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Buoni lavoro (c.d. voucher): istruzioni per l’utilizzo dei buoni acquistati prima del 17 marzo 2017.

L'INPS, con il messaggio n. 4752 del 28 novembre u.s., illustra i termini di utilizzabilità dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017.

Come noto il Decreto Legge 25/2017 ha abrogato, a decorrere dal 17 marzo scorso, l’intera disciplina del lavoro accessorio prevista dal d.lgs. 81/2015. Il medesimo decreto ha previsto,inoltre, che, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2017, potranno essere utilizzati i voucher già acquistati fino all’entrata in vigore del decreto stesso (17 marzo 2017).

L'INPS, in considerazione dell’approssimarsi del termine di scadenza del periodo transitorio, con il messaggio 4752 del 28.11.2017 fornisce le seguenti indicazioni operative:

  • i buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017;
  • eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018, anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data del 1° gennaio 2018, verranno cancellate d’ufficio e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018;
  • nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017 dovranno essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio;
  • i committenti devono avere cura di verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima dell’inserimento delle prestazioni in procedura, poiché in nessun caso sarà possibile incrementare mediante nuovi versamenti la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro la data del 17 marzo 2017. Peraltro si ricorda che, come da Risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, la causale LACC di versamento tramite il modello F24 è soppressa;
  • i rimborsi delle somme versate entro la data del 17 marzo 2017, e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017, potranno essere richiesti mediante modello Sc52 entro la data del 31 marzo 2018.
  • Data inserimento: 14.12.17