I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sugli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2013
Con riferimento ai 205 studi di settore applicabili all’anno 2013 è stata valutata l’incidenza della congiuntura economica.
E’ stata approvata la revisione congiunturale speciale per il periodo d’imposta 2013 che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi che ha riguardato sia gli studi evoluti per il 2013 che gli altri studi in vigore.
CAUSE DI INAPPLICABILITA’
Gli studi di settore oggetto di evoluzione per l’anno 2013 non si applicano:
- nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
In questi casi sono applicabili i parametri.
ANALISI DELLA TERRITORIALITA’
Sono state approvate modifiche al livello di territorialità con riferimento :
- al livello dei canoni di locazione degli immobili tenendo conto dei dati OMI riferiti all’anno 2011 suddivisi per tipologia di immobile e stato conservativo degli stessi. Si è quindi determinato il canone di riferimento delle locazioni residenziali di ciascuna tipologia di immobile, per ciascun comune;
- al livello delle quotazioni immobiliari sempre tenendo conto dei dati OMI riferiti all’anno 2011 nell’intento di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale;
- ai canoni di affitto dei locali commerciali determinato a livello comunale;
- al reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef con riferimento al valore medio dei redditi degli anni 2009 – 2010, al fine di tenere conto a livello territoriale dell’influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo sui ricavi;
- al livello delle retribuzioni determinato per ogni attività di impresa come rapporto tra le spese per lavoro dipendente dichiarate nel quadro F degli studi di settore, al netto dei compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore, delle spese per co.co.co e delle spese per prestazioni rese da professionisti esterni, ed il numero dei dipendenti.
INDICATORI DI COERENZA ECONOMICA PREVISTI DAL D.M. 24 MARZO 2014
Sono stati confermati per gli studi di settore 2013 gli indicatori di coerenza previsti per l’anno 2012 finalizzati a contrastare situazioni di non corretta compilazione del modello degli studi di settore.
Non sono stati confermati per il periodo d’imposta 2013 gli indicatori :
- “valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;
- “mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali”;
data la presenza di controlli bloccanti della procedura Gerico;
e l’indicatore
- “presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”
visto che alcune attività potevano giustificare la presenza di tali costi o ricavi.
Il DM 24 marzo 2014 ha previsto per gli studi evoluti per l’anno 2013 l’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali che scatta quando vengono indicati beni strumentali tra i dati strutturali, ma a questo dato non corrisponde un valore nei dati contabili.
REVISIONE CONGIUNTURALE
Sono previste quattro tipologie di correttivi “generali”, analoghi a quelli dei periodi 2011 e 2012. Si tratta di:
- modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;
- correttivi specifici per la crisi;
- correttivi congiunturali individuali.
Sono stati previsti specifici correttivi per la crisi per gli studi di settore
- “VG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”,
- “VG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente”
- “VG72B – Altri trasporti terrestri di passeggeri”
connessi all’incremento dei prezzi dei carburanti.
UTILIZZO RETROATTIVO DELLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE
Nell’accertamento basato sui risultati degli studi di settore la fase del contraddittorio riveste un ruolo fondamentale.
Il contraddittorio è importante per fornire all’Ufficio gli elementi che determinano un risultato più credibile di quello individuato dagli studi di settore. L’Agenzia osserva che gli studi di settore evoluti nel periodo d’imposta 2013, analogamente a quelli evoluti nel 2011 e 2012 non possono essere utilizzati per rideterminare in contraddittorio le risultanze degli studi relative ad annualità precedenti, considerato che gli effetti della crisi economica degli ultimi anni hanno inciso sul grado di correlazione delle variabili utilizzate nella funzione di regressione degli studi.
Tuttavia gli studi di settore evoluti per l’anno 2013 nettizzati dei correttivi per la crisi, possono essere utilizzati, nella fase del contraddittorio per la rideterminazione dei ricavi limitatamente all’annualità 2011 alla luce del fatto che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il 2013 si basa su tale annualità. Alla stessa stregua gli studi evoluti per l’anno 2012 , senza tenere conto delle modifiche apportate dai correttivi per la crisi, possono essere utilizzati in contraddittorio per determinare i ricavi relativi all’anno 2010.
I risultati degli studi evoluti possono essere utilizzati nella determinazione dei ricavi in accertamento delle annualità precedenti solo se non emergono incoerenze negli indicatori, salvo che il contribuente non dimostri che l’incoerenza non è dovuta all’infedeltà dei dati dichiarati.
