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Cassazione e Cantieri stradali: il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre misure di sicurezza idonee a garantire l’incolumità dei lavoratori

Rigettato il ricorso del datore di lavoro: deve sempre garantire l’incolumità dei lavoratori e prevenire eventuali condotte imprudenti o disattente dei propri dipendenti

Durante i lavori di bitumazione di una strada pubblica, resi necessari per ricomporre gli scavi eseguiti all’interno di un cantiere stradale, un operaio dell’impresa appaltatrice era stato urtato violentemente da un autocarro riportando lesioni mortali. Il tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, aveva condannato l’amministratore delegato dell’impresa appaltatrice per omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (sentenza del 28/11/2007).

Secondo l’accusa i lavori di ripristino del manto stradale non erano rimasti all’interno del cantiere ma erano fuoriusciti di circa 50 cm occupando parzialmente la corsia destinata alla circolazione che in quel punto era diventata più stretta, rendendo così più rischioso il transito dei veicoli. L’amministratore delegato era stato condannato per aver omesso di procedere a idonea valutazione e predisposizione di misure di sicurezza adatte a evitare il rischio di investimento degli operai, che eseguivano i lavori, da parte dei veicoli in transito.

L’imputato aveva proposto appello contro la sentenza, ma i giudici di secondo grado avevano sostanzialmente confermato la condanna dell’amministratore delegato ribadendo come lo stesso non avesse adottato le disposizioni più opportune per far in modo che i lavori si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza (quale, per esempio, proteggere i luoghi di lavoro con delle transenne, sospendere momentaneamente la circolazione, impegnando due operai movieri o ponendo semafori per disciplinare il traffico).

La difesa ha pertanto presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello adducendo sostanzialmente una serie di errate valutazioni circa la corretta delimitazione dell’area di cantiere, l’estensione dei lavori oltre l’area stabilita, il superamento della linea di mezzeria: tutte argomentazioni rigettate dalla Corte di Cassazione in  quanto marginali rispetto alla vicenda (sentenza 21575 del 30 maggio 2011).

 La Suprema Corte individua quale punto centrale il fatto che il datore di lavoro, nello specifico l’amministratore delegato, non aveva predisposto adeguate misure di sicurezza per tutelare l’incolumità dei lavoratori in un’area particolarmente rischiosa a causa del transito dei veicoli. Quello che viene contestato è il metodo di lavoro del tutto approssimativo, l’organizzazione lavorativa del tutto carente e lasciata all’interpretazione dei lavoratori. A nulla rileva l’atteggiamento imprudente del dipendente (nel caso specifico l’aver dato le spalle alla corsia di transito dei veicoli e, arretrando, l’aver superato di pochi centimetri la linea del cantiere). 

L’imprudenza del dipendente non esclude la condotta colposa del datore di lavoro che, adottando le opportune misure, avrebbe potuto impedire l’evento mortale anche in presenza di una condotta incauta del lavoratore.

Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)

  • Data inserimento: 18.05.15