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Cassazione: ernia del disco e movimentazione manuale dei carichi. Il caso della raccolta dei rifiuti

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi e di adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali, per ridurre al minimo i rischi

Il presidente di un consiglio di amministrazione di una s.p.a.  fu imputato del reato di lesioni colpose su un lavoratore, per aver omesso di adottare le misure organizzative o di ricorrere ai mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi nella raccolta di rifiuti da parte del lavoratore, assunto con la qualifica di operatore ecologico adibito alla raccolta di rifiuti speciali, così cagionando allo stesso lesioni personali consistite in " ernia del disco L5-S1 a sinistra", da cui derivava una malattia consistente nell'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

Il mezzo messo a disposizione del lavoratore per la raccolta dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici e altro) non rispondeva alle esigenze di idoneità allo svolgimento in sicurezza dell’attività di raccolta, in quanto si trattava di un mezzo in dotazione ad altro reparto dell’azienda, inadeguato per il lavoro in specie.

Pur dichiarando prescritto il reato (con riguardo alla data di diagnosi dell’insorgenza della malattia professionale) la Corte di Cassazione, con la sentenza 10/04/2013, n. 16266,  ha affermato che il datore di lavoro, ha l'obbligo di valutare i rischi connessi all'attività lavorativa dei dipendenti e, quale titolare della posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, è tenuto ad adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo questo rischio, in relazione a quanto possibile per le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Nel caso in questione, non potevano esserci dubbi circa lo stretto nesso causale esistente tra l’attività espletata dal lavoratore nella qualità di operatore ecologico e l’indebolimento permanente dell’organo della deambulazione derivante dall’intervento di ernia del disco, stante la natura del lavoro svolto dalla parte offesa, che comportava una pratica quotidiana di sollevamento dei pesi sul cassone, alti circa 1,5 metri dal suolo.

 

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 10/04/2013, n. 16266.