Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Decreto legislativo 231/2001: si applica anche agli studi professionali organizzati in forma societaria.

Il caso di uno studio odontoiatrico

La Sentenza n. 4703 del 07.02.2012 della Corte di Cassazione ha stabilito  che la disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa dell’ente-impresa si applica anche agli studi professionali organizzati in forma societaria .

Nel caso specifico è stata applicata la sanzione particolarmente gravosa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività per il periodo di un anno ad un ambulatorio odontoiatrico esercitato sotto la forma di società in accomandita semplice.

Tale misura, disposta dal Gip del Tribunale di Messina, è stata successivamente confermata con ordinanza del  Tribunale del riesame.

Inevitabile il ricorso in Cassazione contro il provvedimento del Tribunale da parte della società la cui difesa  ne ha chiesto  l’annullamento per violazione, in particolare, dell’art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 9 (sanzioni amministrative) e 46  (criteri di scelta delle misure) del D. Lgs. 213/2001.

Secondo la difesa la misura interdittiva non è stata correttamente applicata in quanto giustificata solo dalla reiterazione delle condotte illecite da parte della società e non anche dal profitto tratto dal reato, profitto di cui non è stata acquisita alcuna prova.

In pratica secondo la difesa per applicare la sanzione interdittiva dovevano sussistere entrambi i requisiti (la reiterazione delle condotte illecite e il profitto di rilevante entità).

La Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e perciò inammissibile in quanto l’art. 13  del D. Lgs. 231/2001 subordina l’applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, ovvero, in alternativa,  che l’ente abbia reiterato  nel tempo

gli illeciti E’ sufficiente pertanto la reiterazione delle condotte illecite  per l’applicazione della misura non richiedendosi necessariamente anche l’elemento del profitto.  Il GIP aveva correttamente valutato tale reiterazione come sufficiente per l’emissione della sanzione.

La decisione della Corte di Cassazione è la prima sentenza che applica ad uno studio professionale (strutturato in forma societaria)  la responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231 individuando un ulteriore soggetto destinatario  della normativa.

Appare palese l’effetto dirompente di una tale pronuncia in quanto l’applicazione anche a studi professionali dell’interdizione dall’attività per un periodo relativamente lungo può comportare il rischio di perdere i propri clienti e la stessa sopravvivenza dell’attività.

  • Data inserimento: 30.09.13