Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

LA TASSAZIONE DEI PROVENTI RICEVUTI DAL GSE

Cosa prevede la normativa e come adempiere all’obbligo dichiarativo

Complici le agevolazioni fiscali concesse (superbonus in primis), la politica europea sulle “case green”, lo shock dei prezzi dell’energia subita dai consumatori a seguito della guerra “russo-ucraina”, sempre più contribuenti “privati” (non in possesso di partita Iva) hanno provveduto ad installare sui propri immobili adibiti ad abitazione, un impianto fotovoltaico.

In questo contributo analizzeremo gli adempimenti dichiarativi per i soggetti che hanno stipulato con il GSE accordi di “ritiro dedicato parziale” o di “scambio sul posto” per impianti fotovoltaici con potenza nominale “inferiore” ai 20 KW.

Ritiro dedicato parziale dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico

Dopo aver installato un impianto fotovoltaico, il proprietario sottoscrive con il GSE una convenzione di Ritiro Dedicato della durata annuale. Trattasi di una convenzione obbligatoria per chi ha installato l'impianto usufruendo del Superbonus 110%, ma può essere scelto, in alternativa, lo Scambio sul Posto da quasi tutti i beneficiari dei diversi conti di energia. 

Il GSE, sulla base della convenzione stipulata, corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. Il prezzo dipende dal mercato dell'energia e dunque non è possibile calcolare un valore universale, però il produttore può scegliere a quale regime aderire tra quelli previsti dalla normativa: il prezzo zonale orario (PO) ovvero il prezzo minimo garantito (PMG).

L’importo che il contribuente percepisce dal GSE per la cessione parziale dell’energia, deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi (sull’argomento esiste una specifica faq del GSE aggiornata il 13 maggio 2024) trattandosi di reddito diverso derivante da “attività commerciale non esercitata abitualmente”.

I proventi percepiti andranno indicati, quindi:

  • a rigo D5, codice 1, in caso di compilazione del modello 730;
  • a rigo RL14, colonna 2, in caso di compilazione del modello Redditi PF.

Da segnalare che, tale comportamento, deve essere attuato anche se gli importi in questione non sono inseriti dall’Agenzia Entrate nella dichiarazione precompilata. Attualmente la normativa non prevede ancora che il GSE invii alle Entrate i dati in questione, almeno fino a quando non verrà concretamente attuato quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 1/2024 sugli adempimenti fiscali. Il citato provvedimento ha aggiunto tra i dati da comunicare alle Entrate anche le comunicazioni “dei dati reddituali" da parte di soggetti terzi.

A T T E N Z I O N E

Evidenziamo che, non è previsto che il GSE produca alcuna comunicazione formale o una specifica certificazione. È quindi necessario che il contribuente, accedendo alla propria area riservata del GSE (sezioni “ritiro dedicato”, “pagamenti e fatture”, “gestione”), prelevi l’elenco dei corrispettivi che ha percepito nell’anno oggetto di dichiarazione.

Scambio sul posto dell’energia prodotta con liquidazione delle eccedenze

Anche le eccedenze liquidate, a seguito di accordo di “scambio sul posto” stipulato con il GSE, costituiscono redditi diversi e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi seguendo le medesime modalità indicate in precedenza con riferimento al “ritiro dedicato”.

Il reperimento dei dati reddituali, in questo caso, è molto più agevole per il contribuente; il GSE predispone annualmente una comunicazione delle eccedenze liquidate al titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore ai 20 Kw. Tale semplificazione è derivata e giustificata dal fatto che l’impianto è destinato a produrre energia prevalentemente per i bisogni energetici dell’utente e solo marginalmente produce eventualmente reddito attraverso la cessione dell’energia che viene remunerata solo per la parte eccedente il proprio consumo.

Quindi, solo se nell’anno oggetto di dichiarazione vi sono eccedenze liquidate, la comunicazione è messa a disposizione del contribuente accedendo alla sua area riservata del sito GSE alla sezione “comunicazioni” riferita allo scambio sul posto.

Quanto esposto non trova applicazione nei casi di:

  • scambio sul posto di energia prodotta da impianti con potenza nominale superiore ai 20 Kw:
  • scambio sul posto di energia prodotta da impianti (anche di potenza nominale inferiore ai 20 Kw) non posti a servizio dell’abitazione;
  • ritiro dedicato “totale” dell’energia prodotta a prescindere dalla potenza nominale dell’impianto.

In questi casi i proventi percepiti configurano un’attività commerciale abituale e, di conseguenza, è necessaria l’attribuzione della partita Iva e la dichiarazione dei proventi come reddito d’impresa previa fatturazione delle cessioni al GSE.

Degno di nota è il fatto che, trattandosi di attività commerciali, non è possibile usufruire dei bonus fiscali.

  • Data inserimento: 08.07.24
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 6319