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Cassazione: infortunio per guida in retromarcia di un transpallets

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente perché ha ommesso di effettuare un’adeguata valutazione del rischio, caratterizzata dai ritmi lavorativi e dall’angustia degli spazi lavorativi

Un lavoratore “alla guida di un transpallets stava effettuando operazioni di movimentazione merci, scaricando alcune casse da autotreni della ditta, quando muovendosi in retromarcia era andato a collidere con altro transpallets intento ad eseguire analoghe manovre”.

Tale lavoratore “ si era infortunato perché aveva proceduto a una manovra di retromarcia – nonostante questa fosse espressamente vietata – perché costrettovi dall’enorme quantità di merce stipata nel magazzino e dall’urgenza di sistemazione della stessa durante il turno di notte”.

La cassazione nel confermare la condanna, ha rilevato che “il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al dipendente essenzialmente perché ha omesso di operare un'adeguata valutazione del rischio derivante dalle particolari condizioni di lavoro, caratterizzate dall'intensità dei ritmi lavorativi e dalla angustia degli spazi a disposizione del lavoratore per il movimento con il transpallets.

E’ stata esclusa la rilevanza dell’avere o meno il datore di lavoro svolto funzioni operative presso il luogo ove lavorava l’infortunato, considerato che non ne è discussa la qualità di datore di lavoro e che a quest'ultima posizione deve aversi riguardo per imputare la violazione del dovere di elaborare un'adeguata valutazione dei rischi implicati dalle attività lavorative.

E’ priva  di reale rilievo la circostanza che su posto di lavoro dell’infortunato vi fossero o meno dei preposti. Essi non avrebbero potuto in nessun caso ovviare alla violazione dell'obbligo fondamentale gravante in via esclusiva sul datore di lavoro. Al più avrebbero potuto offrire un ulteriore contributo al verificarsi dell'evento, ove a loro volta trasgressori degli obblighi prevenzionistici dei quali risultano gravati.

Il datore di lavoro doveva svolgere un’adeguata e preventiva ricognizione dei rischi intrinseci allo svolgimento dell’attività lavorativa, esecutiva di un contratto di deposito e trasporto quale quello che si era stipulato nell’occasione e porre particolare attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro in rapporto ai ritmi e agli spazi  di manovra, onde verificare che gli stessi fossero compatibili con l’utilizzo delle condizioni di massima sicurezza dei mezzi meccanici in dotazione”.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 19/02/2014, n. 7956.