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Cassazione: l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo consente la difesa del datore di lavoro, incriminato d’infortunio
La manutenzione dei macchinari costituisce un momento importante cui dedicare particolare attenzione in quanto gli infortuni sul lavoro spesso si verificano durante questa fase.
Nel caso in esame, due lavoratori stavano operando sulla stessa macchina stampatrice per la preparazione di una postazione di stampa, lavorando su lati diversi del macchinario contemporaneamente ma senza vedersi. Uno dei lavoratori, nel posizionare sulla macchina un nuovo rullo di inchiostro vi appoggiava la mano per farlo girare; nel mentre il suo collega azionava il comando a pedale del rullo portaclichè, che si metteva in moto nonostante fosse sollevata la barriera di protezione sul lato dell’altro operaio. La rotazione del rullo portaclichè trascinava e schiacciava la mano sinistra del lavoratore, provocandogli lesioni gravi.
Successivamente veniva accertato che l’infortunio era avvenuto a causa del mancato funzionamento del microinterruttore di blocco che avrebbe dovuto arrestare la macchina in presenza - come nel caso - di apertura della calatoia di riparo. Tale mancato funzionamento era stato causato dalla rottura di una linguetta di ferro che collegava il meccanismo della calatoia di riparo al microinterruttore: la linguetta si era dissaldata, restando spezzata e non operativa nel corpo macchina.
Il datore di lavoro, assolto in primo grado, veniva successivamente condannato durante il giudizio presso la Corte di appello di Milano che riteneva che le lesioni in danno del lavoratore fossero riconducibili, causalmente e colposamente, all'imputato quale datore di lavoro, a causa della omessa regolare manutenzione e controllo dei dispositivi di sicurezza della macchina stampatrice, con particolare riguardo a quelli della postazione dove si trovava l'infortunato al momento dell'incidente.
Il datore di lavoro presentava ricorso in Cassazione contestando il presupposto stesso della sua affermata responsabilità e cioè la pessima manutenzione del macchinario.
Abilmente i difensori dell’imputato mettevano in evidenza il fatto che i giudici di appello avevano affermato la responsabilità del datore di lavoro senza dimostrare il nesso tra la rottura della linguetta e il verificarsi dell’incidente: la condanna si basava di fatto su una carente informativa trasmessa dai tecnici della ASL, senza che i giudici avessero opportunamente valutato la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, che dimostrava il contrario e cioè che la macchina era sempre stata oggetto della dovuta manutenzione. L’accertamento dei tecnici ASL si era limitato ad un mero sopralluogo cui era seguita l'affermazione che la macchina «presentava i dispositivi di sicurezza non funzionanti e fosse in pessimo stato di manutenzione» in assenza di rilievi tecnici e di prove sul macchinario.
Lo stesso RSPP della società aveva dichiarato come la causa del mancato funzionamento del dispositivo di sicurezza fosse da ricondursi alla improvvisa rottura di una linguetta metallica di collegamento che non poteva essere prevista dall'utilizzatore, malgrado la scrupolosa e documentata gestione delle attività manutentive.
A supporto della difesa del datore di lavoro il fatto che l’azienda -di notevoli dimensioni - aveva predisposto un sistema di gestione della sicurezza certificato secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007. L’adozione di tale sistema di gestione della sicurezza costituisce presupposto per ritenere il modello organizzativo aziendale conforme e adeguato in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (art 30, d.lgs. 81/2008), anche con riferimento al rispetto degli standard di manutenzione relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 33749 del 4 maggio 2017 ha accolto il ricorso della difesa rilevando la carenza, nella motivazione della sentenza impugnata, di una adeguata e puntuale ricostruzione dei fatti e delle cause che avevano determinato la rottura del dispositivo di sicurezza della macchina stampatrice, con conseguente vizio logico-giuridico dell'iter argomentativo a supporto della ritenuta esistenza del nesso causale in relazione alla condotta omissiva addebitata al datore di lavoro.
Dalla ricostruzione operata dai giudici d’appello si deduceva che l'inaspettato movimento del rullo portacliché, che aveva determinato l'infortunio, era dipeso dal mancato funzionamento di un microinterruttore che avrebbe dovuto arrestare la macchina, stante l'apertura della calatoia di riparo. I giudici però non avevano approfondito le cause di tale malfunzionamento, che erano rimaste sostanzialmente sconosciute nel processo. Era stato solo chiarito che il microinterruttore non aveva funzionato in quanto la linguetta metallica che lo rendeva operativo si era dissaldata, spezzandosi, ma non erano state accertate le cause di una simile dissaldatura.
I giudici di appello avevano dato per scontato che la dissaldatura era stata una diretta conseguenza della cattiva manutenzione della macchina da parte del datore di lavoro, sulla base di un generico rilievo degli ufficiali di polizia giudiziaria della ASL, secondo cui, durante la lavorazione, la macchina «presentava i dispositivi di sicurezza non funzionanti e fosse in pessimo stato di manutenzione», senza tenere conto che la prima parte di una tale affermazione era una semplice constatazione del fatto - peraltro pacifico - che il dispositivo di sicurezza non funzionasse, la seconda parte (sullo stato manutentivo della macchina) era una valutazione generica, priva di spiegazione sulle cause che avevano determinato il cedimento della linguetta metallica da cui è derivata l'inoperatività del microinterruttore che avrebbe dovuto azionare il dispositivo di sicurezza.
Inoltre, dalla lettura della sentenza impugnata con il ricorso in Cassazione, non si comprendeva quando, come e perché era avvenuta la rottura della linguetta metallica connessa al microinterruttore; se e quali interventi di manutenzione fossero previsti, ed ogni quanto tempo, sullo specifico dispositivo di sicurezza; in che modo tali interventi, qualora regolarmente eseguiti, avrebbero potuto impedirne la rottura; da quali elementi di fatto sia possibile escludere o affermare che la rottura della linguetta sia ascrivibile al fatto del costruttore ecc.
Per addebitare al datore di lavoro una responsabilità giuridica per infortunio sul lavoro bisogna dimostrare sulla base di fatti concreti il nesso tra la rottura di un macchinario che causa l’incidente e la mancata manutenzione del macchinario stesso.
Per questo la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, e rinviato per un nuovo esame e più approfondito esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Sicuramente la presenza di un sistema di gestione della sicurezza trasfuso in un modello organizzativo adeguato comprova, grazie ad una copiosa documentazione (prevista da sistemi di gestione e dai modelli), quanto meno l’esistenza di procedure di cui non si può non tener conto al fine di un giudizio di condanna o di assoluzione.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)
In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2017, N. 33749.
- Data inserimento: 23.10.17
- Inserito in:: Attività di manutenzione Attrezzature inadeguate e DPI Sentenze Dlgs. 231/2001 - responsabilità amministrativa SICUREZZA SUL LAVORO
- Notizia n.: 3584