Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti
Pubblicata nel bollettino della regione del Veneto n. 69 del 21/08/2012, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1543 del 31/07/2012 riguardante “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.2011 D.Lgs 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D. Lgs. 31.08.2012, n. 128; Parte IV come modificata dal D.LGs 10.12.2010, n. 205; D.Lgs. 13.01.2003, n. 36”
La Regione Veneto ha pubblicato la deliberazione n. 1543 del 31.07.2012 che definisce gli importi delle garanzie finanziarie previste per le imprese che effettuano la gestione (recupero e/o smaltimento) di rifiuti. Tale documento va a sostituire con un nuovo allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il vecchio allegato A della deliberazione n. 2229 del 2011, che aveva rivisto gli importi delle garanzie e aveva introdotto la prestazione di garanzie anche per le aziende che eseguivano il recupero rifiuti in regime semplificato per le attività da R1 a R12.
La nuova deliberazione è il frutto delle osservazioni delle Provincie e delle categorie economiche, tra cui Confartigianato, volte ad ottenere una maggiore equità riguardante gli importi dovuti e le attività coinvolte.
Il provvedimento regionale è accompagnato dal succitato l’Allegato A che è così suddiviso:
Punto A – Definizione dell’entità delle garanzie applicate alle discariche di rifiuti , nonché agli impianti di gestione rifiuti sia in procedura ordinaria che semplificata con elencazione di tutte le attività soggette riportate dal punto 1 al punto 7.
Punto B – Modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie.
Punto C – Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie sopra riportate.
Punto D – Disposizione di carattere generale.
Punto E – Norme transitorie
Infine la deliberazione contiene l’allegato B, che costituisce lo schema di polizza fidejussoria da utilizzare per tutte le aziende coinvolte.
In generale per le attività interessate vanno prestate le seguenti garanzie :
1) polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento.
2) polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e le conseguenze derivanti dall’inosservanza degli obblighi di legge.
Gli importi delle garanzie e le modalità di prestazione sono ben specificati nell’allegato A, che si allega integralmente, a seconda delle attività soggette.
La nuova deliberazione riduce le garanzie dovute dalle aziende che recuperano rifiuti inerti, caratterizzate dal lavorare materiali che presentano un peso specifico molto elevato e dallo scarso valore economico per unità di peso. Per tali attività, infatti, la Regione Veneto ha stabilito la prestazione della sola polizza fidejussoria annullando l’obbligo di presentare anche la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento. Inoltre l’importo da garantire è pari a € 0,03 al kg per i rifiuti conferiti all’impianto per il solo stoccaggio o per la successiva lavorazione. Per i rifiuti prodotti nell’ impianto di recupero si applica l’importo di € 0.20 al kg.
L’ottenimento di questa riduzione costituisce un fattore molto positivo per le aziende del comparto edile, considerata la crisi attuale. Ciò non toglie che Confartigianato Vicenza continuerà a fare pressione, con proprie proposte nei confronti della Regione Veneto, per concordare ulteriori riduzioni anche ad altre categorie economiche. Per alcune di queste ultime una polizza assicurativa inquinamento con un massimale di € 3000000 ed una polizza fidejussoria di € 0.20 al Kg di rifiuto da lavorare o prodotto costituisce, attualmente ,una spesa oggettivamente insostenibile e immotivata.
Infine l’allegato A, al punto E, stabilisce che i gestori di rifiuti ovvero le attività di recupero e/o smaltimento, in esercizio alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni , devono adeguare le garanzie finanziarie entro il 21/08/2013 o in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel registro di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., salvo motivata deroga concessa dall’ente garantito. Di conseguenza le aziende in attività dovranno quindi adeguarsi alla nuova normativa entro il 21/08/2013, purché non intervengano modifiche o rinnovi delle autorizzazioni /iscrizioni legittimanti l’attività di gestione dei rifiuti che costringano ad un immediato adeguamento.