Certificazione energetica degli edifici, in vigore le nuove regole
Anche l’Italia si allinea agli standard europei sull’efficienza energetica degli edifici. Dal primo ottobre sono cambiate le modalità per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica (o APE), che dovrà essere elaborato su un modello unico e con calcoli standard per tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è consentire una chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione. Le novità sono legate all’entrata in vigore dei 2 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 che hanno riscritto i requisiti minimi degli edifici, sia nuovi che sottoposti a ristrutturazione, e dettato le nuove Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici in attuazione della direttiva europea 31/2010.
Si ricorda, che l'attestato di prestazione energetica è obbligatorio per tutti gli edifici messi sul mercato: in caso di vendita va allegato al rogito, mentre deve essere consegnato all'inquilino quando si stipula un nuovo contratto di locazione. Confermata la validità di massimo di dieci anni, a partire dalla data del suo rilascio; ad ogni attività di ristrutturazione o riqualificazione deve essere aggiornato.
Tra le principali novità introdotte dal decreto, il nuovo attestato, pena l’invalidità, dovrà riportare obbligatoriamente per l’edificio o per l’unità immobiliare, le seguenti informazioni:
- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- la classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile);
- la qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento (attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio);
- i valori di riferimento (come i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti);
- le emissioni di anidride carbonica; l’energia esportata;
- le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica).
In ogni APE, inoltre, dovranno essere contenute anche le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.
Il decreto, al fine di garantire l’esplicazione di una minima attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, stabilisce che il soggetto incaricato di redigere l'APE, dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
Altra importante novità riguarda la classificazione energetica: è previsto il contrassegno della classe energetica da un indicatore alfabetico in cui la lettera G rappresenta la classe caratterizzata dall’indice di prestazione più elevato (maggiori consumi energetici), mentre la lettera A rappresenta la classe con il miglior indice di prestazione (minori consumi energetici).