“L’Ufficio avrà cura di verificare che le attività esercitate nel periodo d’imposta da accertare siano le medesime di quelle previste nello studio evoluto e che lo stesso le colga compiutamente.”
PRINCIPALI NOVITA’ DELLA MODULISTICA
Nel quadro A viene esplicitato il criterio da utilizzare per la compilazione del campo relativo al numero delle giornate retribuite relative agli apprendisti a tempo parziale.
In particolare le istruzioni precisano che nel caso di apprendisti a tempo parziale il numero delle giornate retribuite deve essere determinato “moltiplicando per sei e dividendo per cento il numero complessivo delle settimane utili comunicate nel periodo d’imposta per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche” riportate nelle denunce UNIEMENS.
- 1. Quadri G e F - Elementi contabili
Ai quadri G ed F sono state apportate le modifiche necessarie per cogliere le novità normative riguardanti il periodo d’imposta 2013.
- Canoni leasing
Al fine di evitare la segnalazione di anomalia in presenza di canoni leasing dedotti successivamente al riscatto del bene, è stato introdotto un nuovo campo a rigo F18 ( campo 5) “ Quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto”. Infatti alla luce delle modifiche introdotte all’art. 54, comma 2 e all’art. 102, comma 7 del Tuir, i canoni di locazione non dedotti in vigenza di un contratto di durata inferiore al limite minimo, possono essere dedotti oltre la scadenza fino al completo riassorbimento dei valori fiscali. L’importo indicato nel rigo F18, campo 5, non deve essere compreso nel rigo F18, campo 4, che viene utilizzato per il calcolo dell’indicatore sopra menzionato.
- Beni compresi nel contratto di affitto
Nel rigo F18 “Costo per il godimento di beni di terzi” non vanno compresi i canoni di locazione riferiti ai beni immobili o beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto d’azienda. Parimenti nel rigo F29, campo 2 “valore beni strumentali – valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio” non va indicato il valore dei beni mobili strumentali compresi nel contratto di affitto di azienda.
- Iva per cassa
L’adozione del regime “Iva per cassa” potrebbe determinare un calcolo dell’aliquota media non corrispondente a quella effettiva. Per questo è stata integrata la sezione Iva dei quadri F e G degli studi di settore con due nuovi campi:
- F33, campo 2
- G18, campo 2
per accogliere l’imposta relativa ad operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nel 2013;
e i campi:
- F33, campo 3
- G18, campo 3
per accogliere l’imposta relativa ad operazioni effettuate nel 2013 ed esigibile negli anni successivi.
In tal modo si determina il volume d’affari del 2013 e la relativa imposta.
IMU
La Circolare 20/E/2014 segnala possibili criticità nell’applicazione dell’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” in presenza di un elevato valore dell’IMU deducibile.
Tale valore tuttavia non può essere sintomatico di una non corretta indicazione dei dati previsti dal modello in ragione anche del fatto che le soglie di normalità sono state determinate con riferimento a periodi d’imposta in cui tale costo non era deducibile.
In presenza, quindi, di una eventuale segnalazione di non normalità del dato dichiarato il contribuente potrà, nel caso in specie, rimodulare il valore relativo al” numeratore, “depurandolo dei valori riferibili alle citate voci di natura straordinaria.
Di ciò è opportuno che sia dato riscontro nell’apposito riquadro “note aggiuntive” di GERICO.
EX MINIMI
I soggetti esercenti attività di impresa che hanno cessato il regime dei minimi nel periodo d’imposta 2012 non sono accertabili in base alle risultanze dello studio di settore per il periodo d’imposta 2013 (il 2013 è il primo periodo d’imposta successivo alla cessazione del regime dei minimi).
Per tale motivo non è necessario rielaborare i dati contabili da indicare nel quadro F senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa e va barrato il rigo V03 “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente”.
L’esclusione non vale invece per i lavoratori autonomi che essendo accertabili sulla base degli studi di settore dovranno rielaborare i dati contabili senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa correlato al regime dei minimi, i quali avranno quindi cura di barrare il rigo G23 relativo alla comunicazione della “Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei minimi in uno o più periodi d’imposta precedenti”.
Le imprese “ex minimi”, che sono fuoriuscite dal regime dei minimi negli anni 2011 – 2010 - 2009 – cioè che si trovano nel secondo , terzo o quarto periodo di applicazione del regime ordinario, devono compilare il quadro F o G senza tenere conto degli effetti dell’applicazione del regime dei minimi. In questo caso va barrato il rigo F40 “Applicazione del regime dei minimi nel periodo d’imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità“.
