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L’APPLICAZIONE DELL’IVA NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con circolare n. 5/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai servizi di trasporto internazionali effettuati dai sub-vettori e alla decorrenza delle nuove disposizioni.

In particolare, la non imponibilità è limitata alle operazioni territorialmente rilevanti in Italia e non si estende ai rapporti tra vettori, incaricati del trasporto e sub-vettori.

I chiarimenti forniti con la circolare n. 5/E/2022

La circolare dell’Agenzia delle entrate dello scorso 25 febbraio 2022, n. 5/E al riguardo rammenta che, poiché i servizi di trasporto in esame rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del medesimo DPR n. 633 (prestazioni di servizi generiche), il suddetto articolo 9 si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato, in quanto prestazioni territorialmente rilevanti in Italia.

Ne deriva che, per l’autotrasportatore, il regime Iva (non imponibilità art. 9 - imponibilità Iva - non soggetto Iva ex art. 7-ter) andrà applicato nei casi indicati nella seguente tabella riepilogativa:

Prestatore

Committente

Trasporto

Regime Iva applicabile

Autotrasportatore IT

Operatore UE

IT

IT – UE

IT – Extra UE

Non soggetto Iva

ex art. 7-ter

Operatore Extra-UE

Operatore IT

IT

IT – UE

Imponibile Iva (*)

Operatore IT esportatore, titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni, prestatore servizi di spedizione / operazioni doganali

IT – ExtraUE

ExtraUE - IT

Non imponibile Iva ex art. 9 – DPR 633/72

Operatore IT diverso dai precedenti

Imponibile Iva

 

(*) Salvo la non applicazione dell’Iva a seguito di rilascio della dichiarazione di intento da parte dell’operatore IT che riveste la qualifica di esportatore abituale.

  • Data inserimento: 11.04.22
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 5332