Infortuni: risponde tutto il consiglio di amministrazione in assenza di una delega con pieni poteri al presidente o a un consigliere
Nel caso di società di capitali, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità è di tutto il consiglio di amministrazione a meno che non sia stata fatta una specifica delibera che affida la posizione di garanzia ad un singolo consigliere. Tale posizione è stata espressa dalla Corte di Cassazione con la sentenza 21628 del 2013, intervenuta in un caso di incidente mortale avvenuto a Genova.
La Cassazione, con riferimento al perimetro di responsabilità di una società di capitali, avverte che l’orientamento, ormai consolidato, è quello dell’assegnazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro posti a carico del datore di lavoro in capo, senza alcuna differenza, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Esiste però un’eccezione: l’approvazione parte del consiglio di amministrazione di una delega conferita a un singolo consigliere o amministratore delegato che trasferisce l’obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro applicazione. In capo al consiglio di amministrazione, rimarrebbe quindi un generico dovere di controllo sull’andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Nel caso oggetto della sentenza della Cassazione si era verificato proprio questo passaggio: una specifica delega aveva assegnato al presidente del cda anche la funzione di “datore di lavoro per la sicurezza”. Per la Corte di Cassazione, si era, quindi, in presenza di una duplice funzione di garanzia assunta: come datore di lavoro, nella veste di presidente del cda, e come destinatario della delega per la sicurezza conferita appunto dal cda.
Neppure la presenza della figura di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è servita a sollevare dalla responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio avvenuto. Infatti la Cassazione ha voluto ricordare, con la sentenza, che la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza non è esclusa per il solo fatto di avere designato tale funzione (quella dell’RSPP). Si tratta infatti di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia quanto al rispetto della normativa antinfortunistica e che agisce piuttosto come ausiliario del datore di lavoro.
Nella sostanza, per i Giudici, per dare efficacia alla delega, è necessario che questa si basi su requisiti consistenti come il trasferimento di poteri di deliberativi, di organizzazione, gestione e controllo e nel riconoscimento di un'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, come peraltro previste nell’articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008.
Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81
Articolo 16 – Delega di funzioni
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesta dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di al primo periodo di intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4,
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa per il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può a sua volta, delegare le funzioni delegate.
In allegato il testo della sentenza della Cassazione Penale, sezione 4, 26 marzo 2013, n. 21628.