FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO
Come noto, la Legge di Bilancio 2017 ha profondamente modificato le regole per la tenuta della contabilità semplificata introducendo il criterio di cassa anche se non totalmente. Infatti, non tutti i costi/ricavi rientrano nel criterio di cassa rimanendo ancorati al principio di competenza (plusvalenze, minusvalenze, ammortamenti, canoni di leasing, spese per prestazioni di lavoro, accantonamenti, ecc.).
Non trascurabile anche l’impatto economico che deriva dalla scomparsa della rilevanza delle rimanenze finali ai fini della determinazione del reddito.
Per quanto appena esposto, in vista della chiusura dell’esercizio i contribuenti in contabilità semplificata, alle prese con la verifica della loro situazione contabile e soprattutto “reddituale” per il periodo di imposta 2019, dovranno fare molta attenzione a due aspetti:
- Il primo è legato al fatto che le fatture di acquisto, ricevute nel corso dell’anno 2020, recanti data di emissione 2019, non potranno essere registrate ai fini Iva nell’anno precedente in quanto la norma non consente la “retro-imputazione Iva” per le fatture a cavallo d’anno;
- Il secondo è legato al fatto che, con l’avvento della fattura elettronica, le fatture hanno data di ricezione certa e la data di registrazione (legata al possesso della fattura) non potrà essere modificata.
Il secondo aspetto determina che alla fine dell’esercizio ci saranno acquisti di merci effettuati nell’esercizio precedente che, per effetto del criterio previsto all’art. 18, comma 5 DPR 600/73, concorreranno alla formazione del reddito dell’esercizio successivo, essendo la fattura registrata nell’anno 2020.
Tali merci, per la parte non venduta, dovranno comunque concorrere alla formazione delle rimanenze finali dell’anno 2019, che, seppur non rilevanti ai fini della determinazione del reddito, dovranno essere considerate nel quadro elementi contabili degli ISA determinando magari situazioni aggiuntive di anomalia, rendendo il punteggio di “affidabilità fiscale” più basso dell’effettivo.
Per evitare le anzidette conseguenze “reddituali” e “ISA”, per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18, comma 5, DPR 600/73, è opportuno che richiedano ai propri fornitori l’emissione delle fatture di acquisto relative al mese di dicembre in tempo utile al ricevimento delle stesse entro il 31 dicembre.