V. spettante destinato a previdenza complementare deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà datoriale previsto verso l’INPS.

Il datore di lavoro metterà a disposizione la soluzione di welfare entro la fine del mese di ottobre 2026 con annotazione nel cedolino paga di competenza dello stesso mese (ottobre 2026). Anche nel caso di opzione per la previdenza complementare, dovrà essere data indicazione del conferimento al Fondo pensione nel cedolino paga del mese di ottobre 2026.

  1. D) Applicazione regime fiscale agevolato

Il P.R.V. regolamentato dall’Accordo regionale 30.09.2025, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche per poter essere tassato con l’imposta sostitutiva, in quanto trattasi di incremento di risultato, di ammontare variabile, raggiunti e verificati a livello aziendale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, anche con riferimento ad uno solo dei due parametri, sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i.

Ove la singola azienda registri l’incremento nel periodo congruo stabilito dall’Accordo regionale, applicando i criteri di misurazione e avendo assolto all’invio dell’Allegato A alla Commissione provinciale (paragrafo A), potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come previsto dalla normativa vigente. Al riguardo, l’impresa dovrà effettuare il deposito telematico (c.d. scheda di conformità/monitoraggio) sul portale dedicato ai servizi di Cliclavoro.

Le imprese di nuova costituzione, esclusi i casi di trasformazione/trasferimento d’azienda che prevedono la continuazione del rapporto di lavoro, che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all’annualità precedente, erogheranno l’E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.

La documentazione è scaricabile dal sito di Confartigianato Imprese Vicenza al seguente link

https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/ (si veda spazio dedicato alla Commissione Provinciale Premi di risultato e Welfare – Premio di Risultato Veneto – Area Meccanica).