Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Titoli di efficienza energetica: sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia

I risparmi energetici cumulati, generati da interventi associati al rilascio dei certificati bianchi, possono portare benefici a chi decide di effettuare interventi di efficienza energetica

Pubblicato nel supplemento della Gazzetta ufficiale n. 1 del 02/01/2013, il decreto 28/12/2012 del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’ambiente: “ Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/1999, dispone che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con apposito decreto dei ministri dello sviluppo e dell’ambiente.

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 164/2000, dispone che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con apposito decreto dei ministri dello sviluppo e dell’ambiente.

Per i motivi sopra esposti i distributori devono raggiungere gli obiettivi fissati per legge, ovvero devono raggiungere gli obblighi quantitativi annui di incrementi dell’efficienza energetica.

Per il raggiungimento degli “obblighi” di efficienza energetica, i distributori possono realizzare propri progetti di efficienza energetica oppure possono acquistare i titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) derivanti dagli interventi potenzialmente riconosciuti (che sono di carattere edile ma anche industriale).

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.

Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).

 

Con il decreto ministeriale 28/12/2012 sono stabiliti i criteri, le condizione e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli sui finali. Inoltre il decreto:

- determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016;

- definisce le modalità di attuazione e di controllo dei suddetti interventi;

- dispone il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione;

- approva le nuove schede tecniche predisposte dall’ENEA;

- stabilisce i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;

- individua le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certificati bianchi;

- introduce misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.

A partire dal 3 febbraio 2013, il decreto 28 dicembre 2012 stabilisce il trasferimento dall’AEEG al GSE (Gestore Servizi Elettrici) delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi.

Dal 2013 i certificati bianchi emessi per i progetti presentati non sono più cumulabili con altri incentivi ed in particolare con quelli statali come le detrazioni fiscali. E quindi molto importante tenere conto che la maggioranza delle persone che effettua interventi di efficienza energetica, generalmente richiede la detrazione fiscale del 55%, e a breve del 65%. Nel caso si intenda promuovere l’intervento nell’ambito dei riconoscimenti economici per i certificati bianchi, si ritiene di suggerire di predisporre una liberatoria di responsabilità sottoscritta dal cliente finale, con lo scopo sia di assicurare che per lo stesso intervento non sia richiesto l’accesso ad altri regimi di sostegno, sia per informare il cliente in merito al trattamento dei suoi dati personali ai fini della presentazione di progetti nell’ambito dei certificati bianchi. Vale la pena di evidenziare che in presenza di dichiarazioni false e mendaci fornite da soggetti nella richiesta di erogazione di incentivi e accertate dall’Autorità e dagli enti competenti, si procede al recupero della somma indebitamente percepita e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato il progetto, nonché al legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta l’interdizione alla percezione degli incentivi per una durata di 10 anni  (Dlgs 28/2011 – art. 23, comma 3 come richiamato all’art. 14, comma 3 del DM 28/12/2012). Peraltro l’Autorità per l’energia o le autorità competenti possono erogare apposite sanzioni.

Se per gli interventi riguardanti la contestuale possibilità di richiedere le detrazioni fiscali del 55% o 65% e il beneficio per i certificati bianchi, la situazione appare oggi compromessa, diversa appare invece la situazione riguardante in particolare i nuovi possibili interventi che invece appaiono più alla portata delle imprese, ma che inevitabilmente dovranno tenere conto degli interessi della committenza.

Le nuove schede per i titoli di efficienza energetica “aprono” a nuovi progetti, che non sempre prevedono la cumulabilità con altre agevolazioni statali. Di seguito si riporta l’elenco delle nuove schede dei progetti ammissibili ai certificati bianchi, che si aggiungono quelle precedenti:

Scheda tecnica n. 30E - Installazione di motori elettrici ad alta efficienza

Scheda tecnica n. 31E - Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici operanti in sistemi per la produzione di aria compressa con potenza superiore o uguale a 11 kW

Scheda tecnica n. 32E - Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti in sistemi di ventilazione

Scheda tecnica n. 33E - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la localizzazione delle utenze 

Scheda tecnica n. 34E - Riqualificazione termodinamica del vapore acque attraverso la ricompressione meccanica (RMW) nella concentrazione di soluzioni

Scheda tecnica n. 35E - Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per applicazioni in ambito industriale

Scheda tecnica n. 36E - Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)

Scheda tecnica n. 37E - Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW termici

Scheda tecnica n. 38E - Installazione di sistema di automazione e controllo del riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS) secondo la norma UNI EN 15232

Scheda tecnica n. 39E - Installazione di schermi termici interni per l’isolamento termico del sistema serra

Scheda tecnica n. 40/E - Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura

Scheda tecnica n. 41/E - Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti pubblici in sostituzione del metano (GN)

Scheda tecnica n. 42/E - Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il trasporto privato di passeggeri

Scheda tecnica n. 43/E - Diffusione di autovetture a trazione ibrida termo-elettrica per il trasporto privato di passeggeri

Scheda tecnica n. 44/E - Diffusione di autovetture alimentate a metano, per il trasporto di passeggeri

Scheda tecnica n. 46 E - Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampada a vapori di mercurio

Scheda tecnica n. 47E - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza.

