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LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza

Con la norma introdotta è stabilito che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) ai fini della detraibilità delle seguenti spese, è necessaria l’effettuazione del pagamento con metodi tracciabili cioè con:

  • versamento bancario o postale;
  • assegni bancari o postali;
  • altri sistemi di pagamento previsti (carte di debito, di credito e prepagate).

La norma stabilisce, in particolare:

per il lavoro dipendente:

  • i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC) non concorrono a formare il reddito per le predette spese.

Ai fini della documentazione idonea a giustificare l’esclusione da tassazione dei rimborsi, oltre alla documentazione relativa alle spese (fatture e documenti commerciali) il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro anche la prova dell’avvenuto pagamento tracciabile (ricevuta POS/carte di credito/debito – contabili dei bonifici). In assenza della citata documentazione, il rimborso concorrerà alla formazione, per la parte non giustificata, del reddito di lavoro dipendente.

per il lavoro autonomo:

  • le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili;

per il reddito di impresa:

  • le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi / NCC), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti stabiliti dal Tuir se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili;
  • le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i sopracitati metodi tracciabili.

 

Tutte le disposizioni esposte rilevano anche ai fini Irap (se dovuta).

  • Data inserimento: 17.03.25