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E’ nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento Tarsu che non consenta di individuare con precisione le aree tassabili.

Il principio è stato sancito dalla Ctp di Bari, nella sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso.

La vicenda trae origine da un accertamento Tarsu per omessa dichiarazione a fronte del quale il contribuente rileva che, al contrario, la dichiarazione sarebbe stata presentata.

A monte di questo accertamento vi era un sopralluogo effettuato dai vigili urbani allo scopo di determinare le superfici delle aree esterne di un bar - pasticceria. L’esito del sopralluogo aveva determinato un aumento dei metri quadri rispetto a quelli tassati e quindi presenti nella banca dati del Comune in questione.

Alla luce di tutto ciò, non vi è dubbio che fosse indispensabile rappresentare chiaramente negli atti l’ammontare esatto di quanto preteso dal Comune in questione. Così non è stato, in quanto la Corte  afferma che «la lettura dell’atto di accertamento non consente in alcun modo di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’Amministrazione comunale, avuto riguardo in primo luogo all’esistenza di precedenti denunce delle superfici tassabili». Inoltre, anche il verbale redatto dai vigili urbani «non fornisce dati comprensibili o non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito». In estrema sintesi, non era possibile individuare con chiarezza la materia oggetto del provvedimento.

La conclusione è stata l’annullamento totale dell’atto.

In tema di aree scoperte, va ricordato che le aree operative sono tassate mentre quelle pertinenziali ed accessorie sono invece escluse e non è sempre facile individuare le relative destinazioni d’uso.

  • Data inserimento: 17.10.16
  • Inserito in:: Sentenze
  • Notizia n.: 2998