SPESE SANITARIE IN DICHIARAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
Con la Faq del 17.7.2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce una interpretazione del tutto innovativa ed evolutiva in tema di documentazione da conservare relativamente alle spese sanitarie detraibili.
In sintesi, l'Amministrazione Finanziaria, superando le norme ed i vari documenti di prassi, dichiara ufficialmente che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria (STS) può essere utilizzato in alternativa alla conservazione di tutti i documenti (fatture, scontrini, ricevute...) per documentare le spese sanitarie sostenute dal contribuente, sia per il modello 730 che per il modello Redditi ed a prescindere che si utilizzi o meno la dichiarazione precompilata.
Risulta evidente che trattasi di una importante semplificazione che arriva a giochi quasi fatti (per la dichiarazione dei redditi riferite al 2024), ma se ne terrà conto per il futuro (a meno di un ripensamento).
Procedendo con ordine, prima della Faq in commento, a seguito dell'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata e grazie ai numerosi adempimenti posti a carico dei vari operatori (sanitari e non), l'Agenzia delle Entrate si trova a disposizione la quasi totalità delle informazioni relative agli oneri detraibili e deducibili che il contribuente può indicare nella propria dichiarazione dei redditi a scomputo dell'imposta o in deduzione dal reddito, a seconda dei casi. La conservazione dei relativi documenti di spesa è comunque rimasta obbligatoria qualora il contribuente non dovesse utilizzare la dichiarazione precompilata oppure se, pur utilizzando tale sistema dichiarativo, dovesse provvedere alla sua modifica od integrazione.
Con la risposta del 17.07.2025, che tuttavia si riferisce al solo caso delle spese sanitarie, qualunque sia la modalità di compilazione della dichiarazione (precompilata e non) è sufficiente accedere alla propria area riservata all'interno del sito web dell'Agenzia delle Entrate, tramite SPID/CIE/CNS, entrare nel servizio "dichiarazione precompilata", scaricare il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta e compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Resta inteso che tale procedura è facoltativa e che il contribuente può comunque continuare a conservare tutti i documenti di spesa.
Tale semplificazione, si ribadisce, riguarda solo le spese sanitarie e solo quelle che risultano dalla precompilata.
Rimane invariato l'obbligo di conservazione dei documenti nei casi:
- di cure mediche effettuate all'estero,
- di acquisto di medicinali o dispositivi in supermercati e ipermercati e altri casi non tracciati dal sistema TS,
- in cui sia necessario documentare eventuali condizioni soggettive necessarie alla detrazione delle spese sanitarie.