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Cassazione: responsabilità del committente, del datore di lavoro (appaltatore e subappaltatore) e del coordinatore del cantiere

Il caso di un infortunio mortale in cantiere dovuto ad una non adeguata imbracatura di una trave in fase di posizionamento con utilizzo di grù

Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 4 luglio 2014, n. 29276 il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori edili, il legale rappresentante della società proprietaria del cantiere edile e committente dei lavori ed il legale rappresentante della società subappaltatrice dei lavori di montaggio di strutture prefabbricate, mediante propria gru e proprio gruista si sono resi responsabili dell'omicidio colposo di un lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’infortunio mortale è avvenuto durante le operazioni di posa in opera di una trave in relazione al costruendo solaio, ed è stato causato da una manovra di spostamento della trave medesima, con una grù.

La Corte di Cassazione, con riferimento alla posizione di garanzia del committente, ricorda che con la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione ("il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata" e ne vengono esplicitati gli obblighi.
Si evidenzia che generalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che viene individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche in colui che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e, quindi, ne porta le connesse responsabilità.
Nell’ambito dell'attività cantieristica emerge però, anche la figura del committente, che è il soggetto che progetta e sostiene i costi per l’intervento.

Tale ruolo, particolarmente rilevante, impone l'attribuzione di responsabilità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Esso (in mancanza del responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, è tenuto a:
- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 (ormai sostituito dal decreto legislativo n. 81/2008)

- determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza;

- valutare il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza, e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica oltre che di tutte le normative tecniche richiamate nel testo unico della sicurezza sul lavoro;

- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.

Inoltre, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, pone il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. Ma "la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di sicurezza.

La nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), nè per quanto riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi, nè per quanto riferito alla vigilanza sul coordinatore, in ordine allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento oltre alla puntuale attivazione delle procedure di lavoro.

Nel caso di specie, in mancanza della nomina del responsabile dei lavori, si configura conseguentemente a carico del committente una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione in questione. Non si può negare che l’obbligo di vigilanza, da parte del committente, sulle attività di coordinamento

In particolare, non può negarsi che l'obbligo gravante sul committente di vigilanza sulle attività di coordinamento e controllo spettanti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia rimasto inadempiuto. In tale senso la Cassazione ha ricordato che al committente non viene attribuito dalla normativa il compito di effettuare verifiche formali, ma essendo la sua una posizione di garanzia che comprende l’attivazione di verifiche sostanziali con riferimento agli aspetti della sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori, deve accertare che tutti i soggetti coinvolti rispettino quanto stabilito.

Per quanto riguarda la figura di garanzia del datore di lavoro, la Cassazione afferma che questi è il garante per la predisposizione e l’osservanza delle misure e procedure di lavoro prescritte a tutela della sicurezza del proprio dipendente: “il compito del datore di lavoro non si esaurisce dunque nella formale predisposizione della piano di sicurezza, nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell'attuazione statica delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e deve intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche o il mancato impiego degli strumenti di prevenzione messi a disposizione”.

In relazione alla eventuale presenza di un preposto, per uno scarico di responsabilità, la sua presenza, sottolinea la Corte non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato (o del preposto) delle funzioni trasferite.
Tuttavia l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, con la conseguenza che, in presenza di una delega, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.
Si deve però dare evidenza del fatto che nel caso di specie erano però già emersi in cantiere gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza e, in particolare, di un serio problema relativo alle modalità di messa in opera delle lastre: pertanto, l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sarebbe comunque venuto in rilievo, per gli obblighi di super-controllo gravanti sul committente.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 04/07/2014, n. 29276