Covid-19: pubblicato in G.U. il Decreto Sostegni – disposizioni in materia di lavoro.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 41 contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da Covid-19 (c.d. Decreto Sostegni).
Il decreto è in vigore dal 23 marzo 2021.
Di seguito proponiamo la sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro.
1) Trattamenti di integrazione salariale covid-19 (art. 8, commi da 1 a 8)
L’art. 8 del provvedimento concede nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19 con decorrenza dal 1° aprile 2021, senza oneri a carico dei datori di lavoro. Non è dovuto alcun contributo addizionale.
I nuovi periodi sono differenziati in base alla platea dei destinatari:
- le imprese destinatarie della CIGO possono presentare domanda per ulteriori 13 settimane di trattamento nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
- i datori di lavoro destinatari di FIS e CIG in deroga, possono presentare domanda per ulteriori 28 settimane di trattamento nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021;
- le imprese artigiane hanno a disposizione ulteriori 28 settimane di assegno FSBA Covid-19 nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.
Accedono ai predetti trattamenti i lavoratori in forza presso l’impresa richiedente alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto.
Le domande di trattamento CIGO, CIGD e Assegno ordinario (FIS) vanno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine decadenziale è fissato entro la fine del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
Tutti i trattamenti gestiti dall’INPS possono essere concessi con le seguenti modalità:
- pagamento diretto;
- anticipazione del 40% ai sensi dell’art. 22 quater D.L. 18/2020;
- anticipazione ditta ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 148/2015.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni, è mantenuto il termine di invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni degli stessi, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, avviene con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens – Cig”.
2) Blocco licenziamenti (art. 8, commi da 9 a 11)
Viene esteso al 30 giugno 2021 il blocco generalizzato dei licenziamenti per motivo economico. In particolare, fino a tale data resta precluso per tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di ammortizzatore sociale di cui sono destinatari:
- attivare procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti che siano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
- recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604). Si ricorda che, come precisato nella nota n. 298 del 24/6/2020 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è ricompresa in detti licenziamenti anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti per motivo economico resta in vigore per i datori di lavoro destinatari dei trattamenti FSBA, Assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga. Per le imprese destinatarie della CIGO (industria e edilizia) il blocco cessa al 30 giugno 2021.
Il divieto non trova applicazione nelle ipotesi di:
- licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- licenziamento intimato in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori è riconosciuta la NASpI.
3) Contratti a tempo determinato
L’art. 17 del Decreto estende al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art. 93 D.L. n. 34/2020 (Rilancio) fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm. nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.
La modifica, per espressa previsione della norma, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) e “nella sua applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”.
4) Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali
L’art. 10 riconosce un’indennità di 2.400 euro per le seguenti categorie di lavoratori:
- ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
- ai lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
5) Lavoratori fragili
L’art. 15 estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dall’art. 26 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere le loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, viene confermata fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero.
Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
6) Novità per Naspi
All’art. 16 viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.