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Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti

Previste penalizzazioni per chi non raggiunge gli obiettivi di raccolta differenziata e benefici per chi invece li raggiunge

Con la legge 28/12/1995, n. 549 è stato istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. L’obiettivo posto con tale normativa è quello di incrementare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, penalizzando con l’applicazione del tributo, i soggetti che non favoriscono la minore produzione di rifiuti.

L'ammontare del tributo (imposta) è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti:

in misura non inferiore ad euro 0.001 e non superiore a euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti;

in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi.

In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente.

Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale stabilita con apposito decreto.

Con la legge 28/12/2015, n. 221, all’articolo 32, sono state apportate alcune modifiche alla normativa riguardante il tributo, in particolare si segnala l’aggiunta di nuove disposizioni “tese a favorire”, secondo il legislatore, la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati. Nella sostanza la misura del tributo è stata modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fermo restando l’ammontare minimo delle tariffe per chilogrammo sopra riportate, secondo la tabella che segue:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale

Riduzione del tributo

Da 0,01% fino alla percentuale inferiore al 10%

30%

10%

40%

15%

50%

20%

60%

25%

70%

 

In ogni comune (o se esistente in ogni ambito territoriale) deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti (le aspettative nei diversi periodi):

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, il comune può richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi stabiliti.

Nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, viene applicata un’addizionale del 20% del tributo a carico dei comuni (e quindi in ricaduta dei cittadini). Ovviamente questa addizionale non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga sopra citata oppure che abbiano conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti inferiore il 30% rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Nella sostanza con questa normativa si vuole raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, applicando costi aggiuntivi alle amministrazioni pubbliche e, di conseguenza ai loro cittadini, che non attivano azioni utili al raggiungimento degli stessi. Di fatto è comunque un tributo aggiuntivo applicato agli utenti, che va in carico alle regioni per sostenere iniziative ambientali di varia natura promosse da soggetti pubblici e privati.

Infatti, la normativa stabilisce che il gettito derivate dall'applicazione del tributo affluisca in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle  discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto  dalla  regione,  nell'ambito  delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.