LA LEGGE DI BILANCIO 2025
Con la norma introdotta è stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ai fini della detraibilità delle seguenti spese, è necessaria l’effettuazione del pagamento con metodi tracciabili cioè con:
- versamento bancario o postale;
- assegni bancari o postali;
- altri sistemi di pagamento previsti (carte di debito, di credito e prepagate).
La norma stabilisce, in particolare:
per il lavoro dipendente:
- i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC) non concorrono a formare il reddito per le predette spese.
Ai fini della documentazione idonea a giustificare l’esclusione da tassazione dei rimborsi, oltre alla documentazione relativa alle spese (fatture e documenti commerciali) il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro anche la prova dell’avvenuto pagamento tracciabile (ricevuta POS/carte di credito/debito – contabili dei bonifici). In assenza della citata documentazione, il rimborso concorrerà alla formazione, per la parte non giustificata, del reddito di lavoro dipendente.
per il lavoro autonomo:
- le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili;
per il reddito di impresa:
- le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti stabiliti dal Tuir se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili;
- le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili.
Tutte le disposizioni esposte rilevano anche ai fini Irap (se dovuta).