Cassazione: l’attività è soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel solo caso di effettiva produzione di emissioni
Il titolare di un’azienda era stato condannato dal Tribunale di Lagonegro al pagamento di un’ammenda perché esercitava l'attività di produzione e commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento in assenza della prescritta autorizzazione e senza averne dato preventiva comunicazione all'autorità competente.
La Corte di Cassazione con la sentenza 14/09/2015, n. 36903, ha invece riconosciuto che l’art. 279 del decreto legislativo n. 152/2006 richiede che l’attività concretamente svolta dal soggetto produca fattivamente delle emissioni che devono essere esistenti “non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti
Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo presupposto, la gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.
Il Tribunale, come fondatamente lamenta il ricorrente, aveva omesso ogni riferimento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all'attività di produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento, essendosi limitato a registrare l'assenza dell'autorizzazione senza tuttavia dare conto in motivazione se sia stata o meno accertata la presenza del presupposto del reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera) e la cui esistenza obbliga l'esercente a richiedere e ad ottenere la prescritta autorizzazione.
In allegato la sentenza della Corte di cassazione 14/09/2015, n. 36903.