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Autotrasporto merci: sintesi delle principali novità introdotte dall’Accordo di rinnovo del 1 agosto 2013.

Dal 1 febbraio 2014 trova applicazione anche per le aziende artigiane l’Accordo di rinnovo del CCNL Autotrasporto merci del 1 agosto 2013.

Con riferimento alla precedente notizia n. 1329 del 18 febbraio u.s. siamo ad illustrare le principali novità introdotte dall’Accordo di rinnovo del 01 agosto 2013 per quanto concerne gli istituti normativi del CCNL Autotrasporto merci. Si ricorda che suddetto accordo è applicabile alle aziende artigiane a partire dal corrente mese (febbraio 2014) a seguito del positivo scioglimento della riserva circa la sottoscrizione e l’applicazione dell’Accordo di rinnovo.

Di seguito riportiamo le principali modifiche introdotte:

1.      Contratto di lavoro a tempo determinato

Viene modificato il limite quantitativo di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato: per tutte le aziende viene elevata al 35% la percentuale ammessa di personale a termine in rapporto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20% rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori).

In tema di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine, l’accordo di rinnovo prevede che è possibile proseguire il rapporto a tempo determinato senza incorrere nella trasformazione (a tempo indeterminato) per 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e per 50 giorni negli altri casi.

In materia di successione di contratti a tempo determinato, stipulati con il medesimo lavoratore, si segnala una discrasia con la normativa legale (art. 5, c. 4, D. Lgs. 368/2001) attualmente in vigore. L’accordo di rinnovo infatti ripropone le modifiche agli intervalli temporali tra i contratti a termine così come erano definiti dalla Riforma Fornero (20 giorni e 30 giorni a seconda che il primo contratto abbia durata inferiore o superiore a sei mesi). Tale disciplina deve ritenersi superata in ragione delle modifiche apportate dal D.L. 76/2013 che ha ripristinato gli intervalli temporali minimi tra un contratto e l’altro, vigenti prima della legge 92/2012 (Riforma Fornero). Pertanto, gli intervalli minimi che devono intercorrere tra due contratti a termine stipulati con il medesimo lavoratore sono:

           10 giorni nel caso di contratto di durata fino a sei mesi

           20 giorni nel caso di contratto di durata superiore a sei mesi

 

2.      Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)

L’art 49 del CCNL prevede, quale regola generale, che il personale assunto con contratto a tempo parziale ed indeterminato non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del personale dipendente rispetto ai lavoratori assunti a tempo pieno ed indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’accordo di rinnovo del 1 agosto 2013 eleva la predetta percentuale al 38% qualora l’azienda comunichi alle rappresentanze sindacali (aziendali o territoriali) di aver ottemperato agli obblighi di informazione e comunicazione in merito alla volontà assumere lavoratori part-time (art. 49 parr. 23 e 24). Tale percentuale può essere ulteriormente elevata fino al 48% in caso di lavoro a tempo parziale con almeno il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo pieno.

Per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti è comunque ammesso il ricorso a 3 contratti part-time.

 

3.      Apprendistato

Il periodo di prova degli apprendisti (sia operai che impiegati) viene parificato nei vari profili professionali a quello stabilito per la generalità dei dipendenti, a seconda dei livelli di inquadramento. Tale periodo è ridotto della metà nel caso di lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti lavorativi abbia frequentato corsi formativi certificati tramite attestato rilasciato dalle aziende o da Enti autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire.

Viene aumentata dal 70% all’80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nell’anno che devono essere confermati affinché l’azienda possa assumere ulteriori apprendisti.

 

4.      Provvedimenti disciplinari

È stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento.

 

5.      Regime premiale per le aziende di autotrasporto

Le parti hanno convenuto alcune misure premiali straordinarie a sostegno delle imprese di autotrasporto, avanti validità fino alla scadenza del rinnovo contrattuale.

I beneficiari di tali misure sono le imprese in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano stipulato accordi in materia di deroga e/o di forfettizzazione dell’orario di lavoro per il personale viaggiante (artt. 11 e 11bis CCNL). Inoltre, le imprese non devono aver effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente all’accordo e mantenere tale requisito per tutto il periodo in cui è prevista la fruizione delle misure.

Per poter beneficiare delle misure premiali le aziende devono ottemperare ad un obbligo di comunicazione mediante l’invio alle OO.SS. della seguente documentazione probante il soddisfacimento delle condizioni di accesso ai benefici:

- DURC

- Attestazione della stipula degli accordi di deroga o di forfettizzazione dell’orario.

- Dichiarazione da parte dell’impresa di avvenuto adempimento degli obblighi informativi;

- Dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi informativi e formativi in tema di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale per i lavoratori soggetti a tale obbligo.

In seguito alla prima presentazione, per il mantenimento del regime premiale, le imprese dovranno:

- Aggiornare ed inviare il DURC con cadenza almeno semestrale;

- Inviare le attestazioni comprovanti il rinnovo dei suddetti accordi a seguito di scadenza.

Le misure premiali, applicabili solamente al personale viaggiante, individuate dall’Accordo sono le seguenti:

- Elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato

- Introduzione del nuovo livello 3° super junior

- Tramite accordi a livello aziendale o territoriale possono essere definite ulteriori misure relative alle seguenti materie: a) orario di lavoro; b) compenso per prestazioni straordinarie; c) indennità di trasferta; d) orario multiperiodale per il personale impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, dei veicoli e del personale viaggiante.

È previsto un confronto a livello regionale con le OO.SS. di categoria per definire meglio l’applicazione di queste norme premiali per le aziende che si avvalgono di accordi di deroga dell’orario o di forfettizzazione dello stesso.

Per quanto riguarda la parte salariale (minimi retributivi, una tantum, e valori trasferta) e la disposizione che anticipa la corresponsione dei permessi (ROL) maturandi nel 2014 si veda la precedente notizia citata in premessa.

  • Data inserimento: 27.02.14