QUADRO T CONGIUNTURA ECONOMICA
Anche per il 2013 si è reso necessario rimodulare il risultato degli studi di settore sulla base di correttivi che tengano conto della crisi.
Per l’applicazione dei correttivi è necessario compilare alcuni dati presenti nel quadro T degli studi di settore.
I correttivi intervengono:
- sull’aumento della soglia massima di “durata delle scorte” per tenere conto dell’incremento delle rimanenze dovute alla crisi;
- sulla riduzione dei ricavi per tenere conto della diversa situazione economica.
La compilazione del quadro T consente:
- ai contribuenti “non congrui”
- di fruire dei correttivi congiunturali individuali e dei correttivi specifici per i settori (VG68U, VG72A, VG72B)
- di fruire del correttivo che interviene sulla soglia massima di normalità dell’indicatore.
- ai contribuenti “non normali” per l’indice di durata delle scorte,
I correttivi congiunturali di settore si applicano invece indipendentemente dalla compilazione del quadro T.
Il quadro T può non essere compilato dai contribuenti che risultano :
- congrui
- normali per la durata delle scorte.
Il contribuenti che risultano “normali” per l’indicatore “Durata delle scorte” possono omettere la compilazione del dato relativo ai ricavi conseguiti nel 2012.
La Circolare 20/E/2014 riprende poi l’esame di alcuni casi particolari di compilazione del quadro T già esaminati nella circolare 30/E/2011 , 30/E/2012 e 23/E/2013.
- 1. Inizio attività da parte del contribuente nell’anno di riferimento (2011 o 2012) come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti.
In questo caso il contribuente deve ragguagliare ad anno i costi e ricavi dichiarati in tale periodo. L’anno viene considerato di 365 giorni.
- 2. Il contribuente non ha presentato il modello studi di settore per il periodo d’imposta di riferimento del correttivo perché interessato da un causa di esclusione.
L’Agenzia chiarisce che è necessario indicare negli appositi righi del quadro T i costi ed i ricavi dichiarati nell’anno di riferimento eventualmente ragguagliati ad anno. E’ necessario perciò ricostruire lo studio di settore al fine della compilazione del quadro T
I dati da porre a confronto per il calcolo dei correttivi devono essere omogenei anche con riferimento al tipo di attività svolta (rientranti nel campo di applicazione del medesimo studio di settore).
- 3. Il contribuente ha iniziato l’attività nel 2013 come mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti.
L’Agenzia sostiene che in tal caso non è possibile accedere al correttivo individuale sulla base dei dati 2011- 2012. Il contribuente potrà rappresentare la situazione nelle “note aggiuntive”.
Sarà possibile fruire solo dei correttivi automatici.
DATI COMPLEMENTARI PER L’EVOLUZIONE DEGLI STUDI
Nel quadro Z vengono raccolte informazioni utili all’aggiornamento di alcuni studi di settore per i quali è prevista l’evoluzione a partire dal periodo d’imposta 2015.
Alcuni dati richiesti potrebbero sovrapporsi a quelli già rilevati al fine dell’applicazione dei correttivi per la crisi. In tal caso le istruzioni chiariscono quali campi devono essere compilati e quali informazioni possono essere omesse.
ANOMALIE AL FUNZIONAMENTO DI GERICO 2013
Sono state accertate alcune anomalie nel funzionamento di Gerico 2013 relativamente agli studi di settore:
- VG40U :
- un errore nell’esito dell’indicatore di normalità economica “Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione” che in caso di valore della produzione negativo o nullo presentava un esito di “non normalità” invece che di “normalità”;
- un errore nell’esito di coerenza per gli indicatori “Margine Lordo sui Ricavi” e “Ricavo al metro quadro venduto”. In particolare il “Margine Lordo sui Ricavi” presentava un esito di non coerenza errato nel caso “Non Calcolabile o Indeterminato” mentre il “Ricavo al metro quadro venduto” presentava un esito di non coerenza errato in caso “Indeterminato”;
- un errore nell’esito dell’INE “Incidenza dei costi residuali di gestione sul valore della produzione” che in caso di valore della produzione negativo presentava un esito di “non normalità” invece che di “normalità”.
- VG69U e VK23U:
E’ stata perciò ripubblicata nella sezione “Archivio studi di settore” la nuova versione di Gerico 2013 che rimuove tali anomalie. Non è necessario in ogni caso presentare la dichiarazione integrativa. Ai soggetti interessati dallo studio VG40U sono riconosciuti i benefici previsti dal regime premiale ove con la nuova versione di Gerico risultino congrui, coerenti e normali.
