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I Certificati Bianchi: un modo per valorizzare gli interventi di efficienza energetica

Gli interventi di efficienza energetica hanno un doppio vantaggio: quello di risparmio dei consumi energetici e quello legato all’ottenimento dei certificati bianchi

I certificati bianchi sono uno dei meccanismi messi in atto dal legislatore per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica assegnati all’Italia dai vari accordi internazionali, oltre che a premiare economicamente i soggetti che si impegnano in tal senso tramite la realizzazione di interventi.

 

Cosa sono

I certificati bianchi CB (o meglio titoli di efficienza energetica TEE) sono uno strumento che quantifica l’efficienza energetica di un intervento e gli attribuisce un valore economico: il valore in termini energetici è 1 tep di energia primaria risparmiata (vale a dire l’energia, il numero di tonnellate equivalenti di petrolio, che si è risparmiata con la realizzazione dell’intervento), mentre in termini monetari ha un valore variabile in base alle particolari condizioni di vendita (in Borsa o tramite contrattazioni bilaterali).

 

Come si ottengono

I soggetti coinvolti nel rilascio dei TEE sono direttamente il GSE e il GME, mentre partecipano con il fine di valutare tecnicamente i progetti e farne una verifica amministrativa anche ENEA e il RSE.

Per ottenere i TEE è necessario

  • Effettuare un intervento di efficientamento energetico di un sistema
  • Coinvolgere ad un soggetto abilitato alla richiesta ed acquisizione
  • Valutare insieme i risparmi ottenuti
  • Presentare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi al GSE

Questa procedura è puramente esemplificativa ed estremamente semplificata, potendo essere necessarie vari fasi aggiuntive, sia nella progettazione degli interventi che nella valutazione dei risparmi ottenuti.

 

Chi può richiederli

Per fare richiesta di ottenimento dei TEE è necessario essere un soggetto con caratteristiche specifiche. Le varie tipologie di soggetti abilitati sono

  • SO (Soggetto Obbligato): sono i soggetti per i quali è previsto l’obbligo di risparmio energetico fissato dal DM 28/12/2012
  • SSE (Società di Servizi Energetici): società che hanno come oggetto sociale l’offerta per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi
  • EM (Energy Manager): soggetti certificati UNI CEI 11339:2009, introdotti dalla Legge 10/91
  • SEM (Soggetti con Energy Manager): soggetti che, ai sensi degli obblighi della Legge 10/91 circa i consumi di energia, sono obbligati alla nomina dell’energy manager
  • EMV (soggetti con Energy Manager Volontario): soggetti che, pur non ricadendo tra quelli obbligati ai sensi degli obblighi della Legge 10/91 circa i consumi di energia, provvedono comunque alla nomina dell’energy manager
  • SSGE (Soggetti con Sistema di Gestione dell’Energia): sono i soggetti con certificazione con ISO 50001
  • ESCO (Energy Service Company): è simile alla SSE ma è caratterizzata, in varie misure, da una esposizione finanziaria a fronte dell’intervento. Sono soggetti a certificazione UNI CEI 11352:2014.

Per operare nel sistema dei CB occorre preliminarmente completare una istruttoria con il GSE per il riconoscimento delle proprie caratteristiche ed essere abilitati al meccanismo telematico di presentazione delle domande.

Altri soggetti coinvolti nel meccanismo sono gli utenti finali, che realizzano gli interventi di efficientamento energetico e, direttamente o tramite altri soggetti abilitati, chiedono la certificazione dei propri risparmi

Uno schema estremamente semplificato rappresenta il flusso dei risparmi, che passano dal soggetto che realizza l’intervento (il cliente finale) all’intermediario abilitato ad operare con i TEE fino ad arrivare, tramite la Borsa o con contrattazione bilaterale, al soggetto obbligato. Il flusso dei risparmi va da sinistra a destra, ma quello economico procede in senso contrario, dal soggetto obbligato verso il cliente finale. La remunerazione è garantita dal sistema per il solo soggetto che cede i TEE al soggetto obbligato, mentre gli altri attori evidentemente ricevono una parte della valorizzazione dei risparmi in base agli accordi tra le parti

Chi li acquista

Il meccanismo dei TEE funziona in quanto è stato fatto obbligo per alcuni soggetti di raggiungere degli obiettivi di risparmio energetico, con la possibilità di ottenere tali risparmi tramite interventi realizzati direttamente o di acquistare i risparmi conseguiti da altri soggetti. Questi risparmi vengono certificati dai TEE che quindi vengono scambiati con i soggetti obbligati che ne hanno bisogno e che, periodicamente e secondo le tempistiche previste dall’AEEG, li utilizzano per attestare il raggiungimento dei risparmi previsti.

I soggetti obbligati sono le aziende di distribuzione con oltre 50.000 clienti serviti, per le quali è fissato il quantitativo di risparmio da raggiungere, suddiviso a livello nazionale in base alla percentuale di energia elettrica o gas naturale distribuita ai propri clienti da ogni SO

 

Come si certificano i risparmi

Potenzialmente tutti gli interventi di efficientamento energetico possono rientrare nel meccanismo, ma esistono differenti modalità di presentazione che agevolano la presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti a seguito degli interventi.

Le richieste di verifica e certificazione dei risparmi possono essere inoltrate al GSE con tre differenti modalità, a seconda del particolare intervento che viene realizzato:

  • Progetti standardizzati: la quantificazione dei risparmi viene fatta in modo standardizzato, con riferimento ad una installazione unitaria dalla quale si ricavano i risparmi dell’intero progetto. Sono i progetti più facili da gestire, in quanto necessitano della solo caratterizzazione completa dell’intervento
  • Progetti analitici: per quantificare i risparmi occorre caratterizzare completamente l’intervento (come il tipo precedente), ma abbisognano di una campagna di misura definita preliminarmente e standard che permetta di rilevare le caratteristiche dell’intervento e quindi quantificarne i risparmi secondo delle procedure prestabilite
  • Progetti a consuntivo: riguarda essenzialmente di progetti più complessi. In questo caso occorre presentare un PPPM (Proposta di Progetto e Programma di Misura) che deve essere approvata da ENEA e da RSE. La PPPM deve contenere una progettazione del sistema su cui si interviene, la definizione dei flussi di energia e punti di consumo, la definizione della posizione dei punti di misurazione, la periodicità delle misure, le grandezze da rilevare, gli algoritmi di calcolo, ecc.

Negli articoli successivi descriveremo degli interventi di tipo standard ed analitico.

 

Informazioni possono essere chieste all’Area Tecnica di Confartigianato Vicenza (ing. Marco Mariano – tel. 0444 168317 – e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

  • Data inserimento: 27.07.15