Per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica sono state predisposte apposite linee guida, presenti nel sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Le stesse sono aggiornate al 1° novembre 2011. Ci si limita a riportare di seguito l’articolo 1 delle linee guida riguardante le definizioni, che possono essere utili per comprendere correttamente le terminologie in uso per la valutazione dei progetti in questione:

Ai fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti definizioni:

- anno è un periodo di 12 mesi se non altrimenti specificato;

- Autorità è l’Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- cliente partecipante è il cliente presso il quale viene realizzato almeno un intervento e che quindi beneficia dei risparmi energetici conseguiti;

- coefficiente di addizionalità è un coefficiente percentuale intero positivo minore o uguale al 100%, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto e il valore del risparmio lordo di cui al presente comma;

- coefficiente di durabilità è un coefficiente positivo, pari al rapporto tra il valore del risparmio netto integrale e il valore del risparmio netto, calcolato con riferimento alla vita utile dello stesso, come definiti al presente comma;

- collaboratori di progetto sono i soggetti giuridici con i quali il soggetto titolare del progetto conclude accordi formali per la realizzazione del progetto medesimo quali, a titolo puramente esemplificativo, installatori o manutentori di apparecchiature;

- controllo a campione è l’attività di verifica puntuale orientata a verificare il rispetto della normativa e della regolazione di riferimento su un campione selezionato di progetti tra quelli complessivamente presentati nell’ambito del meccanismo;

- data di prima attivazione di un progetto è la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili; a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici, oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento, di cui al successivo articolo 4, comma 4.1 (Linee Guida);

- data di avvio del progetto è la data in cui il progetto ha raggiunto la dimensione minima di cui al successivo articolo 10 (Linee guida);

- decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 è il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreti ministeriali 20 luglio 2004 sono i decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- decreto ministeriale 21 dicembre 2007 è il decreto del ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2007 recante “Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004”;

- decreto legislativo n. 115/08 è il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;

- distributore è la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto dell’energia elettrica attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, ovvero in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;

- Gestore dei mercati energetici è il soggetto di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni;

- intervento è l’intervento o la misura di riduzione dei consumi di energia primaria ammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;

- metodi di valutazione sono i metodi di valutazione dei risparmi di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettere da a) a c), delle presenti Linee guida;

- obiettivi quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali di efficienza energetica negli usi finali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004;

- obiettivo specifico è la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita rispettivamente dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;

- periodo di riferimento di una richiesta di verifica e certificazione è il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta stessa;

- progetto è una qualsiasi attività o insieme di attività che produce risparmi di energia primaria certi e quantificabili attraverso la realizzazione presso uno o più clienti partecipanti di uno o più interventi valutabili con il medesimo metodo di valutazione, ovvero attraverso la realizzazione presso un unico cliente partecipante di interventi valutabili con metodi di valutazione diversi;

- risparmio lordo (RL) è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima ed assicurando la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);

- risparmio netto (RN) è il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato;

- risparmio netto integrale (RNI) è il risparmio netto che si stima venga conseguito nell’arco della vita tecnica di un intervento e applicando il tasso di decadimento annuo di cui al presente comma; esso è costituito dalla somma di due componenti: il risparmio netto conseguito nel corso della vita utile (nel seguito: risparmio netto contestuale, RNc) e il risparmio netto conseguito dal termine della vita utile al termine della vita tecnica dell’intervento stesso (nel seguito: risparmio netto anticipato, RNa);

- semestre è il periodo 1 gennaio-30 giugno o il periodo 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;

- società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi;

- soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager sono i soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui al medesimo articolo 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall’Autorità;

- soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi è il soggetto che effettua le attività di cui all’articolo 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dai medesimi decreti e dalle presenti Linee guida;

- soggetto titolare di un progetto è il distributore, la società da questo controllata, la società di servizi energetici o i soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager che presenta l’eventuale richiesta di verifica preliminare di conformità di cui al successivo articolo 11 e la richiesta di verifica e certificazione di cui al successivo articolo 12; il soggetto titolare di un progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto nei confronti del soggetto che è responsabile dello svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 12, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui ai successivi articoli 13 e 14;

- tasso di decadimento annuo è il tasso percentuale che tiene conto in modo forfettario della riduzione media che si assume intervenga annualmente nel risparmio netto generato dall’intervento, in ragione di fenomeni quali il peggioramento delle prestazioni delle nuove apparecchiature installate, della necessità di manutenzione, dell’evoluzione della situazione di riferimento, ecc.;

- trimestre è il periodo 1 gennaio-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre, 1 ottobre-31 dicembre, di ciascun anno solare;

- unità fisica di riferimento è il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al successivo articolo 4, comma 4.2 (Linee guida);

- valutazione è la quantificazione dei risparmi conseguiti da un progetto o da un intervento;

- vita tecnica dell’intervento è il numero di anni successivi alla realizzazione dell’intervento durante i quali si assume che gli apparecchi o dispositivi installati funzionino e inducano effetti misurabili sui consumi di energia;

- vita utile dell’intervento è il numero di anni previsti all’articolo 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, all’articolo 4, commi 4 e 8, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 e s.m.i.

  • Data inserimento: 11.12.13