EFFETTI ADEGUAMENTO IN FASE ACCERTATIVA
In fase di controllo dei contribuenti che si sono adeguati ai risultati degli studi di settore, l’Ufficio nel rettificare la dichiarazione tiene conto dei ricavi da adeguamento agli studi ed accerta la differenza. Invece nel caso in cui l’accertamento riguardi un componente di reddito diverso da quelli accertati sulla base dello studio di settore, questi avrà piena rilevanza.
La Circolare propone i seguenti esempi.
Esempio n. 1
Un contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta oggetto di controllo, ha adeguato i propri ricavi sulla base degli studi di settore per un importo pari a 40.000 euro.L’Ufficio ricostruisce nei confronti di tale contribuente operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro relative alla vendita di beni o merci alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
In sede di accertamento l’Ufficio terrà conto che, rispetto ai 70.000 euro di maggior imponibile individuato in fase di controllo il contribuente ne ha già dichiarati per un importo pari a 40.000 euro (a titolo di adeguamento, non soggetto a sanzioni e interessi).
Ne deriva che il recupero dell’imposta sarà calcolato sulla maggior base imponibile pari a euro 30.000, con applicazione di sanzioni ed interessi solo sulla maggiore imposta dovuta.
Esempio n. 2
Un contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta oggetto di controllo, ha adeguato i propri ricavi sulla base degli studi di settore per un importo pari a 40.000 euro.
L’Ufficio ricostruisce nei confronti di tale contribuente operazioni attive non certificate e contabilizzate per 70.000 euro relative alla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso. In sede di accertamento l’Ufficio procederà al recupero dell’imposta calcolata integralmente sul maggior imponibile (pari ai 70.000 euro) individuato in fase di controllo.
In questo caso, infatti, l’Ufficio terrà in considerazione che la ricostruzione delle operazioni attive non certificate e contabilizzate riguarda la vendita di beni che danno luogo a componenti positive di reddito escluse dalla determinazione presuntiva dei ricavi effettuata sulla base degli studi di settore.
L’Ufficio sulla base di specifici elementi, motivandoli nell’avviso di accertamento, può comunque determinare il maggior reddito da accertamento senza considerare l’adeguamento al risultato degli studi di settore.
Ad esempio nel caso in cui un soggetto, che di fatto esercita più attività di impresa, presenti lo studio di settore indicando esclusivamente l’attività di elettricista ed in sede di verifica si accerti anche l’esercizio di un’altra attività , l’Ufficio può presumere che i ricavi dichiarati comprensivi dell’adeguamento siano riferiti alla sola attività di elettricista. A supporto potrebbe essere rilevante il fatto che i costi ed i beni strumentali dell’altra attività non sono stati indicati nel modello degli studi di settore.
SEGNALAZIONI DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA’
Entro la fine del mese di dicembre 2014 sarà possibile, tramite un apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, segnalare le cause dello scostamento dal risultato degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2013.
Tale modalità si aggiunge a quella della segnalazione tramite la compilazione del campo “Note aggiuntive” di Gerico.
Con il software “Segnalazioni” i contribuenti potranno anche comunicare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore.
APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
Anche per il periodo d’imposta 2013 il controllo dei ricavi attraverso i “parametri” potrebbe risultare meno sostenibile. Le risultanze dei parametri saranno perciò utilizzate principalmente in fase di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo.
STUDI MANIFATTURE
- 1. WD01U- Produzione dolciaria
A partire dal periodo d’imposta 2013 lo studio WD01U non trova più applicazione nei confronti di coloro che svolgono l’attività di “Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria” – codice attività 47.24.20.
Tale codice è stato spostato nello studio WG37U.
Le imprese che effettuano l’attività di produzione di pasticceria fresca e di gelati con vendita diretta al pubblico sono state escluse dallo studio WD01U e migrate nello studio WG37U.
- 2. WD12U – Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
Lo studio in oggetto si applica anche quando unitamente all’attività di “Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria” si svolgono, in via non prevalente, una o più delle seguenti attività complementari:
- Supermercati, codice attività 47.11.20;
- Discount di alimentari, codice attività 47.11.30;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 47.11.40;
- Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata, codice attività 47.21.02;
- Commercio al dettaglio di bevande, codice attività 47.25.00;
- Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 47.29.20;
- Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a., codice attività 47.29.90.
Lo studio WD21U si applica quando i ricavi derivanti dalle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli prodotti da tutte le attività complementari.
Le imprese che svolgono l’attività di produzione e commercio di prodotti di panetteria possono trovare difficoltà nei casi in cui la clientela sia costituita essenzialmente dalla Grande distribuzione e distribuzione organizzata.
- 3. WD34U –Fabbricazione di protesi dentarie
I risultati dello studio potrebbero essere influenzati dalla vicinanza a centri “low cost/franchising” a causa della forte concorrenza di tali centri. In sede di contraddittorio le imprese che si trovano in tale situazione potranno giustificare in tutto o in parte la non congruità.
STUDI COMMERCIO
- 1. WM01U Commercio al dettaglio di alimentari
Lo studio in oggetto si applica anche qualora siano ceduti anche prodotti non tipicamente rientranti nell’ambito delle attività comprese in detto studio. Laddove le percentuali di vendita di prodotti non compresi nello studio siano elevate si potrebbe rilevare un problema di non corretta individuazione del codice attività dichiarato quando tali prodotti non rientrino tra quelli alimentari. Se invece i diversi prodotti venduti sono solo un complemento dell’attività principale la loro presenza non influenza significativamente il risultato dello studio.
Qualora invece i prodotti ceduti non rientranti nello studio, anche in percentuali rilevanti, riguardino prodotti alimentari, deve considerarsi correttamente applicato lo studio WM01U.
La Circolare 20/E riporta i seguenti esempi.
Esempio n. 1
Un contribuente dichiara di vendere i seguenti prodotti merceologici:
- Frutta e verdure fresche 45 % dei ricavi dichiarati
- Pane, pasta fresca e prodotti da forno 20% dei ricavi dichiarati
- Latte e prodotti lattiero-caseari 15% dei ricavi dichiarati
- Salumi e insaccati 20% dei ricavi dichiarati
Tale contribuente compilerà lo studio WM01U senza compilare il prospetto multiattività
Esempio n. 2
Un contribuente dichiara di vendere i seguenti prodotti merceologici:
- Frutta e verdure fresche 45 % dei ricavi dichiarati
- Olio e bevande analcoliche 5% dei ricavi dichiarati
- Latte e prodotti lattiero-caseari 10% dei ricavi dichiarati
- Salumi e insaccati 10% dei ricavi dichiarati
- Confezioni alimentari e scatolame 10% dei ricavi dichiarati
- Detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della persona 5% dei ricavi dichiarati
- Surgelati 5% dei ricavi dichiarati
- Casalinghi e giocattoli 5% dei ricavi dichiarati
- Altro 5% dei ricavi dichiarati
Tale contribuente compilerà lo studio WM01U senza compilare il prospetto multiattività.
STUDI SERVIZI
- 1. UG96U – Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
I soggetti che nel 2013 hanno esercitato in via prevalente l’attività di “Gestione di parcheggi e autorimesse”- codice 52.21.50 devono compilare lo studio UG96U al fine di acquisire i dati in vista di una futura elaborazione. Per il 2013 tali contribuenti non saranno accertabili in base al risultato dello studio di settore, ma resteranno soggetti ai parametri.
- 2. VG82U – Servizi pubblicitari, relazioni pubbliche e comunicazione
Sono tenuti alla compilazione dello studio in oggetto, al solo fine della raccolta dei dati in vista della futura elaborazione dello studio coloro che nel periodo d’imposta 2013 hanno esercitato le seguenti attività nella forma del lavoro autonomo:
- 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari;
- 73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari.
Tali contribuenti per il 2013 restano soggetti ai parametri.
- 3. VG87U – Consulenza finanziaria, amministrativo-gestionale e agenzie di informazioni commerciali
Sono tenuti alla compilazione ai soli fini della raccolta dei dati per la futura elaborazione dello studio i contribuenti che nell’esercizio 2013 hanno esercitato l’attività di cui al codice 70.22.01- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale.
- 4. WG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie
Nella elaborazione dello studio WD37U si è tenuto conto dei soggetti che effettuano in via prevalente l’attività di cessione di prodotti dolciari acquistati da terzi. E’ stato creato un cluster “Negozi di dolciumi” per chi effettua esclusivamente la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, non trasformati e non lavorati.
Inoltre nella elaborazione dello studio in oggetto è stato tenuto conto dei dati relativi ai soggetti che svolgono l’attività di pasticceria e gelateria con vendita diretta al pubblico prevalente, esclusi dallo studio WD01U.